LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 5
Obblighi del titolare di autorizzazione
1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria per i soggetti iscritti al Registro regionale dei
produttori, il titolare di autorizzazione deve:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia
desumibile l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al
commercio nonche' le relative strutture, secondo le modalita'
tecniche previste dalla struttura fitosanitaria regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione
concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente
legge ed i passaporti delle piante quando prescritti, secondo le
modalita' tecniche previste dalla strutture fitosanitaria regionale;
c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la
documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture
seguendo le modalita' eventualmente impartite da apposite
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare
immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o
la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva
77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, o di organismi
nocivi non conosciuti;
e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in
atto;
f) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero
accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro
prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;
g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura
fitosanitaria regionale a norma dell'art. 8;
h) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella domanda entro
30 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei
dati riguardanti le superfici utilizzate;
i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento
emanato a norma dell'art. 7.
2. I produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione
destinati alla vendita hanno l'obbligo, ogni anno, di denunciare la
propria produzione alla Regione, secondo le modalita' dalla stessa
stabilite.
3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i
relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in
azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dalle
lettere b), e), f), g), h) del comma 1.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
La Direttiva 77/93/CEE e' citata alla nota all'art. 2.