REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 5                                                                
Obblighi del titolare di autorizzazione                                         
1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e             
comunitaria per i soggetti iscritti al Registro regionale dei                   
produttori, il titolare di autorizzazione deve:                                 
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia                   
desumibile l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al                    
commercio nonche' le relative strutture, secondo le modalita'                   
tecniche previste dalla struttura fitosanitaria regionale;                      
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione             
concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente               
legge ed i passaporti delle piante quando prescritti, secondo le                
modalita' tecniche previste dalla strutture fitosanitaria regionale;            
c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la           
documentazione amministrativa concernente la propria ditta;                     
d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture              
seguendo le modalita' eventualmente impartite da apposite                       
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare                    
immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o             
la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva                
77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, o di organismi                
nocivi non conosciuti;                                                          
e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e           
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in              
atto;                                                                           
f) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero                  
accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di                         
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro            
prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;                    
g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura                        
fitosanitaria regionale a norma dell'art. 8;                                    
h) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella domanda entro             
30 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei              
dati riguardanti le superfici utilizzate;                                       
i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento                 
emanato a norma dell'art. 7.                                                    
2. I produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione           
destinati alla vendita hanno l'obbligo, ogni anno, di denunciare la             
propria produzione alla Regione, secondo le modalita' dalla stessa              
stabilite.                                                                      
3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i                 
relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in                  
azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dalle               
lettere b), e), f), g), h) del comma 1.                                         
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
La Direttiva 77/93/CEE e' citata alla nota all'art. 2.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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