REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 3                                                                
Procedure                                                                       
1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla struttura           
fitosanitaria regionale che provvede al rilascio della medesima entro           
90 giorni dalla data di presentazione della domanda.                            
2. L'autorizzazione e' personale e decade in caso di morte del                  
titolare o di variazione di titolarita' dell'impresa che implichi la            
modifica del numero di partita IVA.                                             
3. Qualora dopo la morte del titolare o di variazione di titolarita'            
dell'impresa l'attivita' prosegua, il successore a titolo universale            
o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di             
autorizzazione entro 30 giorni dal subentro. L'attivita' puo'                   
proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione.                         
4. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 3, la struttura             
fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale puo' essere             
commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del               
subentro.                                                                       
5. La Giunta regionale approva il modello di domanda, stabilisce la             
documentazione da allegare alla medesima ed individua i requisiti di            
professionalita' necessari per ogni categoria di richiedente.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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