LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Art. 3
Procedure
1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla struttura
fitosanitaria regionale che provvede al rilascio della medesima entro
90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'autorizzazione e' personale e decade in caso di morte del
titolare o di variazione di titolarita' dell'impresa che implichi la
modifica del numero di partita IVA.
3. Qualora dopo la morte del titolare o di variazione di titolarita'
dell'impresa l'attivita' prosegua, il successore a titolo universale
o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di
autorizzazione entro 30 giorni dal subentro. L'attivita' puo'
proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 3, la struttura
fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale puo' essere
commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del
subentro.
5. La Giunta regionale approva il modello di domanda, stabilisce la
documentazione da allegare alla medesima ed individua i requisiti di
professionalita' necessari per ogni categoria di richiedente.