REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 3                                                                
Individuazione dei beni e dei diritti                                           
1. La Giunta regionale individua i beni immobili e i diritti reali su           
immobili da apportare.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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