REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

          Art. 2                                                                
Autorizzazione regionale                                                        
1. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 dell'art. 1 e'                  
subordinato al possesso di specifica autorizzazione.                            
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale              
competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge           
denominata "struttura fitosanitaria regionale".                                 
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione:                              
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,             
escluse le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere                 
ceduti a terzi a qualunque titolo;                                              
b) i commercianti di piante e di materiali di propagazione vegetale,            
escluse le sementi;                                                             
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali           
o di altri materiali, comprese le sementi, di cui all'allegato V,               
parte B, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed                    
integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale;                      
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di                 
spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi            
ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la                    
commercializzazione al minuto presso la propria azienda;                        
e) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi           
del comma 4 dell'art. 3 della Legge 20 aprile 1976, n. 195, che                 
vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;                       
f) i soggetti che commercializzano a qualunque titolo tuberi-seme di            
patate;                                                                         
g) i produttori e commercianti di legnami di cui all'allegato V,                
parte A, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed                    
integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale.                      
4. Ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), f), g) del comma 3 si            
applica la normativa relativa alla denuncia di inizio attivita'                 
prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990,  n.241.                        
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre                
piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle                 
sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi                      
all'interno della propria azienda, deve preventivamente presentare              
alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante             
le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di                    
conservazione e la relativa collocazione.                                       
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori            
di piccoli quantitativi di specie vegetali non sottoposte a lotte               
obbligatorie destinati a superfici di limitata estensione, secondo              
quanto previsto dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.             
7. Per il rilascio dell'autorizzazione regionale i richiedenti sono             
tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale ai sensi               
della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, e successive modifiche.                       
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'allegato V, parte B, della direttiva 77/93/CEE                 
(Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure           
di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi             
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), modificata dal Decreto              
ministeriale 31 gennaio 1996 concernente Misure di protezione contro            
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica                  
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e'             
il seguente:                                                                    
"ALLEGATO V                                                                     
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti           
a ispezione fitosanitaria - nel luogo di produzione per poter essere            
spostati nel territorio comunitario, se sono originari della                    
comunita', - oppure a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o            
nel paese speditore se non sono originari della comunita' per poter             
essere introdotti nel territorio comunitario                                    
Parte B                                                                         
Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di territori                
diversi da quelli indicati nella parte A                                        
I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori           
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita'.                             
1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e            
delle piante di acquario, ma comprese le sementi di crucifere,                  
graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina,                          
dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e                  
dell'Uruguay, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersi con                
lycopersicum L. Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L.,                
Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum.,              
Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L..                                         
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di: -            
Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,                      
Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., -             
conifere (Coniferales) - Acer saccharum Marsh., originarie                      
dell'America settentrionale, - Prunus L., originarie di paesi                   
extraeuropei.                                                                   
3. Frutti di: - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e                 
relativi ibridi: - Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus                
Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L.,            
Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di paesi                   
extraeuropei.                                                                   
4. Tuberi di Solanum tuberosum L.                                               
5. Corteccia, separata dal tronco, di: - conifere (Coniferales) -               
Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. e Quercus L.,                 
esclusa la specie Quercus suber L.                                              
6. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che: a) e' stato              
ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini,                 
generi o specie: - Castanea Mill., - Castanea Mill., Quercus L.,                
compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda                 
naturale, originario dell'America settetrionale, - Platanus, compreso           
il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, -              
Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di               
paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la                
superficie rotonda naturale, - Pinus L., compreso il legname che non            
ha conservato la superficie rotonda naturale, - Populus L.,                     
originario del continente americano, - Acer saccharum Marsh.,                   
compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda                 
naturale, originario dell'America settentrionale, e b) corrisponde a            
una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II,            
del regoalmento (CEE) 2658/87:                                                  
  Codice NC  Designazione delle merci                                           
  4401 10                                                                       
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme                
simili                                                                          
ex  4401 21                                                                     
Legno in piccole placche o in particelle:                                       
di conifere, originario di paesi non europei                                    
  4401 22                                                                       
Legno in piccole placche o in particelle:                                       
non di conifere                                                                 
ex  4401 30                                                                     
Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi,                   
mattonelle, palline o in forme simili                                           
ex  4403 20                                                                     
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:             
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di            
conifere, originario di paesi non europei                                       
  4403 91                                                                       
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:             
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione                
di quercia (Quercus spp.)                                                       
  Codice NC  Designazione delle merci                                           
  4403 99                                                                       
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:             
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione                
non di conifere, di quercia (Quercus, spp.) o di faggio (Fagus spp.)            
ex  4404 10                                                                     
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per            
il lungo:                                                                       
di conifere, originari di paesi non europei                                     
ex  4404 20                                                                     
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per            
il lungo:                                                                       
non di conifere                                                                 
  4406 10                                                                       
Traversine di legno per strade ferrate o simili:                                
non impregnate                                                                  
ex  4407 10                                                                     
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non                
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore                
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi                 
composte, assicelle:                                                            
di conifere originario di paesi non europei                                     
ex  4407 91                                                                     
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non                
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore                
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi                 
composte, assicelle:                                                            
di quercia (Quercus spp.)                                                       
ex  4407 99                                                                     
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non                
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore                
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi                 
composte, assicelle:                                                            
non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Qercus spp.) o di              
faggio (Fagus spp.)                                                             
ex  4415 10                                                                     
Casse, gabbie e cilindri di legno originari di paesi non europei                
ex  4415 20                                                                     
Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di               
carico di legno, originarie di paesi non europei                                
ex  4416 00                                                                     
Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus             
spp.).                                                                          
Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415             
20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme                
stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo                  
marchio.                                                                        
7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di           
terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante,                
humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto              
interamente di torba. b) Terra e terreno di coltura, aderente o                 
associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei                
materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o             
parzialmente di torba o di sostanze solide inorganiche destinate a              
rafforzare la vitalita' dei vegetali, originari della Turchia, della            
Bielorussia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della                
Moldavia, della Russia, dell'Ucraina e dei paesi extraeuropei ad                
eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.           
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori           
di organismi nocivi concernenti talune zone protette                            
Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla              
sezione I.                                                                      
1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o            
alla lavorazione industriale.                                                   
2. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.).           
3. Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl.,                     
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,              
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.,                
escluse le specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia                
Lindl..                                                                         
4. Parti di vegetali esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles               
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya              
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus            
L., escluse la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia            
Lindl.                                                                          
5. Sementi di Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L. e                
Phaseolus vulgaris L.                                                           
6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp.                                 
7. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che: a) e' stato              
ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales),                  
escluso il genere Pinus L., originario di paesi terzi europei, e b)             
corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato           
I, parte II del regolamento (CEE) 2658/87;                                      
  Codice NC  Designazione delle merci                                           
  4401 10                                                                       
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme                
simili                                                                          
  4401 21                                                                       
Legno in piccole placche o in particelle                                        
ex  4401 30                                                                     
Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi,                   
mattonelle, palline o in forme simili                                           
  4403 20                                                                       
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:             
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione                
ex  4404 10                                                                     
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per            
il lungo                                                                        
  4406 10                                                                       
Traversine di legno per strade ferrate o simili:                                
non impregnate                                                                  
ex  4407 10                                                                     
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non                
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore                
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi                 
composte, assicelle                                                             
ex  4415 10                                                                     
Casse, gabbie e cilindri di legno                                               
ex  4415 20                                                                     
Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di               
carico                                                                          
Le palette di carico semplice e le palette-casse (codice NC ex 4415             
20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme               
stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo                  
marchio.                                                                        
8. Parti di vegetali di Persea americana P. Mill., e Eucalyptus                 
l'Herit.".                                                                      
2) Il testo del comma 4 dell'art. 3 della Legge 20 aprile 1976, n.              
195, concernente Modifiche e integrazioni alla Legge 25 novembre                
1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi           
della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un                
cartellino del produttore.                                                      
omissis"                                                                        
3) Il testo dell'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE                 
citata al punto 1) delle note al presente articolo (comma 3), e' il             
seguente:                                                                       
"ALLEGATO V                                                                     
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti           
a ispezione fitosanitaria - nel luogo di produzione per poter essere            
spostati nel territorio comunitario, se sono originari della                    
comunita', - oppure a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o            
nel paese speditore se non sono originari della comunita' per poter             
essere introdotti nel territorio comunitario                                    
Parte A                                                                         
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunita'              
I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori            
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita' e che devono                 
essere accompagnati da un passaporto delle piante.                              
1. Vegetali e prodotti vegetali 1.1 Vegetali destinati alla                     
piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Chaenomeles                 
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya              
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem, Pyrus             
L., Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e               
Stranvaesia Lindl. 1.2 Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus                
lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.              
1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e relativi           
ibridi, destinati alla piantagione. 1.4 Vegetali di Fortunella                  
Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi e di Vitis L., ad eccezione            
dei frutti e delle sementi. 1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di           
Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.           
1.6 Frutti di Citrus clementina Hort. ex Tanaka con peduncolil e                
foglie. 1.7 Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che: a) e'           
stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi:           
- Castanea Mill., escluso il legame scortecciato, - Platanus L.,                
compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda                 
naturale, e b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni                   
figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) 2658/87 del           
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria            
e statistica ed alla tariffa doganale comune:                                   
  Codice NC  Designazione delle merci                                           
  4401 10                                                                       
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme                
simili                                                                          
  4401 22                                                                       
Legno in piccole placche o in particelle                                        
ex  4401 30                                                                     
Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi,                   
mattonelle, palline o in forme simili                                           
  4403 99                                                                       
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:             
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione                
non di conifere, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)                   
ex  4404 20                                                                     
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per            
il lungo:                                                                       
non di conifere                                                                 
  4406 10                                                                       
Traversine di legno per strade ferrate o simili:                                
non impregnate                                                                  
ex  4407 99                                                                     
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non                
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore                
superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi                 
composte, assicelle:                                                            
non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di             
faggio (Fagus spp.).                                                            
1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.                            
2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la           
cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che            
si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi              
dai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci preparati e pronti per            
la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli                  
organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa            
produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti.              
2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,            
di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp.,            
Brassica L., Castanea Mill., Cucumis., Dendranthema (DC) Des Moul.,             
Dianthus L., e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass.,                 
Gypsophila L., tutte le varieta' di ibridi della Nuova Guinea di                
Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L.,           
Pelargonium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L.,           
Populus L., Pseduotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L.,               
Tanacetum L., Tsuga Carr., e Verbena L. 2.2 Vegetali di solanacee, ad           
eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse           
le sementi. 2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea              
spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura                   
aderente o associato. 2.4 Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L.,             
Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione e           
vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione.                        
3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la           
cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che            
si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi              
dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per             
la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli                  
organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa            
produzione e' chiarament separata da quella degli altri prodotti, di:           
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden                
Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, cultivar               
nane e relativi ibridi di Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus               
callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gradiolus nanus hort.,           
Gladiolus ramosus hort. e Glaudiolus tubergenii hort., Hyacinthus L.,           
Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum            
L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss e Tulipa L.                      
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori           
di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono               
essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona            
appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale               
zona. Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui           
alla sezione I.                                                                 
1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci. 1.1 Vegetali di conifere           
(Coniferales), secondo il caso. 1.2 Vegetali destinati alla                     
piantagione, ad eccezione delle sementi, di Populus L. e di Beta                
vulgaris L. 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di           
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,             
Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L.,               
Persea americana P. Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.,               
esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. e Stranvaesia Lindl.           
1.4 Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl.,                    
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,              
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.                 
esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. e Stranvaesia Lindl.           
1.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione. 1.6             
Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o               
alla lavorazione industriale. 1.7 Terra e residui non sterilizzati di           
rapa rossa (Beta vulgaris L.). 1.8 Sementi di Beta vulgaris L.,                 
Dolichos jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L. 1.9 Frutti               
(capsule) di Gossupium spp. 1.10 Legname ai sensi dell'articolo 3,              
primo comma, che: a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da            
conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e b)             
corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti                        
nell'Allegato I, Parte II del Regolamento (CEE) 2658/87:                        
  Codice NC  Designazione delle merci                                           
  4401 10                                                                       
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme                
simili                                                                          
  4401 21                                                                       
Legno in piccole placche o in particelle                                        
ex  4401 30                                                                     
Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi,                   
mattonelle, palline o in forme simili                                           
  4403 20                                                                       
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato;             
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione                
ex  4404 10                                                                     
Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per            
il lungo                                                                        
  4406 10                                                                       
Traversine di legno per strade ferrate o simili:                                
non impregnate                                                                  
ex  4407 10                                                                     
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non                
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore                
superiore a 6 mm., in particolare travi, assi, elementi di travi                
composte, assicelle                                                             
ex  4415 10                                                                     
Casse, gabbie e cilindri di legno                                               
ex  4415 20                                                                     
Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di               
carico:                                                                         
diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove              
siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e            
portino il relativo marchio                                                     
1.11 Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).                 
2. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci prodotti da produttori             
la cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone             
che si occupano professionalmente della produzione di vegetali                  
diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e                
pronte per la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito,             
dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la               
relativa produzione e' chiaramente separata da quella degli altri               
prodotti. 2.1 Fatta salva la voce di cui alla sezione II, punto 1.1 i           
vegetali di conifere (Coniferales) destinati alla piantagione,                  
escluse le sementi. 2.2 Vegetali di Begonia L. e Euphorbia                      
pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi.".           
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente             
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di           
accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:                             
"Art. 19                                                                        
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia               
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,               
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione            
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi           
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.              
1497, e del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,           
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda                      
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di             
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino             
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o           
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di            
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'           
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,             
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,                
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento             
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta                   
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni               
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e           
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con                   
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il                   
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la                
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,                  
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta                
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli                      
dall'Amministrazione stessa.".                                                  
Comma 7                                                                         
La L.R. 23 agosto 1979, n. 26 concerne Disciplina delle tasse sulle             
concessioni regionali.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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