REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 2                                                                
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi                             
1. La Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere quote di fondi            
immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili di cui                
all'art. 14 bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal DL           
26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla Legge           
29 novembre 1995, n. 503 e sostituito dall'art. 3, comma 111, della             
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.                                                 
2. La Giunta regionale e' tenuta, nel caso in cui sussistano le                 
condizioni, a preferire la sottoscrizione di quote i cui certificati            
sono ammessi alla negoziazione nei mercati mobiliari regolamentati.             
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86                    
concernente Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento           
immobiliare chiusi, introdotto dal DLgs 26 settembre 1995, n. 406,              
convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 1995, n. 503 e           
sostituito dall'art. 3, comma 111, della Legge 23 dicembre 1996, n.             
662, e' il seguente:                                                            
"Art. 14 bis - Fondi istituiti con apporto di beni immobili                     
1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli              
12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un           
anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di                  
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre           
il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo                
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e             
loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche                 
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con           
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),           
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e             
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni                
dell'articolo 12, commi 4 e 5.                                                  
2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve               
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,              
neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono                    
all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,                     
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto                
delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura               
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo             
13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite                  
massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo.                            
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti            
che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un           
apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo.            
Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo,                        
esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da                 
quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e            
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per            
cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in             
denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o             
diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni                 
immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad                  
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi           
del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento              
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.               
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono                    
sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al            
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata             
al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate                    
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le               
notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.                              
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli               
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo           
14, commi 6 e 6 ter.                                                            
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma             
3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle                
quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal           
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria.             
L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei                 
periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante           
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei                 
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12.                
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data           
dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per            
un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario              
presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento              
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il               
termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti           
delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede               
alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi            
ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non                   
collocate.                                                                      
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del                
comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di gestione, su richiesta           
della medesima, garanzia per il buon esito dell'impegno di                      
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate            
nel regolamento del fondo.                                                      
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la                
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi             
certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il             
caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori              
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).                   
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data                      
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote             
inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione                
dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di                     
collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per                    
l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che                
viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e           
operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il               
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali               
immobiliari apportati ai soggetti conferenti.                                   
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno                
luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per                      
l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio               
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini              
delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente                       
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte           
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a            
quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al               
momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una                      
corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente                   
riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini                  
dell'articolo 15.                                                               
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali             
successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle            
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta            
comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta                   
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del                 
registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve           
essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla               
data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.                               
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a             
norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di              
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti             
all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14             
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai               
sensi dell'articolo 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 1993, n.               
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi                   
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta           
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si              
pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla              
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in                     
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata                   
comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle                        
amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative              
determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del                  
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei                  
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta              
per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre                   
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti              
facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi            
nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il               
termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con                
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter                     
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi            
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali            
carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel                
procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla              
societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati                  
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.             
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che                    
prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai                
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni               
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla             
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il           
Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano                 
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del                
comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate            
con decreto dello stesso Ministro.                                              
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi              
del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi                  
distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al             
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla Legge 27               
ottobre 1993, n. 432.                                                           
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza           
del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari              
convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1,                 
secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della Legge 23 dicembre             
1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per            
le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono            
emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in                
quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1,                  
secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della predetta Legge n.             
724 del 1994.                                                                   
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi              
del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi                  
distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli                     
investimenti secondo le norme previste dal DLgs 25 febbraio 1995, n.            
77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.                              
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei              
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali            
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di             
lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti                
locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i                      
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al            
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere            
prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a                  
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo           
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in           
denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino              
alla conversione.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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