REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 43

MODIFICA DELLA L.R. 11 AGOSTO 1998, N. 28 "PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica all'art. 5 della L.R. 11 agosto 1998, n. 28                            
1. La lett. a) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 1998 e'             
sostituita dalla seguente:                                                      
"a) avere una sede operativa in Emilia-Romagna ed essere aperti a               
tutti i soggetti delle filiere agro-alimentari;".                               
2. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 1998 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"3. E' accordata priorita' ai programmi presentati da enti che                  
rappresentano produttori di almeno quattro province detentori di                
almeno un terzo della produzione lorda vendibile dei comparti di                
competenza.".                                                                   
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 11                
agosto 1998,  n.28, concernente Promozione dei servizi di sviluppo al           
sistema agro-alimentare, era il seguente:                                       
"Art. 5 - Beneficiari                                                           
(omissis)                                                                       
a) avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna, avere                       
l'organizzazione della domanda di ricerca come finalita' statutaria             
principale ed essere partecipati e gestiti dai produttori nelle loro            
forme organizzate;                                                              
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 11 agosto 1998, n. 28            
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                      
"Art. 5 - Beneficiari                                                           
(omissis)                                                                       
3. Sono considerati di rilievo regionale gli organismi che associano            
produttori di almeno quattro province e rappresentano almeno un terzo           
della produzione lorda vendibile dei comparti di competenza.                    
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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