LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 43
MODIFICA DELLA L.R. 11 AGOSTO 1998, N. 28 "PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'art. 5 della L.R. 11 agosto 1998, n. 28
1. La lett. a) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 1998 e'
sostituita dalla seguente:
"a) avere una sede operativa in Emilia-Romagna ed essere aperti a
tutti i soggetti delle filiere agro-alimentari;".
2. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"3. E' accordata priorita' ai programmi presentati da enti che
rappresentano produttori di almeno quattro province detentori di
almeno un terzo della produzione lorda vendibile dei comparti di
competenza.".
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 11
agosto 1998, n.28, concernente Promozione dei servizi di sviluppo al
sistema agro-alimentare, era il seguente:
"Art. 5 - Beneficiari
(omissis)
a) avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna, avere
l'organizzazione della domanda di ricerca come finalita' statutaria
principale ed essere partecipati e gestiti dai produttori nelle loro
forme organizzate;
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 11 agosto 1998, n. 28
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Beneficiari
(omissis)
3. Sono considerati di rilievo regionale gli organismi che associano
produttori di almeno quattro province e rappresentano almeno un terzo
della produzione lorda vendibile dei comparti di competenza.
(omissis)".