REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 1998, n. 49

Ricorso di Napolitano Giuseppina, legale rappresentante della MAPI Snc di Napolitano Massimo e C., avverso il diniego di iscrizione al Registro esercenti il commercio, tenuto presso la Camera di Commercio di Bologna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato da Napolitano Giuseppina, (omissis);                
dato atto che il ricorso de quo e' proposto ai sensi e per effetto              
dell'art. 8 della Legge 426/71, avverso la determinazione del                   
Presidente della Camera di Commercio in rubrica, espressa con missiva           
prot. n. 19/1839/REC/AA/11 del 4 dicembre 1997, notificata alla                 
ricorrente in data 12 dicembre 1997;                                            
dato atto che il ricorso de quo, e' stato presentato in data 24                 
dicembre 1997, cosi' come risulta dal timbro datario del protocollo             
della Presidenza di Giunta regionale, pertanto nei termini prescritti           
dall'art. 8 della legge citata;                                                 
dato atto che il ricorso ex art. 8 della legge citata, costituisce              
una specie di un genus, i ricorsi amministrativi appunto, pertanto              
esso e' soggetto alle disposizioni normative dettate per disciplinare           
in modo unitario ed organico la materia della tutela in via                     
amministrativa (DPR 1199/71) nonche' alle disposizioni che regolano             
la redazione del ricorso ex se (RD 642/1907);                                   
dato atto che l'art. 6 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642,                  
stabilisce che il ricorso deve contenere, oltre l'esposizione                   
sommaria dei fatti "i motivi su cui si fonda con l'indicazione degli            
articoli di legge o di regolamento che si intendono violati e le                
conclusioni";                                                                   
dato atto che, secondo costante e consolidata tradizione dottrinaria            
(c.f.r. "Manuale di diritto processuale amministrativo" di S.                   
Cassarino - "Manuale di diritto processuale amministrativo" di                  
Caianello), l'atto di gravame si compone, ad substantiam, di alcune             
parti fondamentali che pertanto si possono considerare quali elementi           
essenziali di ogni atto di ricorso.                                             
L'esposizione dei fatti, ma soprattutto l'enunciazione dei motivi di            
diritto, costituiscono la parte centrale del ricorso, in quanto                 
esplicitano le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'impugnativa           
rectius le censure.                                                             
In sostanza i motivi del ricorso, individuando le norme che si                  
intendono violate, concernono i vizi dell'atto impugnato, ossia le              
ragioni giuridiche che sorreggono la domanda.                                   
E' quindi assiomatico che i motivi di gravame non possono, a pena di            
inammissibilita' del ricorso, essere dedotti in forma del tutto                 
generica, senza cioe' che risulti alcuna specificazione del vizio di            
legittimita' dell'atto impugnato, ovvero la inopportunita', la non              
convenienza o la non adeguatezza dello stesso.                                  
In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato e' costante nel           
ritenere che i motivi del ricorso devono essere espressamente dedotti           
nell'atto introduttivo del giudizio.                                            
La mancata specifica indicazione dei motivi del ricorso comporta la             
inammissibilita' degli stessi. Non adempie l'obbligo di indicare i              
motivi di gravame il ricorrente che non denunzi alcun vizio del                 
provvedimento impugnato in modo palmare, ovvero si limiti ad                    
affermare genericamente l'illegittimita' e la infondatezza dell'atto            
impugnato, chiedendone l'annullamento (si veda per tutte sentenza del           
Cons. di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 1966, n. 209);                             
visto l'art. 8 della Legge 426/71;                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e            
del parere favorevole del Responsabile del Servizio Programmazione              
della distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,             
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera            
di Giunta regionale 2541/95;                                                    
decreta:                                                                        
il ricorso presentato da Napolitano Giuseppina e' inammissibile alla            
stregua delle ragioni puntualmente ed efficacemente espresse nella              
parte che precede.                                                              
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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