DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 1998, n. 49
Ricorso di Napolitano Giuseppina, legale rappresentante della MAPI Snc di Napolitano Massimo e C., avverso il diniego di iscrizione al Registro esercenti il commercio, tenuto presso la Camera di Commercio di Bologna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato da Napolitano Giuseppina, (omissis);
dato atto che il ricorso de quo e' proposto ai sensi e per effetto
dell'art. 8 della Legge 426/71, avverso la determinazione del
Presidente della Camera di Commercio in rubrica, espressa con missiva
prot. n. 19/1839/REC/AA/11 del 4 dicembre 1997, notificata alla
ricorrente in data 12 dicembre 1997;
dato atto che il ricorso de quo, e' stato presentato in data 24
dicembre 1997, cosi' come risulta dal timbro datario del protocollo
della Presidenza di Giunta regionale, pertanto nei termini prescritti
dall'art. 8 della legge citata;
dato atto che il ricorso ex art. 8 della legge citata, costituisce
una specie di un genus, i ricorsi amministrativi appunto, pertanto
esso e' soggetto alle disposizioni normative dettate per disciplinare
in modo unitario ed organico la materia della tutela in via
amministrativa (DPR 1199/71) nonche' alle disposizioni che regolano
la redazione del ricorso ex se (RD 642/1907);
dato atto che l'art. 6 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642,
stabilisce che il ricorso deve contenere, oltre l'esposizione
sommaria dei fatti "i motivi su cui si fonda con l'indicazione degli
articoli di legge o di regolamento che si intendono violati e le
conclusioni";
dato atto che, secondo costante e consolidata tradizione dottrinaria
(c.f.r. "Manuale di diritto processuale amministrativo" di S.
Cassarino - "Manuale di diritto processuale amministrativo" di
Caianello), l'atto di gravame si compone, ad substantiam, di alcune
parti fondamentali che pertanto si possono considerare quali elementi
essenziali di ogni atto di ricorso.
L'esposizione dei fatti, ma soprattutto l'enunciazione dei motivi di
diritto, costituiscono la parte centrale del ricorso, in quanto
esplicitano le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'impugnativa
rectius le censure.
In sostanza i motivi del ricorso, individuando le norme che si
intendono violate, concernono i vizi dell'atto impugnato, ossia le
ragioni giuridiche che sorreggono la domanda.
E' quindi assiomatico che i motivi di gravame non possono, a pena di
inammissibilita' del ricorso, essere dedotti in forma del tutto
generica, senza cioe' che risulti alcuna specificazione del vizio di
legittimita' dell'atto impugnato, ovvero la inopportunita', la non
convenienza o la non adeguatezza dello stesso.
In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato e' costante nel
ritenere che i motivi del ricorso devono essere espressamente dedotti
nell'atto introduttivo del giudizio.
La mancata specifica indicazione dei motivi del ricorso comporta la
inammissibilita' degli stessi. Non adempie l'obbligo di indicare i
motivi di gravame il ricorrente che non denunzi alcun vizio del
provvedimento impugnato in modo palmare, ovvero si limiti ad
affermare genericamente l'illegittimita' e la infondatezza dell'atto
impugnato, chiedendone l'annullamento (si veda per tutte sentenza del
Cons. di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 1966, n. 209);
visto l'art. 8 della Legge 426/71;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e
del parere favorevole del Responsabile del Servizio Programmazione
della distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera
di Giunta regionale 2541/95;
decreta:
il ricorso presentato da Napolitano Giuseppina e' inammissibile alla
stregua delle ragioni puntualmente ed efficacemente espresse nella
parte che precede.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA