DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1998, n. 155
Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto con decorrenza dall'1 gennaio 1998 e non oltre il 30 aprile 1998 a favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di determinare:
A) le tariffe agevolate di trasporto per l'anno 1998, da applicarsi
da parte di aziende, imprese e Comuni interessati;
B) gli aventi diritto alle medesime tariffe agevolate;
C) l'entita' delle integrazioni finanziarie regionali relative ai
titoli di viaggio annuali di linea extraurbana e cumulativi secondo
le indicazioni contenute nell'Allegato 1 che fa parte integrante del
presente atto deliberativo;
2) di dare atto che l'applicazione di cui al punto 1, lettera A
dell'Allegato 1 sopra citato ha valore e decorrenza vincolante per le
relative aziende ed imprese concessionarie, anche ai fini della
regolarita' dell'esercizio e dichiarazioni connesse.
Le tariffe di cui ai punti A2) e A3) costituiscono, invece,
indicazione di minimo per i Comuni, ai fini di un opportuno
coordinamento con la tariffa di cui al punto A1;
3) di dare atto che gli Enti locali che adottino tariffe agevolate di
trasporto con oneri sui rispettivi bilanci, per le categorie di cui
al presente atto, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici
regionali, entro 30 giorni dall'adozione, copia dei loro atti
deliberativi;
4) di dare atto che la spesa riferita all'integrazione finanziaria
regionale complessivamente spettante alle aziende ed imprese di
trasporto concessionarie, da quantificare in relazione alle tariffe
agevolate di trasporto per l'anno 1998 qui approvate, trova copertura
al Capitolo 43237 "Rimborso alle aziende di trasporto per l'emissione
di abbonamenti a tariffa speciale a favore di mutilati, invalidi e
pensionati al minimo INPS (Legge 160/89; L.R. 16 giugno 1984, n. 33 e
successive modifiche)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998,
salvo quanto gia' stabilito al punto e) del dispositivo del proprio
atto 2599/97;
5) di dare atto che all'assegnazione e concessione delle somme
spettanti per l'anno 1998 agli aventi diritto ed al conseguente
impegno di spesa provvedera', sulla base degli abbonamenti
rilasciati, il Direttore generale competente per area nel rispetto
della normativa regionale vigente ed in applicazione della delibera
della Giunta regionale 2541/95. Qualora la disponibilita' recata
dell'apposito capitolo di bilancio risultasse insufficiente a coprire
l'intera spesa maturata ivi comprese le quote residue 1997, l'impegno
verra' assunto ripartendo proporzionalmente le risorse disponibili
fra i diversi beneficiari e rinviando a successivo atto del
Responsabile del Servizio competente l'assunzione dell'impegno
riferito alle quote a conguaglio dovute per l'anno 1998, da adottare
nel 1999 sul corrispondente capitolo di spesa del medesimo esercizio;
6) di dare atto inoltre che alla liquidazione delle somme dovute
provvedera' il Responsabile del Servizio competente, con proprio atto
formale, ai sensi della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R.
40/94 e della propria deliberazione 2541/95, in unica soluzione a
presentazione di idonea documentazione che rilevi in dettaglio i dati
di vendita degli abbonamenti oggetto del presente atto, a firma del
legale rappresentante dell'azienda, impresa concessionaria;
7) di stabilire che le tariffe agevolate di cui al presente atto
deliberativo sono istituite con decorrenza a partire dal 1 gennaio
1998 e non oltre il 30 aprile 1998;
8) la presente deliberazione verra' pubblicata per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
A) Tariffe agevolate di trasporto per l'anno 1998
1) Tariffa di abbonamento annuale valido per una linea o tratto di
linea di bacino o interbacino ordinaria (extraurbana), anche se di
concessione comunale, senza limitazione di corse:
Lire 224.000
2) tariffa minima di abbonamento annuale valido per l'intera rete
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in
premessa, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali, senza
limitazione di corse:
Lire 224.000 minimo
fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge
160/89 richiamata in premessa;
3) tariffa minima di abbonamento annuale comulativo di una linea
extraurbana piu' la rete urbana della citta di destinazione oppure a
scelta dell'utente, di una linea extraurbana piu' la rete urbana
della citta' di residenza:
Lire 334.000
4) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate:
- uso strettamente personale;
- rilascio per una relazione con determinazione di una zona di
origine e una di destinazione;
- libera circolazione nelle zone di origine e di destinazione;
- numero di viaggi illimitato;
- obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di
inosservanza di questa regola;
a) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena
e Carpi che usufruiscono del servizio urbano:
Lire 398.000
b) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena
e Carpi che usufruiscono di un servizio con origine zone 1, 10, 20,
30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone:
Lire 369.000
c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di
Modena e Carpi che usufruiscono di una relazione zonale che non
comprende il servizio urbano di Modena o Carpi:
Lire 324.000
d) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di
Modena e Carpi che usufruiscono di una relazione zonale che comprende
il servizio urbano di Modena o Carpi:
Lire 369.000
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse
correlate alle zone di utilizzo sempreche' adottate dagli Enti locali
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale
sopraindicato.
B) Aventi diritto
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera
A) i cittadini residente nei comuni della regione Emilia-Romagna
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto
riportate:
1. Mutilati ed invalidi
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente
riconosciuta al 100%;
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica
ascrivibile alla I categoria compresi gli invalidi di I categoria con
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'
permanente riconosciuta superiore al 50%;
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V
della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n.313;
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla
Legge 289/90;
i) portatori di "pacemaker" ed emodializzati, sempre che muniti di
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui
alla lettera a) suddetta;
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP
- Servizio di igiene mentale ed assistenza psichiatrica - muniti di
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati
per motivi politici, religiosi o razziali.
2. Pensionati
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggioranza
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato
nel seguente importo mensile:
Lire 866.800
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria
pubblica devono avere un'eta' non inferiore ad anni 58 per le donne e
anni 63 per gli uomini.
3. Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto
per la loro duplice condizione di titolari di alto riconoscimento
dello Stato italiano nonche' di eta' tale (classi 1899 e precedenti)
da poterli assimilare alla categoria degli invalidi civili.
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente
lettera A vengono rilasciati previa presentazione di idonea
documentazione attestante lo stato di avente diritto.
consentita la fruzione di una sola delle suddette agevolazioni.
L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente
riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il
viaggio anche di quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla
lettera A) relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4, la Regione
Emilia-Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie:
2.1 reddito fino a Lire 6.800.000:
- abbonamento annuale di linea extraurbana
integrazione regionale Lire 174.000
- abbonamento cumulativo
integrazione regionale Lire 244.000
2.2 reddito da oltre Lire 6.800.000 fino a Lire 11.268.400:
- abbonamento annuale di linea extraurbana
integrazione regionale Lire 114.000
- abbonamento cumulativo
integrazione regionale Lire 190.000
Per gli aventi diritto titolari di pensione
previdenziale obbligatoria che vivono soli
il limite di reddito e' aumentato a Lire 13.598.000
2.3 Per gli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e
invalidi e assimilati con redditi da oltre Lire 11.268.400 fino a
Lire 19.500.000:
- abbonamento annuale di linea extraurbana
integrazione regionale Lire 60.000
- abbonamento annuale cumulativo
integrazione regionale Lire 90.000
2.4 Agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e
invalidi e assimilati titolari di redditi personali di sola pensione
per un importo superiore a Lire 19.500.000 si applicano le tariffe
agevolate, cosi' come definite alla precedente lettera A):
- abbonamento annuale di linea
extraurbana Lire 224.000
- abbonamento annuale cumulativo Lire 334.000
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete
urbana;
l'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti
precedenti e' subordinato alla presentazione di autocertificazione
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.
Ai fini della autocertificazione di cui sopra vanno considerati tutti
i redditi, compresi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte,
con la sola esclusione per tutti, del:
- reddito della casa di abitazione;
- assegno al nucleo familiare o maggiorazione familiare;
- sussidi di sussistenza erogati dagli Enti locali non
continuativamente;
- rimborsi spese per prestazioni volontarie nell'ambito dei lavori
socialmente utili.
Le integrazioni tariffarie di cui precedenti punti costituiscono
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le
tariffe di competenza regionale;
i Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso
del mezzo pubblico.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998, n. 428
Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto
con decorrenza dall'1 gennaio 1998 e non oltre il 30 aprile 1998 a
favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS.
Integrazione della delibera 155/98 del 17 febbraio 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
di modificare, integrandolo, il capoverso 2.4 del punto 2), lett. C),
pagina n. 9 dell'allegato dell'atto deliberativo, citato in premessa,
n. 155 del 17 febbraio 1998 che risulta cosi' con il seguente testo:
"Agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e
invalidi e assimilati titolari di sola pensione per un importo
superiore a Lire 19.500.000, nonche' agli invalidi cui sia
riconosciuto il diritto all'accompagnamento anche se titolari di
reddito da lavoro, si applicano le tariffe agevolate cosi' come
definite nella precedente lettera A):
- Tariffa di abbonamento annuale
di linea extraurbana Lire 224.000
- Tariffa minima di abbonamento
annuale di linea urbana Lire 224.000
- Tariffa minima di abbonamento
annuale cumulativo Lire 334.000".
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 1998, n. 322
Rettifica alla deliberazione della Giunta n. 1038 del 24 giugno 1997
"Rinnovo della deliberazione della Giunta n. 586 concernente il Piano
delle attivita' programmate nel 1997 cofinanziate dal FSE Obiettivo 3
- Obiettivo 4 - Assi 1 e 2" ratificata con modificazione dal
Consiglio regionale con atto n. 683 del 17 luglio 1997
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di modificare la titolarita' del Soggetto Gestore del progetto n.
410 per i motivi indicati in premessa da San Patrignano Prodotti e
Servizi Soc. Coop. Srl a Consorzio San Patrignano Soc. Coop. sociale;
2) di sottoporre il presente atto deliberativo alla ratifica del
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma secondo, punto i)
dello Statuto regionale, per quanto di propria competenza;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
a voti unanimi e palesi delibera inoltre:
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.
(Controllata dalla CCARER il 27 marzo 1998, prot. n.612/13)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1998, n. 659
Designazione del rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel
Consiglio di amministrazione della Fondazione "Roberto Ruffilli" di
Forli'
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di designare, quale rappresentante della Regione Emilia-Romagna in
seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione "Roberto
Ruffilli" di Forli', il prof. Nicola Antonetti, residente a Parma in
Borgo Felino n. 39, per le motivazioni espresse in premessa e che qui
si intendono integralmente riportate;
b) di prendere atto che la durata di tale carica e' triennale, ai
sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente;
c) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonche' di
trasmetterla ai giornali e alle stazioni radiotelevisive, come
previsto all'art. 7, comma 4, della L.R. 24/94.