REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1998, n. 155

Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto con decorrenza dall'1 gennaio 1998 e non oltre il 30 aprile 1998 a favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di determinare:                                                              
A) le tariffe agevolate di trasporto per l'anno 1998, da applicarsi             
da parte di aziende, imprese e Comuni interessati;                              
B) gli aventi diritto alle medesime tariffe agevolate;                          
C) l'entita' delle integrazioni finanziarie regionali relative ai               
titoli di viaggio annuali di linea extraurbana e cumulativi secondo             
le indicazioni contenute nell'Allegato 1 che fa parte integrante del            
presente atto deliberativo;                                                     
2) di dare atto che l'applicazione di cui al punto 1, lettera A                 
dell'Allegato 1 sopra citato ha valore e decorrenza vincolante per le           
relative aziende ed imprese concessionarie, anche ai fini della                 
regolarita' dell'esercizio e dichiarazioni connesse.                            
Le tariffe di cui ai punti A2) e A3) costituiscono, invece,                     
indicazione di minimo per i Comuni, ai fini di un opportuno                     
coordinamento con la tariffa di cui al punto A1;                                
3) di dare atto che gli Enti locali che adottino tariffe agevolate di           
trasporto con oneri sui rispettivi bilanci, per le categorie di cui             
al presente atto, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici                
regionali, entro 30 giorni dall'adozione, copia dei loro atti                   
deliberativi;                                                                   
4) di dare atto che la spesa riferita all'integrazione finanziaria              
regionale complessivamente spettante alle aziende ed imprese di                 
trasporto concessionarie, da quantificare in relazione alle tariffe             
agevolate di trasporto per l'anno 1998 qui approvate, trova copertura           
al Capitolo 43237 "Rimborso alle aziende di trasporto per l'emissione           
di abbonamenti a tariffa speciale a favore di mutilati, invalidi e              
pensionati al minimo INPS (Legge 160/89; L.R. 16 giugno 1984, n. 33 e           
successive modifiche)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998,           
salvo quanto gia' stabilito al punto e) del dispositivo del proprio             
atto 2599/97;                                                                   
5) di dare atto che all'assegnazione e concessione delle somme                  
spettanti per l'anno 1998 agli aventi diritto ed al conseguente                 
impegno di spesa provvedera', sulla base degli abbonamenti                      
rilasciati, il Direttore generale competente per area nel rispetto              
della normativa regionale vigente ed in applicazione della delibera             
della Giunta regionale 2541/95. Qualora la disponibilita' recata                
dell'apposito capitolo di bilancio risultasse insufficiente a coprire           
l'intera spesa maturata ivi comprese le quote residue 1997, l'impegno           
verra' assunto ripartendo proporzionalmente le risorse disponibili              
fra i diversi beneficiari e rinviando a successivo atto del                     
Responsabile del Servizio competente l'assunzione dell'impegno                  
riferito alle quote a conguaglio dovute per l'anno 1998, da adottare            
nel 1999 sul corrispondente capitolo di spesa del medesimo esercizio;           
6) di dare atto inoltre che alla liquidazione delle somme dovute                
provvedera' il Responsabile del Servizio competente, con proprio atto           
formale, ai sensi della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R.             
40/94 e della propria deliberazione 2541/95, in unica soluzione a               
presentazione di idonea documentazione che rilevi in dettaglio i dati           
di vendita degli abbonamenti oggetto del presente atto, a firma del             
legale rappresentante dell'azienda, impresa concessionaria;                     
7) di stabilire che le tariffe agevolate di cui al presente atto                
deliberativo sono istituite con decorrenza a partire dal 1 gennaio              
1998 e non oltre il 30 aprile 1998;                                             
8) la presente deliberazione verra' pubblicata per estratto sul                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO 1                                                                      
A) Tariffe agevolate di trasporto per l'anno 1998                               
1) Tariffa di abbonamento annuale valido per una linea o tratto di              
linea di bacino o interbacino ordinaria (extraurbana), anche se di              
concessione comunale, senza limitazione di corse:                               
Lire 224.000                                                                    
2) tariffa minima di abbonamento annuale valido per l'intera rete               
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in             
premessa, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali, senza            
limitazione di corse:                                                           
Lire 224.000 minimo                                                             
fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge                 
160/89 richiamata in premessa;                                                  
3) tariffa minima di abbonamento annuale comulativo di una linea                
extraurbana piu' la rete urbana della citta di destinazione oppure a            
scelta dell'utente, di una linea extraurbana piu' la rete urbana                
della citta' di residenza:                                                      
Lire 334.000                                                                    
4) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,                
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le                        
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate:                               
- uso strettamente personale;                                                   
- rilascio per una relazione con determinazione di una zona di                  
origine e una di destinazione;                                                  
- libera circolazione nelle zone di origine e di destinazione;                  
- numero di viaggi illimitato;                                                  
- obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso           
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di                      
inosservanza di questa regola;                                                  
a) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena           
e Carpi che usufruiscono del servizio urbano:                                   
  Lire 398.000                                                                  
b) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena           
e Carpi che usufruiscono di un servizio con origine zone 1, 10, 20,             
30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone:                                  
  Lire 369.000                                                                  
c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di              
Modena e Carpi che usufruiscono di una relazione zonale che non                 
comprende il servizio urbano di Modena o Carpi:                                 
  Lire 324.000                                                                  
d) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di              
Modena e Carpi che usufruiscono di una relazione zonale che comprende           
il servizio urbano di Modena o Carpi:                                           
  Lire 369.000                                                                  
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione              
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,                
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse                   
correlate alle zone di utilizzo sempreche' adottate dagli Enti locali           
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale                   
sopraindicato.                                                                  
B) Aventi diritto                                                               
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera            
A) i cittadini residente nei comuni della regione Emilia-Romagna                
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto                   
riportate:                                                                      
1. Mutilati ed invalidi                                                         
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente             
riconosciuta al 100%;                                                           
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;              
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli              
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;                                
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica                
ascrivibile alla I categoria compresi gli invalidi di I categoria con           
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;                                     
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della             
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;                            
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'                     
permanente riconosciuta superiore al 50%;                                       
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione                  
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V               
della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968,  n.313;                     
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica             
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di            
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla                
Legge 289/90;                                                                   
i) portatori di "pacemaker" ed emodializzati, sempre che muniti di              
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria                
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui              
alla lettera a) suddetta;                                                       
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP           
- Servizio di igiene mentale ed assistenza psichiatrica - muniti di             
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante            
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello           
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;                                     
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati              
per motivi politici, religiosi o razziali.                                      
2. Pensionati                                                                   
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo                   
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggioranza                  
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato           
nel seguente importo mensile:                                                   
  Lire 866.800                                                                  
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria                  
pubblica devono avere un'eta' non inferiore ad anni 58 per le donne e           
anni 63 per gli uomini.                                                         
3. Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto                                     
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto              
per la loro duplice condizione di titolari di alto riconoscimento               
dello Stato italiano nonche' di eta' tale (classi 1899 e precedenti)            
da poterli assimilare alla categoria degli invalidi civili.                     
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche                             
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente               
lettera A vengono rilasciati previa presentazione di idonea                     
documentazione attestante lo stato di avente diritto.                           
consentita la fruzione di una sola delle suddette agevolazioni.                 
L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente                
riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il            
viaggio anche di quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.                         
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla                  
lettera A) relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui            
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4, la Regione               
Emilia-Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del            
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie:                          
2.1 reddito fino a Lire 6.800.000:                                              
- abbonamento annuale di linea extraurbana                                      
  integrazione regionale  Lire    174.000                                       
- abbonamento cumulativo                                                        
  integrazione regionale  Lire    244.000                                       
2.2 reddito da oltre Lire 6.800.000 fino a Lire 11.268.400:                     
- abbonamento annuale di linea extraurbana                                      
  integrazione regionale  Lire    114.000                                       
- abbonamento cumulativo                                                        
  integrazione regionale  Lire    190.000                                       
Per gli aventi diritto titolari di pensione                                     
previdenziale obbligatoria che vivono soli                                      
il limite di reddito e' aumentato a  Lire 13.598.000                            
2.3 Per gli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e           
invalidi e assimilati con redditi da oltre Lire 11.268.400 fino a               
Lire 19.500.000:                                                                
- abbonamento annuale di linea extraurbana                                      
  integrazione regionale  Lire     60.000                                       
- abbonamento annuale cumulativo                                                
  integrazione regionale  Lire     90.000                                       
2.4 Agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e              
invalidi e assimilati titolari di redditi personali di sola pensione            
per un importo superiore a Lire 19.500.000 si applicano le tariffe              
agevolate, cosi' come definite alla precedente lettera A):                      
- abbonamento annuale di linea                                                  
  extraurbana  Lire    224.000                                                  
- abbonamento annuale cumulativo  Lire    334.000                               
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva            
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo           
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della             
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete               
urbana;                                                                         
l'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti            
precedenti e' subordinato alla presentazione di autocertificazione              
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.                 
Ai fini della autocertificazione di cui sopra vanno considerati tutti           
i redditi, compresi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte,             
con la sola esclusione per tutti, del:                                          
- reddito della casa di abitazione;                                             
- assegno al nucleo familiare o maggiorazione familiare;                        
- sussidi di sussistenza erogati dagli Enti locali non                          
continuativamente;                                                              
- rimborsi spese per prestazioni volontarie nell'ambito dei lavori              
socialmente utili.                                                              
Le integrazioni tariffarie di cui precedenti punti costituiscono                
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le           
tariffe di competenza regionale;                                                
i Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente             
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido           
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,             
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di                  
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'                    
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso            
del mezzo pubblico.                                                             
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998, n. 428                      
Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto            
con decorrenza dall'1 gennaio 1998 e non oltre il 30 aprile 1998 a              
favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS.                    
Integrazione della delibera 155/98 del 17 febbraio 1998                         
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
di modificare, integrandolo, il capoverso 2.4 del punto 2), lett. C),           
pagina n. 9 dell'allegato dell'atto deliberativo, citato in premessa,           
n. 155 del 17 febbraio 1998 che risulta cosi' con il seguente testo:            
"Agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e                 
invalidi e assimilati titolari di sola pensione per un importo                  
superiore a Lire 19.500.000, nonche' agli invalidi cui sia                      
riconosciuto il diritto all'accompagnamento anche se titolari di                
reddito da lavoro, si applicano le tariffe agevolate cosi' come                 
definite nella precedente lettera A):                                           
- Tariffa di abbonamento annuale                                                
  di linea extraurbana  Lire 224.000                                            
- Tariffa minima di abbonamento                                                 
  annuale di linea urbana  Lire 224.000                                         
- Tariffa minima di abbonamento                                                 
  annuale cumulativo  Lire 334.000".                                            
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 1998, n. 322                      
Rettifica alla deliberazione della Giunta n. 1038 del 24 giugno 1997            
"Rinnovo della deliberazione della Giunta n. 586 concernente il Piano           
delle attivita' programmate nel 1997 cofinanziate dal FSE Obiettivo 3           
- Obiettivo 4 - Assi 1 e 2" ratificata con modificazione dal                    
Consiglio regionale con atto n. 683 del 17 luglio 1997                          
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di modificare la titolarita' del Soggetto Gestore del progetto n.            
410 per i motivi indicati in premessa da San Patrignano Prodotti e              
Servizi Soc. Coop. Srl a Consorzio San Patrignano Soc. Coop. sociale;           
2) di sottoporre il presente atto deliberativo alla ratifica del                
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma secondo, punto i)              
dello Statuto regionale, per quanto di propria competenza;                      
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
a voti unanimi e palesi delibera inoltre:                                       
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai            
sensi dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.                         
(Controllata dalla CCARER il 27 marzo 1998, prot.  n.612/13)                    
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1998, n. 659                     
Designazione del rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel                
Consiglio di amministrazione della Fondazione "Roberto Ruffilli" di             
Forli'                                                                          
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di designare, quale rappresentante della Regione Emilia-Romagna in           
seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione "Roberto                  
Ruffilli" di Forli', il prof. Nicola Antonetti, residente a Parma in            
Borgo Felino n. 39, per le motivazioni espresse in premessa e che qui           
si intendono integralmente riportate;                                           
b) di prendere atto che la durata di tale carica e' triennale, ai               
sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente;                                      
c) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonche' di                   
trasmetterla ai giornali e alle stazioni radiotelevisive, come                  
previsto all'art. 7, comma 4, della L.R. 24/94.                                 

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