REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 1998, n. 486

Costituzione di zona di rispetto per il programma di miglioramento genetico previsto dall'Albo allevatori api regine di razza ligustica - area Mezzano sud-est - L.R. 35/88, art. 13

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 13 della L.R. 35/88, il quale prevede che la Giunta                
regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per              
l'apicoltura, puo' costituire, su richiesta anche di un solo                    
allevatore di api regine iscritto all'Albo di cui all'art. 12, zone             
di rispetto intorno agli allevamenti;                                           
preso atto della domanda presentata il 2/2/1998 da Naldi Piero,                 
iscritto all'Albo regionale degli Allevatori di api regine di razza             
ligustica con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1401             
del 14/12/1993, di costituzione di una zona di rispetto dal 1 marzo             
al 15 luglio di ogni anno pari, a partire dal 1998 e fino al 2014;              
acquisita agli atti dell'Assessorato Agricoltura al prot.  n.4738/7             
del 10 febbraio 1998 la relazione dell'Istituto nazionale di                    
apicoltura, corredata delle carte geografiche e planimetriche                   
relative alla zona in questione che esprime favorevolmente in merito            
alla richiesta medesima;                                                        
ritenuto opportuno accogliere la richiesta relativamente al periodo             
suindicato e necessario per la realizzazione di un programma di                 
selezione e miglioramento genetico delle api regine di razza                    
ligustica;                                                                      
considerato che con precedente delibera di Giunta regionale del 7               
maggio 1996, n. 910 e' stata gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 13            
della L.R. 35/88, la costituzione di una zona di rispetto per la                
medesima area per il periodo 10 maggio - 30 giugno 1996;                        
sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura di cui                
all'art. 3 della L.R. 35/88 che ha espresso parere favorevole in data           
18/2/1998, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 35/88;                              
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e  n.1898              
del 22 ottobre 1997, esecutive;                                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario                 
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla               
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della           
predetta deliberazione 2541/95;                                                 
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di accogliere, per i motivi citati in premessa, l'istanza di Naldi           
Piero, in merito alla creazione di una zona di rispetto per il                  
miglioramento genetico delle api regine di razza ligustica, e                   
conseguentemente:                                                               
a) di istituire, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 35/88 una zona di             
rispetto nell'area del Mezzano sud-est della Bonifica del Mezzano               
(FE);                                                                           
b) di dare atto che l'area interessata ricopre un ipotetico cerchio             
di 5 km di raggio, confinante a sud con il collettore Fosse, ad ovest           
con la zona n. 11, a nord con la strada Fosse, ed a est con la zona             
n. 15;                                                                          
c) di stabilire, conseguentemente, che il periodo per l'applicazione            
della zona per i fini di cui all'art. 13 della citata L.R. 35/88 va             
dall'1 marzo al 15 luglio di ogni anno pari a partire dal 1998 e fino           
al 2014, e che pertanto, in detti periodi, e' vietato introdurre api            
o aumentare il numero degli alveari esistenti;                                  
2) di notificare la presente deliberazione ai Comuni e Aziende Unita'           
sanitarie locali competenti per territorio, al fine di garantire il             
rispetto delle norme igienico-sanitarie;                                        
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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