REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 20 aprile 1998, n. 133

Giudizio di legittimita' costituzionale del comma 5 dell'art. 24 della L.R. 12/84 in materia di edilizia residenziale pubblica (nel testo modificato dall'art. 22 della L.R. 16 marzo 1995, n. 13)

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
composta dai signori: dott. Renato Granata, Presidente - prof.                  
Francesco Guizzi - prof. Cesare Mirabelli - prof. Fernando                      
Santosuosso - avv. Massimo Vari - dott. Cesare Ruperto - dott.                  
Riccardo Chieppa - prof. Gustavo Zagrebelsky - prof. Valerio Onida -            
prof. Carlo Mezzanotte - avv. Fernanda Contri - prof. Guido Neppi               
Modona - prof. Piero Alberto Capotosti - prof. Annibale Marini,                 
giudici                                                                         
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 5,              
della legge della Regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13                   
(Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia            
di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli              
alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla L.R. 2 dicembre             
1988, n. 50, e ulteriori modificazioni), promosso con ordinanza                 
emessa il 29 gennaio 1997 dal Pretore di Rimini, nel procedimento               
civile vertente tra Luigi Makuc e il Comune di Rimini, iscritta al n.           
205 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale           
della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.                   
Udito nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice                  
relatore Piero Alberto Capotosti.                                               
RITENUTO IN FATTO                                                               
1. Il Pretore di Rimini, nel procedimento di opposizione avverso il             
provvedimento del sindaco di detta citta', che aveva dichiarato                 
decaduto dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale              
pubblica il beneficiario della medesima, in quanto non lo avrebbe               
abitato stabilmente, con ordinanza del 28 gennaio 1997, solleva                 
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 5, della           
Legge della Regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e            
integrazioni alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di                      
assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli                 
alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla L.R. 2 dicembre             
1988, n. 50, e ulteriori modificazioni), nella parte in cui                     
stabilisce che "contro il provvedimento del sindaco si applica la               
procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del DPR 30               
dicembre 1972, n. 1035", in riferimento agli artt. 108 e 117 della              
Costituzione.                                                                   
2. Nel giudizio pretorile, la parte ricorrente, pregiudizialmente, ha           
sostenuto la giurisdizione del giudice adito, sul rilievo che il                
provvedimento impugnato inciderebbe su un proprio diritto soggettivo.           
Il Comune di Rimini, in persona del sindaco protempore, ha, invece,             
eccepito il difetto di giurisdizione, deducendo che, a seguito della            
dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 23 della Legge della             
Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (sentenza n. 727 del                
1988), mancherebbe la norma attributiva della potestas judicandi al             
Pretore. In contrario, a suo avviso, neppure potrebbe essere invocato           
l'art. 11, tredicesimo comma, del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 dato            
che la disposizione disciplina una fattispecie diversa da quella                
oggetto del giudizio ed e' inapplicabile per analogia, in quanto ha             
natura di norma eccezionale.                                                    
3. Il Pretore di Rimini, nell'ordinanza di rimessione, premette che             
proprio la norma denunziata radica la sua giurisdizione sulla                   
controversia ed esplicita le argomentazioni che inducono a ritenerne            
l'applicabilita', nonostante la legge regionale che la reca sia stata           
emanata successivamente al deposito del ricorso, e quindi fanno                 
ritenere rilevante la questione di legittimita' costituzionale.                 
In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente                
osserva che l'art. 11, tredicesimo comma, del DPR n. 1035 del 1972,             
stabilisce che l'opposizione avverso il provvedimento di decadenza              
dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica               
adottato dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari deve               
essere proposta innanzi al Pretore del circondario in cui e' ubicato            
l'immobile.                                                                     
La norma regionale impugnata, stabilendo analogo principio per i                
provvedimenti di decadenza adottati dal sindaco, violerebbe gli artt.           
108 e 117 della Costituzione, dato che la Regione non ha potesta'               
legislativa nella materia della giurisdizione, che e'                           
inderogabilmente riservata al legislatore statale. Inoltre, a suo               
avviso, la violazione di entrambi i parametri costituzionali neppure            
e' esclusa dalla circostanza che la disposizione censurata stabilisce           
la giurisdizione del Pretore attraverso il richiamo della norma                 
statale.                                                                        
4. Le parti del processo principale non si sono costituite; la                  
Regione Emilia-Romagna non ha spiegato intervento.                              
CONSIDERATO IN DIRITTO                                                          
1. La questione di legittimita' costituzionale sollevata                        
dall'ordinanza in epigrafe investe l'art. 22, comma 5, della Legge              
della Regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, nella parte in cui           
prevede che contro il provvedimento del sindaco che dispone la                  
decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica "si applica           
la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del DPR 30            
dicembre 1972, n. 1035", che, a sua volta, stabilisce che il suddetto           
provvedimento e' impugnabile innanzi "al Pretore del luogo nel cui              
mandamento" e' situato l'alloggio.                                              
Secondo il giudice a quo, la norma regionale impugnata - che peraltro           
riproduce l'art. 23 della Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo           
1984, n. 12, gia' dichiarato, con sentenza n. 727 del 1988,                     
costituzionalmente illegittimo - richiamando il dettato della                   
disposizione statale, intende "legiferare in materia di tutela                  
giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi", violando cosi'              
gli artt. 108 e 117 della Costituzione, in quanto non rientrerebbe              
nelle competenze regionali la disciplina della materia                          
giurisdizionale, riservata alla legge dello Stato.                              
2. La questione e' fondata.                                                     
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte,               
concernente proprio disposizioni molto spesso identiche a quella in             
esame, il legislatore regionale non puo' emanare norme che prevedano            
rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o                  
facolta' dell'Autorita' giudiziaria, in quanto l'art. 108 della                 
Costituzione riserva la materia della giurisdizione e quella                    
processuale alla competenza del legislatore statale (tra le piu'                
recenti, le sentenze n. 390 del 1996, nn. 76 e 459 del 1995, nn. 303            
e 457 del 1994, n. 210 del 1993). La violazione di tale parametro,              
d'altra parte, non puo' neppure essere esclusa, secondo quanto                  
affermato da questa Corte in fattispecie identica a quella ora in               
esame, "sulla base del rilievo che la norma regionale impugnata si e'           
limitata a fare rinvio alla normativa statale contenuta nell'art. 11,           
comma 13, del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, perche' le Regioni in              
nessun caso possono emanare leggi in materia soggette a riserva di              
legge statale, comportando cio' un'indebita novazione della fonte con           
la forza e le conseguenze che ne derivano" (sentenza n. 457 del 1994,           
nonche' sentenze nn. 210 del 1993, nn. 203 e 615 del 1987).                     
Nel quadro di tali principi, pertanto, la norma censurata viola                 
l'art. 108 della Costituzione, disciplinando una materia, che e' al             
di fuori delle competenze regionali fissate dall'art. 117 della                 
Costituzione.                                                                   
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 5, della           
Legge della Regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e            
integrazioni alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di                      
assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli                 
alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla L.R. 2 dicembre             
1988, n. 50, e ulteriori modificazioni).                                        
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 20 aprile 1998.                                              
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Renato Granata  (firma illeggibile)                                             
CANCELLIERE                                                                     
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 1998.                                    
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA                                                  
G. Di Paola                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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