REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 1998, n. 85

Autorizzazione raccolta molluschi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la richiesta inoltrata dal signor Calderoni Silvano in data 25            
settembre 1997 nella sua qualita' di Presidente pro-tempore della               
Cooperativa piccola e media pesca "La Romagnola" a rl con sede in               
Marina di Ravenna, Via Molo Dalmazia n. 53, titolare di un appalto di           
disincrostazione delle piattaoforme marine di proprieta' della                  
Societa' AGIP SpA, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta ai           
fini della immissione al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi            
vivi (Mytilus sp.) prelevati dalle piattaforme denominate Agostino B,           
Agostino C, Amelia A, Amelia B, Arianna, Armida, Azalea B, Cervia C,            
Garibaldi B, Garibaldi C, Garibaldi D, PC 80, PC 80 Bis, PCWA, PCWC,            
Angela-Angelina;                                                                
vista altresi' la richiesta inoltrata dal signor Leoni Walter in data           
30 settembre 1997, nella sua qualita' di Presidente pro-tempore della           
ditta Nuovo Conisub Soc. coop. a rl con sede in Marina di Ravenna,              
Via Molo Dalmazia n. 17 titolare di un appalto di disincrostazione              
delle piattaforme marine di proprieta' della Societa' AGIP SpA, tesa            
ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta ai fini della immissione             
al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus sp.)               
prelevati dalle piattaforme denominate Agostino A, Amelia C, Amelia             
D, Anemone, Antares, Antonella, Cervia A, Cervia B, Garibaldi A, PCA,           
PCC, PCWB;                                                                      
considerato che le motivazioni delle richieste sono supportate dalla            
necessita' di ottemperare agli impegni contrattuali sottoscritti                
dalla Soc. Conisub Soc. coop. a rl e la Cooperativa piccola e media             
pesca "La Romagnola" con la Societa' AGIP al fine di provvedere alla            
rimozione delle incrostazioni delle parti sommerse delle piattaforme            
utilizzate per l'estrazione del metano, costituite da banchi naturali           
di molluschi bivalvi (Mytilus sp.), ovvero per contenere entro limiti           
di sicurezza la spinta esercitata sulle strutture dalle correnti e              
dal moto ondoso e di evitare lo smaltimento in mare degli stessi;               
vista la deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997 controllata senza              
rilievo dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della               
Regione Emilia-Romagna, prot. n. 281/302 nella seduta del 5 febbraio            
1997 con la quale si e' provveduto alla classificazione delle zone di           
produzione dei molluschi bivalvi di cui all'art. 4 del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 530;                                                          
considerato che la delibera n. 45 sopra richiamata non contemplava le           
zone marine interessate dalla presenza di n. 27 piattaforme AGIP in             
quanto queste erano dotate di scarichi a mare di reflui civili                  
prodotti dal personale addetto alla attivita' di manutenzione e di              
acque di strato derivanti dall'estrazione di idrocarburi gassosi;               
considerato altresi' che il punto 6) della stessa deliberazione                 
prevede l'adozione di atti successivi, alle eventuali classificazioni           
complementari e/o alla revisione della classificazione stessa,                  
qualora vengono acquisiti anche mediante l'attivazione, di specifici            
programmi di indagine, nuovi elementi conoscitivi;                              
vista la deliberazione n. 1954 del 4 novembre 1997 con la quale si e'           
provveduto ad aggiornare la deliberazione n. 45 sopra citata,                   
classificando nuove zone di produzione di molluschi;                            
rilevato che le analisi effettuate nel corso del 1997 su campioni di            
molluschi bivalvi (Mytilus sp.) prelevati nelle parti sommerse delle            
piattaforme denominate PCB, Antares 1, Agostino B, PCWB, PCC, PCA, PC           
27, Amelia B, Amelia C, Cervia B, Arianna A, Anemone, Anemone 2,                
rappresentative delle zone marine oggetto delle richieste, hanno                
evidenziato valori dei parametri microbiologici ascrivibili a zone              
acquee di tipo "B";                                                             
considerato che allo stato non sussistono motivi ostativi di                    
carattere igienico-sanitario per accogliere le istanze presentate dai           
richiedenti;                                                                    
visto il parere espresso dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda           
Unita' sanitaria locale di Cesena in data 18 novembre 1997;                     
visto il parere espresso dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda           
Unita' sanitaria locale di Rimini in data 20 novembre 1997;                     
visto il parere espresso dal Diparimento di prevenzione dell'Azienda            
Unita' sanitaria locale di Ravenna in data 5 dicembre 1997;                     
ritenuto che in attesa di rivedere la classificazione di cui alla               
deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997 sopracitata, sulla scorta               
degli accertamenti sanitari effettuati sui molluschi nel corso del              
1997, e' possibile autorizzare provvisoriamente la raccolta e                   
l'immissione al consumo di molluschi bivalvi Mytilus sp. prelevati              
dalle piattaforme marine oggetto delle istanze dei richiedenti;                 
visto il DLgs 530/92;                                                           
visto l'art. 32 della Legge 833/78;                                             
sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare              
Sicurezza sociale nella seduta del 27 gennaio 1998;                             
dato atto, del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla           
Sanita' e Servizi sociali - dott. Francesco Taroni - in merito ala              
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,              
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta           
regionale dell'Emilia-Romagna n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva,             
recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle                 
funzioni dirigenziali";                                                         
dato, altresi', atto del parere favorevole espresso dal                         
Responsabilita' del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti -             
dott. Giovanni Paganelli - in merito alla regolarita' tecnica del               
presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale               
dell'Emilia-Romagna 2541/95;                                                    
su proposta del'Assessore regionale competente per materia;                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) le ditte Cooperativa piccola e media pesca "La Romagnola" a rl e             
Nuovo Conisub Soc. coop. a rl di Marina di Ravenna, per i motivi                
espressi in premessa, sono autorizzate alla raccolta per l'immissione           
al consumo umano dei molluschi bivalvi (Mytilus sp.) prelevati dalle            
piattaforme della Societa' AGIP SpA denominate:                                 
Agostino A  Lat. 44o32'22"N  Long. 12o29'45"E.                                  
Agostino B  Lat. 44o33'13"N  Long. 12o28'18"E.                                  
Agostino C  Lat. 44o32'47"N  Long. 12o29'41"E.                                  
Amelia A  Lat. 44o24'18"N  Long. 12o39'39"E.                                    
Amelia B  Lat. 44o24'24"N  Long. 12o39'44"E.                                    
Amelia C  Lat. 44o24'22"N  Long. 12o39'46"E.                                    
Amelia D  Lat. 44o24'25"N  Long. 12o39'40"E.                                    
Anemone  Lat. 44o12'43"N  Long. 12o42'19"E.                                     
Antares  Lat. 44o23'21"N  Long. 12o27'13"E.                                     
Antonella  Lat. 44o12'44"N  Long. 12o46'28"E.                                   
Arianna  Lat. 44o18'20"N  Long. 12o37'42"E.                                     
Armida  Lat. 44o28'47"N  Long. 12o27'12"E.                                      
Azalea B  Lat. 44o09'59"N  Long. 12o43'12"E.                                    
Cervia A  Lat. 44o17'37"N  Long. 12o38'20"E.                                    
Cervia B  Lat. 44o17'17"N  Long. 12o38'45"E.                                    
Cervia C  Lat. 44o18'03"N  Long. 12o38'24"E.                                    
Garibaldi A  Lat. 44o31'21"N  Long. 12o30'38"E.                                 
Garibaldi B  Lat. 44o29'11"N  Long. 12o31'53"E.                                 
Garibaldi C  Lat. 44o31'51"N  Long. 12o30'55"E.                                 
Garibaldi D  Lat. 44o28'39"N  Long. 12o32'46"E.                                 
PC 80  Lat. 44o24'18"N  Long. 12o32'47"E.                                       
PC 80 bis  Lat. 44o25'22"N  Long. 12o31'14"E.                                   
PCA  Lat. 44o23'38"N  Long. 12o34'22"E.                                         
PCC  Lat. 44o23'26"N  Long. 12o33'37"E.                                         
PC West A  Lat. 44o30'40"N  Long. 12o21'35"E.                                   
PC West B  Lat. 44o30'31"N  Long. 12o22'27"E.                                   
PC West C  Lat. 44o30'31"N  Long. 12o22'27"E.                                   
Angela-Angelina  Lat. 44o23'25"N  Long. 12o20'35"E.                             
I molluschi raccolti possono essere immessi al consumo umano diretto            
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa            
stabulazione;                                                                   
2) le ditte Cooperativa piccola e media pesca "La Romagnola" a rl e             
Nuovo Conisub Soc. coop. a rl di Marina di Ravenna devono concordare            
mensilmente con i Servizi dei Dipartimenti di prevenzione delle                 
Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente competenti, piani di           
lavoro riportanti le date e le strutture in cui verranno effettuate             
le operazioni di disincrostazione. Tali piani di lavoro devono essere           
predisposti individuando aree omogenee di intervento al fine di                 
consentire una razionale attivita' di sorveglianza sanitaria nelle              
zone di raccolta;                                                               
3) i Servizi dei Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale di Ravenna, Cesena e Rimini devono assicurare un               
monitoraggio nelle zone di raccolta dei molluschi con frequenza                 
quindicinale per la rilevazione dei parametri biotossicologici sui              
molluschi ed acqua e dei parametri microbiologici e chimici dei                 
molluschi ed in particolare Coliformi fecali, Escherichia coli,                 
Salmonelle, idrocarburi e con frequenza di legge piombo e mercurio,             
comunicandone i risultati al Servizio Veterinario e Igiene degli                
alimenti dell'Assessorato alla Sanita';                                         
4) le ditte beneficiarie del presente provvedimento autorizzativo               
devono garantire il trasporto alle piattaforme AGIP del personale               
tecnico dei Servizi dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende               
Unita' sanitarie locali costiere, nonche' il supporto al                        
campionamento attraverso la presenza di personale subacqueo                     
qualificato;                                                                    
5) l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento e' valida            
fino al 31/7/1999, data in cui avra' termine il contratto di                    
disincrostazione tra le ditte Cooperativa piccola e media pesca "La             
Romagnola" a rl e Nuovo Conisub Soc. coop. a rl e la Societa' AGIP              
SpA e puo' essere sospesa qualora il sistema di monitoraggio metta in           
evidenza la non conformita' dei parametri biotossicologici,                     
microbiologici e chimici dei campioni prelevati. Le modalita' di                
sospensione sono quelle previste dalla circolare n. 19 del 26 marzo             
1996;                                                                           
6) il Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti            
dell'Assessorato alla Sanita' e' incaricato dell'esecuzione del                 
presente atto che deve essere notificato alle societa' interessate              
per il tramite del Sindaco del Comune di Ravenna e trasmesso in copia           
ai Comuni di Ravenna, Cesenatico e Rimini, alle Province di Ravenna,            
Forli'-Cesena e Rimini, al Ministero della Sanita' - Dipartimento               
Alimenti, Nutrizione e Sanita' pubblica Veterinaria, ai Dipartimenti            
di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali di Ravenna,                
Cesena e Rimini, alle Capitanerie di Porto di Ravenna e di Rimini, al           
Comando provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Squadriglia              
navale della Guardia di finanza di Marina di Ravenna, alla Direzione            
AGIP SpA distretto di Marina di Ravenna;                                        
7) la presente delibera deve essere altresi' pubblicata nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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