REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2550

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, relativamente all'anno 1996

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato           
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104              
del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n.               
1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,                      
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000             
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.              
Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500            
abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                            
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;                            
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991,  n.362;                                      
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la                 
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta                   
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;                                 
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore              
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;rilevato che per i Comuni            
di: Albinea, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco            
di Sopra, Campagnola, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina,                
Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago,              
Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla,                 
Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella,              
Ramiseto, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio,            
San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Toano, Vetto, Vezzano sul                  
Crostolo, Viano, Villa Minozzo, la vigente pianta organica soddisfa             
le esigenze della popolazione residente nei comuni stessi;                      
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Bagnolo in Piano, con popolazione di n.            
7.634 abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha chiesto l'istituzione di            
una seconda sede farmaceutica da ubicare nel capoluogo, sulla base              
del criterio demografico di cui all'art. 1 della Legge 475/68, cosi'            
come modificato dalla Legge 362/91;                                             
ritenuta l'ammissibilita' di tale richiesta in quanto sussistono i              
requisiti di cui alla sopracitata disposizione di legge;                        
considerato che il Comune di Canossa, con popolazione di n. 3.393               
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione di una            
seconda sede farmaceutica da ubicare in frazione Trinita';                      
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non                   
sussistono ne' i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge            
362/91 ne' i presupposti di cui all'art. 2 della medesima legge, con            
riferimento alla situazione topografica ed alle condizioni di                   
viabilita';                                                                     
considerato che il dott. Arnoldo Rivi, titolare della sede                      
farmaceutica n. 3 del Comune di Novellara, ha riproposto l'istanza di           
ridescrizione dei confini territoriali della propria sede, per                  
ottenerne il trasferimento della localita' di Vezzola al capoluogo              
comunale, zona sud;                                                             
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta non essendosi                   
sostanzialmente modificati i presupposti di fatto e di diritto che              
portarono a rigettare analoga istanza in occasione della precedente             
revisione di pianta organica, in particolare la necessita' di                   
assicurare l'assistenza farmaceutica nella localita' Vezzola e                  
frazioni vicine, abitate in prevalenza da popolazione anziana, e di             
contro l'insussistente carenza di assistenza in Novellara capoluogo;            
considerato che il Comune di Reggio Emilia, con popolazione di n.               
135.406 abitanti e n. 33 sedi farmaceutiche, ha richiesto la modifica           
dei confini territoriali delle sedi farmaceutiche n. 23 e n. 28,                
entrambi comunali, per sostituire ad un confine immaginario un                  
confine naturale, senza che cio' comporti variazione alcuna dei                 
confini delle sedi farmaceutiche vicinori;                                      
ritenuto di poter accogliere tale richiesta in quanto, rispondendo              
all'esigenza di assicurare la massima certezza nella descrizione dei            
confini, soddisfa il pubblico generale interesse;                               
considerato che il Comune di Scandiano, con popolazione di n. 22.372            
abitanti e n. 5 sedi farmaceutiche, ha richiesto la variazione dei              
confini delle sedi n. 2, 3 e 4, nonche' la modifica della                       
classificazione da urbana a rurale della sede farmaceutica n. 5;                
ritenuto di poter accogliere la richiesta relativa alla variazione              
dei confini delle indicate sedi in quanto costituisce una                       
razionalizzazione dei territori di riferimento conseguenti a                    
mutamenti della popolazione, ai sensi del comma I dell'art. 5 della             
Legge 362/91, e di mantenere la classificazione "urbana" della sede             
n. 5 cosi' come operata in occasione della revisione della pianta               
organica del 1992, in quanto istituita con il criterio demografico e            
risultante ubicata nel capoluogo in attesa di acquisire da parte del            
Comune interessato, elementi piu' particolareggiati in merito alla              
effettiva localizzazione della farmacia, sulla base delle                       
sopravvenute esigenze dell'assistenza farmaceutica;                             
visti i pareri favorevoli alle proposte regionali espressi dai Comuni           
di Bagnolo in Piano, Reggio Emilia e, limitatamente alla proposta di            
modifica della descrizione delle sedi nn. 2, 3 e 4, dal Comune di               
Scandiano;                                                                      
sentiti per i pareri di competenza in merito a tali proposte i Comuni           
di Canossa e Novellara che peraltro non hanno espresso parere alcuno;           
visti i pareri favorevoli espressi in merito alle proposte stesse               
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia, dalla                    
competente Commissione provinciale e dall'Ordine dei Farmacisti;                
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Reggio Emilia al 31 dicembre 1995,                
pubblicata dall'Istituto Centrale di Statistica;                                
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU leggi                  
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le            
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,               
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al                 
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                         
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,             
n. 1265;                                                                        
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                            
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                           
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                           
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                             
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;vista la Legge 22 dicembre 1984,            
n. 892;                                                                         
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                           
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                         
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabiulie del                 
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla             
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi              
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito           
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi                
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
Comuni della provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti                    
dell'Ufficio Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo            
n. 50270/BAS del 15 dicembre 1997;                                              
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il                 
rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1             
della Legge 362/91;                                                             
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Reggio Emilia.                  
(segue Pianta organica)                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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