REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 779

Direttiva sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e sui criteri di vigilanza per le comunita' socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per minori (proposta della Giunta regionale in data 14 ottobre 1997, n. 1843)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
richiamata la deliberazione progr. n. 1843, del 14 ottobre 1997, con            
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per "Direttiva sui              
requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio,            
la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e sui            
criteri di vigilanza per le comunita' socio-assistenziali                       
residenziali e semiresidenziali per minori";                                    
preso atto delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta             
proposta dalla Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede              
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
481/II.6 in data 2 dicembre 1997;                                               
vista la Legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento           
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della                     
maternita' e dell'infanzia" che trasferisce alle Regioni le funzioni            
amministrative, di programmazione ed indirizzo gia' esercitate                  
dall'ONMI, ed in particolare l'art. 2, comma II, che assegna alle               
Regioni i poteri di vigilanza e controllo su tutte le istituzioni               
pubbliche e private per la protezione e l'assistenza della maternita'           
e dell'infanzia;                                                                
visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui             
all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382", ed in particolare gli           
artt. 23 e 25, che trasferiscono ai Comuni, tra le altre, le funzioni           
amministrative relative agli interventi in favore di minorenni                  
soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili                   
nell'ambito della competenza civile ed amministrativa;                          
vista la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e                
dell'affidamento dei minori" che sancisce il diritto del minore ad              
essere educato nella propria famiglia e, solo qualora sia privo di un           
ambiente familiare idoneo, stabilisce che il minore stesso possa                
essere affidato ad altra famiglia, ad una persona singola, ad una               
comunita' di tipo familiare e, solo residualmente, collocato in un              
istituto di assistenza;                                                         
visto il DLgs 28 luglio 1989, n. 272 "Norme di attuazione, di                   
coordinamento e transitorie del DPR 22 settembre 1988,  n.448 recante           
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" che            
all'art. 10 prescrive che le comunita' che operano in campo                     
adolescenziale siano riconosciute o autorizzate a funzionare dalla              
Regione competente;                                                             
vista la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione           
di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", con               
particolare riguardo all'art. 4: "Servizi di sostegno alla relazione            
genitori-figli, di contrasto della poverta' e della violenza, nonche'           
misure alternative al ricovero dei minori in istituti                           
educativo-assistenziali";                                                       
vista la propria deliberazione n. 1980 del 28 giugno 1977 "Direttiva            
per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e                    
controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la           
protezione della maternita', dell'infanzia e dei minori" che da'                
disposizioni per l'esercizio della vigilanza sugli interventi e sui             
requisiti per il funzionamento delle strutture socio-assistenziali              
per i minori;                                                                   
vista la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle            
funzioni di assistenza sociale" che agli artt. 9, 36 lett. b) e 37,             
stabilisce che le strutture socio-assistenziali debbano essere in               
possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione e il funzionamento           
individuati dal Consiglio regionale e che sono delegate ai Comuni le            
funzioni di vigilanza in merito;                                                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3024 del 20 giugno             
1989 "Direttiva sui requisiti funzionali e strutturali, sulle                   
procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca                            
dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture                            
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, nonche' sui                
criteri di vigilanza ai sensi degli artt. 9, 36 e 37 della L.R. 12              
gennaio 1985, n. 2" che, alla parte III, aggiorna le indicazioni                
circa i requisiti generali, strutturali e di accessibilita' e                   
funzionali, delle strutture socio-assistenziali per minori;                     
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 560 dell'11 luglio            
1991 "Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di strutture               
socio-assistenziali per cittadini portatori di handicap e per anziani           
ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37" che, ai            
punti 3 e 4 delle disposizioni generali, fornisce indicazioni sulle             
procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e sui            
criteri di vigilanza di strutture socio-assistenziali;rilevato come             
la politica di deistituzionalizzazione dei minori, perseguita dalla             
Regione Emilia-Romagna, abbia orientato le Amministrazioni ed i                 
servizi ad una costante ricerca di soluzioni alternative all'istituto           
e di sostegno delle famiglie in difficolta' e alla realizzazione di             
forme di servizio e di aiuto che consentano la permanenza di bambini            
e ragazzi nell'ambito familiare, trasformando radicalmente le                   
dimensioni del fenomeno dei minori collocati fuori dalla loro                   
famiglia da 264 istituti e circa 10.000 ricoverati nel 1973 a 127               
centri residenziali (di cui 64 comunita' di tipo familiare, 51                  
comunita' educative e 12 comunita' di pronta accoglienza) e 1550                
ospiti nel 1994;                                                                
rilevato inoltre come l'evoluzione, l'impegno e la partecipazione               
consapevole delle forze del privato sociale, dell'associazionismo,              
del volontariato e della cooperazione sociale, abbiano contribuito in           
modo determinante a costruire una rete di risorse di accoglienza con            
le caratteristiche affettive, relazionali ed umane dell'ambiente                
familiare, in cui offrire al/alla bambino/a e all'adolescente uno               
spazio di crescita e di elaborazione di un proprio progetto di vita;            
considerata l'inadeguatezza delle attuali disposizioni normative per            
quanto attiene ai centri di accoglienza per i minori, anche a fronte            
delle profonde innovazioni culturali, metodologiche ed organizzative            
intervenute nel settore e quindi la necessita' di adottare una nuova            
direttiva, allo scopo di garantire ai bambini e agli adolescenti                
costretti a vivere fuori famiglia una tutela adeguata, una maggiore             
qualita' degli interventi e delle opportunita' e nel contempo                   
assicurare un quadro di riferimento certo agli enti gestori;                    
dato atto che per addivenire alla formulazione di tale direttiva                
l'Assessorato ha operato nel modo seguente, ovvero attraverso:                  
- la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto da                  
rappresentanti degli Enti locali, delle IPAB, dell'associazionismo e            
della cooperazione sociale con il compito di elaborare una proposta;            
- un esame congiunto di tale proposta con i coordinatori sociali                
delle Aziende Unita' sanitarie locali, nonche' con rappresentanti dei           
Comuni e delle Province;                                                        
- la consultazione di rappresentanti del privato sociale operanti nel           
settore, al fine di acquisire osservazioni e suggerimenti;                      
visto l'art. 10, punto 6) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 che                  
prevede l'emanazione di "indirizzi e direttive per l'attuazione della           
presente legge";                                                                
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
per i motivi indicati in premessa, di approvare e fare propria                  
l'allegata direttiva, che fa parte sostanziale ed integrante della              
presente deliberazione, in materia di "requisiti funzionali e                   
strutturali, procedure per il rilascio, sospensione, revoca                     
dell'autorizzazione al funzionamento e criteri di vigilanza, per le             
comunita' socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per               
minori".                                                                        
Direttiva sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per           
il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al                   
funzionamento e sui criteri di vigilanza per le Comunita'                       
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per minori                  
1) Finalita' e contenuti della direttiva                                        
Il diritto di ogni minore ad essere educato nell'ambito della propria           
famiglia, sancito e tutelato dalle leggi dello Stato (Legge 698/75,             
DPR 616/77, Legge 64/94) e in particolare dalla Legge 4 maggio 1983,            
n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori",                
impegna tutti gli enti, le istituzioni, le forze sociali, pubbliche e           
private, che operano per la tutela dell'infanzia e dell'eta'                    
evolutiva ad attuare prioritariamente ogni forma di aiuto alla                  
famiglia in difficolta', mediante gli interventi di sostegno e i                
servizi piu' appropriati per promuovere, rafforzandole, le competenze           
e le responsabilita' genitoriali, indipendentemente dalle condizioni            
sociali, sanitarie, culturali ed economiche del nucleo familiare, e             
dal tipo di crisi evidenziata.Qualora l'azione della famiglia                   
presenti carenze e difficolta' sul piano educativo, relazionale e               
dell'integrazione sociale, pur permanendo legami affettivi ed emotivi           
validi, il servizio semi-residenziale si configura come la soluzione            
piu' adeguata ad integrare l'azione della famiglia stessa,                      
sostenendone le competenze ed evitando l'allontanamento del bambino/a           
o del ragazzo/a dal suo contesto, favorendo nel contempo                        
l'inserimento, la conoscenza e la partecipazione del minore alle                
iniziative e alle opportunita' presenti sul territorio.                         
Solo se vi e' temporanea "inidoneita'" della famiglia a rispondere ai           
bisogni complessi dei figli, o se vi e' l'esigenza di proteggere il             
minore, di arginare conflitti e comportamenti familiari distruttivi,            
e' praticabile la collocazione extrafamiliare, cosi' come                       
disciplinata dagli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 della medesima Legge                 
184/83.                                                                         
Essa indica sia un ordine di priorita' nella scelta della                       
collocazione stessa (affidamento ad un'altra famiglia, a una persona            
singola, a una comunita' di tipo familiare e, solo residualmente, il            
ricovero in un istituto di assistenza pubblico o privato), sia gli              
obblighi e gli adempimenti per i genitori, per gli affidatari, per              
gli istituti, per i servizi locali, per gli organi giudiziari.                  
I servizi residenziali hanno quindi una funzione molto specifica                
nella rete dei servizi per i minori: intervenire per integrare o                
sostituire temporaneamente le funzioni genitoriali compromesse da               
gravi difficolta', mediante azioni di recupero di stati di crisi e di           
abbandono temporaneo, fornendo contemporaneamente ai minori un                  
ambiente familiare, una "casa" in cui apprendere una pratica                    
quotidiana di vita e di gestione di se' stessi.                                 
Il ricorso ad un intervento di ospitalita' residenziale deve avvenire           
in funzione di una progettualita' che veda nella comunita' di                   
accoglienza la risposta adeguata ad una specifica situazione e deve             
sempre tenere conto dei bisogni, delle caratteristiche psico-fisiche,           
culturali e sociali del/la ragazzo/a.                                           
Diversamente da quello familiare che prevede l'affido ad un nucleo              
familiare o ad una persona, il collocamento in comunita' prevede                
l'affidamento dei minori all'organizzazione che gestisce la comunita'           
stessa, ove le responsabilita' civili e penali fanno capo all'Ente              
gestore ed al suo rappresentante legale.                                        
Le Comunita' residenziali e semiresidenziali sono quindi strutture di           
ospitalita' che integrano o sostituiscono temporaneamente la casa e             
la famiglia, offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita           
in cui elaborare o riprendere ad elaborare un progetto per il futuro,           
con il supporto di figure adulte capaci di sviluppare relazioni                 
significative sul piano affettivo ed educativo e di cooperare con le            
persone dell'ambiente di vita del minore e con gli altri servizi del            
territorio.                                                                     
La presente direttiva intende regolamentare i requisiti per                     
l'autorizzazione al funzionamento delle comunita' che offrono un                
servizio di ospitalita' residenziale o semiresidenziale.                        
Esse si articolano in:                                                          
1) comunita' di pronta accoglienza;                                             
2) comunita' di tipo familiare;                                                 
3) comunita' educativa;                                                         
4) comunita' semiresidenziale o centro diurno.                                  
2) Strutture soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento            
L'obbligo di autorizzazione al funzionamento, previsto dall'art. 9              
della L.R. 2/85, concerne:                                                      
- le strutture di nuova istituzione;                                            
- le strutture gia' funzionanti, per le quali sussiste l'obbligo di             
adeguarsi ai requisiti richiesti nella presente direttiva.                      
L'obbligo di autorizzazione sussiste qualunque sia la qualificazione            
giuridica del soggetto gestore (pubblico o privato) e lo scopo                  
dell'esercizio delle funzioni (di lucro o meno).                                
2.1 Ambito di applicazione                                                      
La presente direttiva si applica esclusivamente alle Comunita'                  
residenziali e semiresidenziali con sede nel territorio regionale che           
ospitano:                                                                       
- minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, per i           
quali non e' proponibile o praticabile un affido familiare;                     
- minori la cui collocazione extra-familiare sia prescritta con                 
provvedimento dell'autorita' giudiziaria minorile in sede di                    
competenza civile, amministrativa e penale;                                     
- minori provenienti da famiglie che, pur mantenendo rapporti                   
affettivi significativi, non siano in grado, per problemi di diversa            
natura, di garantire convenienti ed adeguate risposte alle esigenze             
relazionali, educative, psicologiche e di protezione dei minori                 
stessi.                                                                         
2.2 Strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione                        
Dall'ambito di applicazione della presente direttiva sono pertanto              
escluse:                                                                        
- le strutture con funzioni di ospitalita', quali i collegi, i                  
convitti, gli studentati, prevalentemente finalizzate ad offrire                
l'accesso a percorsi scolastici, formativi, lavorativi, di tempo                
libero, e la loro praticabilita', nelle quali non si configura la               
necessita' di integrare funzioni familiari compromesse;                         
- le strutture con finalita' prettamente abitative.                             
3) Utenza                                                                       
Al fine di privilegiare la territorialita' degli interventi, possono            
essere accolti nelle Comunita' di cui al punto 2. tutti i minori                
presenti o transitanti nel territorio regionale o i minori                      
provenienti da altri territori, se sottoposti a provvedimento di                
allontanamento dalla famiglia emesso dall'autorita' giudiziaria                 
minorile o provenienti da situazioni fortemente patogene che                    
giustificano l'allontanamento dal territorio di appartenenza.                   
3.1 Minori accolti in altre comunita' socio-assistenziali                       
In caso di minori ospitati in regime residenziale e semi-residenziale           
continuativo in comunita' per adulti, ove le finalita' della                    
struttura siano diverse o piu' ampie rispetto agli interventi sui               
minori (casa famiglia, comunita' per tossicodipendenti ...), occorre            
sempre provvedere a che:                                                        
- il loro inserimento sia chiaramente motivato da un interesse                  
prioritario a mantenere continuita' di relazioni affettive                      
significative;                                                                  
- sia loro garantito un progetto individuale finalizzato, ed un                 
sostegno educativo personalizzato;                                              
- possano godere di uno spazio ed un ambiente di vita che ne tuteli i           
diritti ed i bisogni primari relazionali, di crescita e di identita';           
- sia loro garantito l'accesso e l'utilizzo dei servizi esterni.                
4) Requisiti generali                                                           
Il compito fondamentale delle Comunita' socio-assistenziali per i               
minori e' quello di assicurare al minore stesso protezione,                     
mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale nel                  
contesto in cui si trova e un ambiente in cui imparare a gestire la             
quotidianita'.                                                                  
Per adempiere a tale compito le Comunita' devono rispettare i                   
principi indicati nell'art. 4 "Principi informatori dell'intervento             
assistenziale" della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, e precisamente:                
- eguaglianza, a parita' di bisogni, dell'intervento di assistenza              
sociale;                                                                        
- rispetto della persona e della sua dignita';                                  
- adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive,            
psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona,                   
superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione;             
- rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle           
risposte assistenziali esistenti;                                               
- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalita'                
dell'intervento;                                                                
- riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di               
bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute.                               
Le Comunita' devono inoltre conformarsi ai seguenti requisiti:                  
a) configurarsi come una risorsa a disposizione della comunita'                 
locale, privilegiando l'accoglienza dei minori residenti nel                    
distretto in cui e' ubicata la Comunita', quindi di quelli residenti            
nei distretti limitrofi, salvo i casi in cui venga disposto                     
diversamente dall'autorita' giudiziaria o tutelare. Fanno eccezione             
le Comunita' che per le finalita' costitutive e le tipologie di                 
intervento hanno come riferimento un bacino d'utenza piu' ampio o               
sono state istituite in risposta a bisogni sociali presenti nel                 
territorio, ma non sono legate alla residenzialita' degli ospiti;               
b) perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul                 
rispetto dei diritti del minore, sull'ascolto e la partecipazione               
dello stesso al progetto che lo riguarda, in modo da garantire                  
interventi il piu' adeguati possibile all'evolversi della sua                   
crescita, alla promozione del suo sviluppo e delle sue potenzialita'            
sul piano cognitivo, affettivo e sociale e tali da prevedere un                 
rapporto educativo il piu' possibile individualizzato;                          
c) favorire relazioni significative tra i ragazzi e tra essi e i                
genitori, e agevolare in modo particolare le relazioni tra i                    
fratelli;                                                                       
d) favorire il reinserimento nella famiglia d'origine salvo                     
controindicazioni e diversa determinazione da parte dell'autorita'              
giudiziaria, e il raggiungimento dell'autonomia;                                
e) favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale                     
attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero,                 
socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente all'interno del                 
territorio;                                                                     
f) collaborare con i servizi sociali del territorio preposti alla               
tutela e alla vigilanza dell'infanzia e dell'eta' evolutiva e con le            
autorita' giudiziarie competenti.                                               
Le modalita' per il raggiungimento di detti obiettivi saranno                   
contenute nel progetto educativo individualizzato redatto in                    
collaborazione tra l'e'quipe educativa della struttura e gli                    
operatori di riferimento dell'Ente pubblico affidante.                          
5) Requisiti tipologici e di accessibilita' delle strutture                     
Tutte le strutture devono essere:                                               
a) in possesso dei requisiti tipologici e delle dotazioni minime di             
attrezzature ed arredi previsti dalla L.R. 9 novembre 1984, n. 48               
"Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di             
edilizia residenziale pubblica";                                                
b) in possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di                  
sicurezza, igienico-sanitarie e ambientali previste dalla normativa             
vigente;                                                                        
c) adeguate alla normativa vigente in materia di barriere                       
architettoniche e di accessibilita';                                            
d) ubicate in zone dotate di una rete di servizi generali, sociali,             
sanitari ed educativi accessibili;                                              
e) organizzate al proprio interno, per caratteristiche dimensionali e           
articolazione degli ambienti e degli spazi, in modo tale da tenere              
conto il piu' possibile delle esigenze di personalizzazione e privacy           
del/la ragazzo/a oltre che delle attivita' educative, permettendo               
agli ospiti l'utilizzo sia di spazi individuali che di spazi comuni.            
a carico del richiedente l'autorizzazione al funzionamento dimostrare           
il possesso delle relative concessioni e autorizzazioni previste da             
leggi e regolamenti, sia al momento dell'attivazione della struttura            
sia successivamente, se richieste in via continuativa.                          
Per quanto riguarda, in modo piu' specifico, le caratteristiche degli           
spazi interni, tutte le strutture devono prevedere:                             
- camere da letto, fino a un massimo di 3 posti letto;                          
- una zona pranzo e soggiorno;                                                  
- servizi igienici con un minimo di 1 ogni 4 minori;                            
- un locale adibito a cucina e dispensa adeguati alle modalita'                 
organizzative del servizio offerto;                                             
- camera da letto per l'educatore in servizio notturno.                         
In relazione alle diverse caratteristiche, ogni comunita' deve                  
garantire efficienti servizi generali (amministrativi, cucina,                  
lavanderia, guardaroba, pulizia, manutenzione, ecc. ...).                       
6) Requisiti funzionali                                                         
Tutte le Comunita' residenziali e semiresidenziali per minori devono:           
a) disporre di un proprio progetto educativo generale che renda                 
espliciti gli obiettivi e le finalita', i bisogni ai quali si intende           
dare risposta, le metodologie educative che si intendono adottare, il           
tipo di utenza e la fascia d'eta' alla quale ci si rivolge;                     
b) dotarsi di un regolamento di gestione nel quale siano                        
espressamente indicate: - la capacita' ricettiva massima della                  
struttura; - le modalita' di ammissione e di dimissione degli ospiti;           
- le modalita' organizzative del servizio; - le regola di vita                  
comunitaria; - le prestazioni ed i servizi forniti agli ospiti; - le            
attivita' socio-educative regolarmente svolte; - le rette applicate             
con l'indicazione delle prestazioni, dei servizi e delle attivita' ad           
esse corrispondenti, nonche' le modalita' di pagamento delle rette              
stesse;                                                                         
c) elaborare e tenere aggiornata una cartella personale per ciascun             
minore nella quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, la           
documentazione che lo riguardano, il nominativo e i riferimenti                 
telefonici del referente dell'Ente locale che ha effettuato                     
l'inserimento, il nominativo e i riferimenti telefonici di un                   
referente del nucleo familiare;                                                 
d) garantire l'assistenza sanitaria agli ospiti, provvedendo alla               
scelta di un medico (pediatra o generico) convenzionato con l'Azienda           
Unita' sanitaria locale del territorio in cui ha sede la Comunita',             
salvo mantenere il medico gia' scelto dalla famiglia, ogni volta che            
cio' sia possibile;                                                             
e) trasmettere semestralmente al Giudice tutelare competente per il             
luogo in cui sono ubicate, l'elenco dei minori ospitati in regime               
residenziale "con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi,                
della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la                  
famiglia e delle condizioni psico-fisiche del minore stesso" (art. 9,           
comma 4, Legge 184/83);                                                         
f) provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o           
provocati da minori, dal personale, dai volontari, stipulando                   
apposite adeguate assicurazioni;                                                
g) essere in possesso di un elenco aggiornato del personale con le              
relative mansioni, responsabilita' e turni di lavoro;                           
h) registrare le presenze dei minori, annotando anche i movimenti               
temporanei che comportino il pernottamento all'esterno della                    
Comunita';                                                                      
i) curare la registrazione controfirmata dall'operatore e dai                   
genitori delle visite da questi effettuate e della loro durata;                 
l) curare la compilazione e la trasmissione delle schede informative            
sulla Comunita' e sul movimento degli ospiti richieste dagli Enti               
pubblici, finalizzate ad un corretto e qualificato esercizio della              
funzione di vigilanza;                                                          
m) predisporre una relazione annuale al competente Ente pubblico del            
territorio, in cui e' inserita la struttura, sull'andamento                     
dell'attivita'.                                                                 
7) Ammissioni e dimissioni                                                      
Ogni ammissione e dimissione va adeguatamente preparata e deve essere           
effettuata, salvo diversa esigenza, con il coinvolgimento del                   
Servizio sociale del territorio di provenienza del minore. Il                   
Servizio sociale formulera' richiesta scritta di inserimento,                   
accompagnata da una relazione di presentazione del minore stesso.               
Tutte le ammissioni in Comunita' ubicate in ambito territoriale                 
diverso da quello di residenza del minore devono essere comunicate              
tempestivamente al Servizio sociale dell'Azienda Unita' sanitaria               
locale o del Comune in cui ha sede la Comunita' stessa, secondo le              
modalita' della gestione delle funzioni in materia minorile stabilite           
tra l'Ente locale e l'Azienda Unita' sanitaria locale.                          
Entro tre giorni dall'ammissione o dalla dimissione del minore, o               
immediatamente e in forma scritta nei casi di ammissioni d'urgenza              
non effettuate dai servizi pubblici competenti, il responsabile della           
Comunita' dovra' darne comunicazione:                                           
- al Sindaco del Comune di residenza del minore e alla stessa Azienda           
Unita' sanitaria locale;                                                        
- all'Azienda Unita' sanitaria locale ed al Comune nel cui territorio           
e' situata la struttura.                                                        
Al momento dell'ammissione in Comunita', o immediatamente dopo per le           
ammissioni d'urgenza, e nella prospettiva del progetto individuale,             
per ciascun minore deve venire formulato, in collaborazione con i               
servizi socio-sanitari del territorio di provenienza del minore                 
stesso, un piano di lavoro scritto preliminare, che delinei le                  
esigenze fondamentali dell'intervento e ogni condizione significativa           
per l'organizzazione della vita del ragazzo e la presumibile durata             
dell'affidamento.                                                               
Entro i primi 90 giorni dall'accoglienza del minore, dovra' poi                 
essere formulato, in accordo con l'Ente pubblico referente, un                  
progetto educativo individuale scritto per ciascun ospite che, sulla            
base dell'individuazione delle esigenze e caratteristiche personali,            
delinei i percorsi e le metodologie educative, specificando inoltre i           
reciproci impegni.                                                              
Le comunita' residenziali e semi-residenziali che accolgono minori              
con retta a carico degli stessi sono tenuti agli adempimenti previsti           
dalla legge, in particolare dall'art. 9 della Legge 184/83.                     
8) Il personale                                                                 
Sono da considerarsi comprese sotto la voce "personale operante nelle           
Comunita'" tutte le figure adulte che assumono verso i minori accolti           
un ruolo genitoriale, assolvono nei loro confronti a funzioni                   
educative, svolgono attivita' di supporto all'intervento.                       
8.1 Le figure educative                                                         
La preparazione al lavoro educativo e di cura e' requisito                      
irrinunciabile per chi opera con minori che provengono da esperienze            
personali e familiari molto complesse e problematiche, che                      
necessitano di un intervento fortemente qualificato sul piano delle             
competenze relazionali e del sostegno personale.                                
La quantificazione del personale educativo necessario per ogni                  
Comunita' deve essere formulata in relazione al progetto generale ed            
adeguata alla specificita' degli ospiti; non puo' comunque essere               
inferiore al rapporto 1 educatore ogni 3 minori.                                
Le caratteristiche delle singole tipologie strutturali contribuiscono           
a determinare i requisiti richiesti a queste figure.                            
8.1.1 Requisiti del personale educativo delle comunita' di tipo                 
familiare                                                                       
Per chi opera in qualita' di figura adulta di riferimento nella                 
Comunita' di tipo familiare - che si caratterizza per la convivenza             
stabile e affettivamente significativa di due o piu' adulti che                 
offrono a minori in difficolta' un rapporto di tipo genitoriale                 
riconducibile ad una scelta di vita piu' che ad una scelta                      
professionale - la preparazione al compito educativo si ritiene                 
soddisfatta quanto:                                                             
- tali figure siano in possesso dei requisiti professionali previsti            
al successivo paragrafo 8.1.2;                                                  
oppure:                                                                         
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;                 
- abbiano condotto un iter di avvicinamento e di preparazione al                
compito educativo durante i tre anni precedenti l'intervento                    
mediante:                                                                       
a) un iter istruttorio di preparazione, assimilabile per metodi e               
contenuti a quello svolto dalle famiglie candidate all'affido                   
familiare, condotto positivamente con i servizi territoriali;                   
b) un periodo di tirocinio presso comunita' residenziali pubbliche o            
private di almeno tre mesi complessivi;                                         
c) la partecipazione ad iniziative non occasionali di formazione al             
compito educativo, per un numero minimo complessivo di 150 ore,                 
realizzate da Enti pubblici o soggetti privati operanti nel settore.            
  Il personale gia' operante alla data di entrata in vigore della               
presente direttiva, privo dei titoli suddetti, deve essere in                   
possesso di un curriculum personale, comprensivo di un'esperienza di            
lavoro in comunita' di non meno di 5 anni, nonche' della                        
partecipazione ad attivita' formative e di aggiornamento, tale da               
garantire la realizzazione delle finalita' indicate nel progetto                
educativo generale. Sull'adeguatezza al compito educativo fa fede il            
rapporto con i servizi territoriali cui spetta la funzione di                   
controllo in itinere della qualita' del servizio reso.                          
8.1.2 Il personale educativo professionale                                      
Il personale che esercita funzioni educative nelle Comunita' in                 
qualita' di dipendente dell'Ente gestore o in forma di convenzione              
dovra' essere in possesso del titolo di qualificazione professionale            
a compiti educativi.                                                            
In particolare dovra' essere:                                                   
- in possesso del diploma di scuola media superiore;                            
- qualificato come educatore professionale in base agli ordinamenti             
vigenti prima dell'entrata in vigore del DLgs 517/93;                           
- in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai corsi             
di educatore professionale ai sensi della Direttiva CEE 51/92.                  
Il personale gia' in servizio e privo dei suddetti titoli deve essere           
in possesso di un curriculum professionale, comprensivo della                   
partecipazione ad attivita' formative e di aggiornamento, tale da               
garantire la realizzazione del progetto educativo generale, e                   
un'esperienza di lavoro in comunita' educative di non meno di 3 anni.           
8.1.3 Altro personale                                                           
Le Comunita' si possono avvalere di operatori con preparazione                  
specifica (istruttori, artigiani, animatori, ecc. ...) per attivita'            
non attribuibili al personale educativo.                                        
In tutte le Comunita' si possono impiegare dei volontari e degli                
obiettori di coscienza, previa un'adeguata formazione, con garanzia             
di una presenza operativa stabile, anche se a tempo parziale,                   
all'interno di un progetto concordato; non e' delegabile a loro la              
specifica funzione educativa.                                                   
8.1.4 Modalita' di organizzazione del lavoro                                    
L'organizzazione del lavoro educativo deve prevedere momenti                    
d'e'quipe e momenti di aggiornamento specifico e garantire la                   
supervisione per il gruppo degli educatori.                                     
Per ogni Comunita' deve essere identificato un responsabile per:                
a) tenere i rapporti con il gestore e con gli enti affidanti;                   
b) assicurare che siano tenuti aggiornati il registro delle presenze            
e le cartelle di ogni ospite;                                                   
c) trasmettere semestralmente al Giudice tutelare ove ha sede la                
Comunita' l'elenco di tutti i minori ospiti, ai sensi dell'art. 9               
della Legge 184/83;                                                             
d) curare la compilazione delle schede informative ai fini del                  
sistema informativo regionale;                                                  
e) garantire l'osservanza delle misure per la protezione della salute           
e per la sicurezza dei lavoratori ai sensi della Legge 626/94;                  
f) il rispetto delle norme contenute nella presente direttiva.                  
Il responsabile deve essere almeno in possesso dei requisiti                    
richiesti per il personale addetto alla funzione educativa.                     
9) Procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento               
Per quanto concerne il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento            
delle Comunita' residenziali e semi-residenziali per minori la                  
procedura da adottarsi e' la stessa prevista dal paragrafo 3, punti             
3.1 "Domanda di autorizzazione", 3.2 "Modalita' organizzative                   
dell'attivita' istruttoria" e 3.3 "Autorizzazione al funzionamento",            
della deliberazione della Giunta regionale  n.560 dell'11 luglio 1991           
"Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di strutture                    
socio-assistenziali per cittadini portatori di handicap e per anziani           
ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37".Al testo           
del paragrafo 3 e dei successivi paragrafi della deliberazione                  
560/91, che vengono qui richiamati, viene apportata la seguente                 
precisazione:                                                                   
- in conformita' con la Legge 142/90 e la L.R. 19/94, la dicitura               
"Unita' sanitaria locale" deve considerarsi sostituita, ovunque essa            
ricorra, con la dicitura "Comune o Azienda Unita' sanitaria locale in           
cui e' ubicata la struttura, in relazione alle modalita' con cui                
vengono gestite le funzioni in materia socio-assistenziale per i                
minori;".                                                                       
Al punto 3.2 della medesima deliberazione n. 560 dell'11 luglio 1991,           
la voce "Il Gruppo tecnico e' composto da" viene integrata con la               
dicitura "- un'assistente sociale con esperienza nel settore e un               
altro operatore con competenze in campo pedagogico e relazionale per            
le strutture per minori".                                                       
10) Criteri di vigilanza                                                        
I criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza            
sul funzionamento delle Comunita' socio-assistenziali che ospitano              
minori e sulla sospensione e revoca dell'autorizzazione sono gli                
stessi indicati ai punti 4 e 4.1 della gia' citata deliberazione                
della Giunta regionale n. 560 dell'11 luglio 1991.                              
11) Coordinamento delle attivita' di autorizzazione e di vigilanza              
Data la rilevanza e la peculiarita' dello specifico settore di                  
intervento, la Regione attua il coordinamento delle funzioni                    
amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle              
Comunita' socio-assistenziali per minori e la vigilanza sulle stesse            
attraverso:                                                                     
- l'istituzione di un apposito Gruppo tecnico regionale;                        
- la realizzazione di un apposito Sistema informativo;                          
- l'attivazione di specifici gruppi di lavoro e di forme di                     
coordinamento tra le Comunita';                                                 
- il sostegno e l'attuazione di attivita' di aggiornamento per gli              
operatori interessati nell'applicazione della presente direttiva.               
Per quanto previsto dagli ultimi due alinea di cui sopra la Giunta              
regionale provvede con appositi successivi atti.                                
11.1 Gruppo tecnico regionale                                                   
Con apposito atto della Giunta regionale, da adottarsi annualmente,             
sara' istituito un Gruppo tecnico regionale con funzioni di studio,             
valutazione e proposta in ordine all'applicazione della presente                
direttiva, al fine di garantire il coordinamento tecnico e                      
l'omogeneita' di applicazione sul territorio regionale della                    
direttiva stessa e di promuovere la partecipazione dei destinatari              
della direttiva all'attivita' regionale di indirizzo e di                       
coordinamento.                                                                  
Tale Gruppo tecnico sara' composto da:                                          
- 3 funzionari regionali di cui:                                                
- uno del competente settore dell'Assessorato alle Politiche sociali,           
con funzioni di coordinamento;                                                  
- uno del Servizio Igiene pubblica;                                             
- uno del Servizio di Edilizia residenziale pubblica;                           
- 2 membri esperti del settore, designati dalla Confederazione                  
autonomie locali Emilia-Romagna, di cui:                                        
- uno di Amministrazione comunale;                                              
- uno di Amministrazione provinciale;                                           
- 1 coordinatore sociale di Azienda Unita' sanitaria locale nominato            
dalla Conferenza permanente dei coordinatori sociali;                           
- 1 rappresentante delle IPAB che gestiscono comunita' per minori,              
nominato tramite apposita assemblea;                                            
- 1 rappresentante delle associazioni e delle organizzazioni di                 
volontariato impegnate nel settore iscritte ai registri regionali,              
nominato tramite apposita assemblea;                                            
- 1 rappresentante delle cooperative sociali iscritte all'Albo                  
regionale, che operano nel settore, nominato da apposita assemblea;             
- da 1 a 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali              
con competenza in materia di operatori di comunita', individuati                
dalle organizzazioni medesime.Il Gruppo tecnico regionale ha il                 
compito di svolgere le seguenti attivita':                                      
1)  studio, analisi e valutazione complessiva sull'applicazione della           
presente direttiva, anche in relazione ad una corretta ed omogenea              
applicazione sul territorio regionale;                                          
2) esprimere pareri, formulare indicazioni tecniche in ordine                   
all'applicazione della presente direttiva e su specifici argomenti in           
materia di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza sulle                 
comunita' residenziali e semi-residenziali per minori;                          
3) formulare indicazioni tecniche per definire standards di                     
operativita' e criteri per la valutazione delle attivita'                       
amministrative di autorizzazione e vigilanza;                                   
4) promuovere forme di coordinamento tra comunita' e modalita' di               
consultazione e di divulgazione delle esperienze;                               
5) predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale                     
sull'applicazione della presente direttiva e sugli aspetti di maggior           
rilievo relativi all'attivita' delle comunita' per minori.                      
Il Gruppo tecnico regionale si riunisce in relazione alle necessita'            
e, comunque, almeno tre volte l'anno.                                           
Ai membri esterni partecipanti al Gruppo sono corrisposti i compensi            
e i rimborsi previsti dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive               
modifiche.                                                                      
11.2 Sistema informativo                                                        
Ai sensi del n. 8 del primo comma della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e            
della L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concernente la costituzione del                
Sistema informativo regionale, la Regione realizza, con la                      
collaborazione delle Amministrazioni provinciali e dei gestori delle            
strutture socio-assistenziali, una banca dati, regolarmente                     
aggiornata, sulle Comunita' di ospitalita' per minori presenti nella            
regione, nel rispetto del diritto alla riservatezza degli utenti e              
dei gestori medesimi.                                                           
A tal fine i gestori, pubblici e privati, forniscono le informazioni            
sulle strutture da loro gestite attraverso schede predisposte                   
dall'Assessorato alle Politiche sociali e familiari, Scuola e                   
Qualita' urbana, sentito il Gruppo tecnico regionale di cui al                  
precedente paragrafo 11.1.                                                      
Le Amministrazioni provinciali assicurano:                                      
a) il coordinamento a livello locale delle attivita' informative                
indicate nel presente paragrafo;                                                
b) le prime elaborazioni delle schede e delle informazioni raccolte,            
secondo modalita' concordate su base regionale;                                 
c) l'aggiornamento annuale della banca dati delle Comunita';                    
d) la trasmissione alla Regione di copia delle schede relative alle             
singole strutture, delle elaborazioni effettuate, dell'aggiornamento            
della banca dati.                                                               
Le Aziende Unita' sanitarie locali e le Amministrazioni comunali                
competenti, in relazione alle modalita' di gestione delle funzioni in           
materia minorile, trasmettono copia degli atti di autorizzazione                
provvisoria e definitiva, dei provvedimenti di sospensione e revoca             
dell'autorizzazione e della relazione annuale sull'esercizio della              
vigilanza alla Regione e alle Amministrazioni provinciali. Per la               
trasmissione di tale documentazione i Comuni e le Aziende Unita'                
sanitarie locali utilizzeranno un modello unico ed omogeneo                     
predisposto dall'Assessorato regionale.                                         
La Regione rende periodicamente pubbliche le informazioni sulle                 
attivita' di autorizzazione e vigilanza nel rispetto della                      
riservatezza dei soggetti interessati; la Regione e le                          
Amministrazioni provinciali rendono periodicamente pubbliche le                 
informazioni elaborate tramite la banca dati sulle Comunita'.                   
Tali informazioni sono fornite sistematicamente alle Amministrazioni            
comunali, alle Aziende Unita' sanitarie locali, ai gestori delle                
Comunita' e alle loro organizzazioni, al Gruppo tecnico regionale di            
cui al precedente paragrafo 11.1.                                               
11.3 Poteri sostitutivi della Regione                                           
Viene qui integralmente recepito il punto 5.3 della citata                      
deliberazione della Giunta regionale n. 560 dell'11 luglio 1991.                
12) Le Comunita': caratteristiche, attivita' e requisiti specifici              
12.1 La Comunita' di pronta accoglienza                                         
Caratteristiche                                                                 
Con la denominazione "Comunita' di pronta accoglienza" si intende una           
struttura educativa residenziale destinata ad accogliere minori in              
situazioni caratterizzate da un bisogno urgente e temporaneo di                 
ospitalita', mantenimento, protezione, accudimento, in attesa di una            
collocazione stabile o di un rientro in famiglia.                               
Vi sono comprese sia le Comunita' di pura emergenza, con scopi di               
accoglienza e accudimento per tempi estremamente ristretti di                   
permanenza, di solito per adolescenti fermati dalle autorita' di                
pubblica sicurezza, in fuga o in transito, o comunque in condizioni             
di forte disagio personale, sia le comunita' di pronta accoglienza,             
dove i tempi di permanenza, pur brevi, sono determinati dalla                   
temporaneita' del bisogno del bambino e dalla prospettiva di                    
eventuale soluzione definitiva rapida e l'ospitalita' contiene anche            
connotati di protezione e di progettualita' educativa finalizzata.              
L'attivita' di pronto intervento puo' essere altresi' collocata                 
presso Comunita' con altre finalita', convenzionate per uno/due posti           
per l'emergenza; in tal caso si avvale dell'autorizzazione al                   
funzionamento della struttura in cui si colloca.                                
Poiche' in situazione di bisogno urgente e temporaneo di ospitalita'            
vengono a trovarsi minori in eta' e in situazioni molto diverse,                
ciascuna delle quali con caratteristiche, bisogni ed esigenze                   
peculiari, determinanti per l'organizzazione della struttura, le                
Comunita' di pronto intervento dovranno indicare nel progetto                   
educativo generale il tipo di utenza ed i bisogni ai quali si intende           
dare risposta.                                                                  
In particolare per quanto riguarda i minori in eta' inferiore ai 6              
anni per i quali si prospetti la necessita' di un'accoglienza                   
d'emergenza, la Comunita' deve garantire una ospitalita' transitoria            
caratterizzata da particolari requisiti:                                        
a) assistenza qualificata sul piano affettivo, educativo e                      
relazionale, per il tempo necessario ad individuare e realizzare gli            
interventi piu' favorevoli per ciascun minore, da concordare con i              
servizi territoriali ed eventualmente con l'autorita' giudiziaria               
minorile;                                                                       
b) ospitalita' per minori in stato di abbandono temporaneo o                    
definitivo in attesa di un sollecito rientro in famiglia o di altra             
idonea collocazione stabile;                                                    
c) la vita di questa Comunita' di pronto intervento si deve                     
articolare per piccoli gruppi, ciascuno dei quali non puo' superare             
il numero di 7 minori;                                                          
d) l'organico del personale e l'organizzazione del lavoro devono                
essere commisurati al bisogno dei piccoli ospiti di rapporto costante           
con le figure adulte di riferimento.                                            
Finalita'                                                                       
Le finalita' della Comunita' di pronta accoglienza vengono indicate             
nel modo seguente:                                                              
- superare la fase del bisogno improvviso mediante l'accoglimento               
d'urgenza;                                                                      
- offrire ospitalita' e assistenza qualificate sul piano                        
educativo-relazionale e della cura della persona, in ambiente idoneo            
alle caratteristiche degli ospiti;                                              
- fornire un sostegno educativo per il tempo strettamente necessario            
ad individuare e realizzare, a livello giuridico ed operativo,                  
l'intervento piu' favorevole e stabile per ciascun minore.                      
Utenza                                                                          
Gli utenti sono i minori di 18 anni, in situazione di grave                     
pregiudizio temporaneo o definitivo che necessitano di una risposta             
urgente di ospitalita', siano essi in stato di abbandono e/o                    
sottoposti a provvedimento delle Autorita' giudiziarie minorili, in             
attesa di provvedimento, o improvvisamente privi di cure parentali              
per cause diverse.                                                              
Capacita' ricettiva                                                             
In relazione alle caratteristiche dell'intervento, la capacita'                 
ricettiva varia da un numero massimo di 7 minori per le comunita' che           
ospitano bambini molto piccoli, ad un massimo di 12 utenti per le               
Comunita' che ospitano adolescenti in situazioni di emergenza.                  
Attivita' e requisiti funzionali                                                
Le attivita' e i requisiti funzionali vengono indicati nel modo                 
seguente:                                                                       
- una possibilita' di accoglienza 24 ore su 24, per una durata di un            
massimo di 30 giorni; per casi particolarmente problematici                     
l'accoglienza e' prorogabile fino ad un massimo di due mesi;                    
- per le Comunita' che accolgono bambini molto piccoli allontanati              
dalla famiglia o in attesa di provvedimento dell'Autorita'                      
giudiziaria, l'accoglienza puo' essere prolungata fino a sei mesi               
esclusivamente in base ad un progetto a scansione temporale ben                 
definito e finalizzato alla individuazione di una soluzione che si              
prospetti come definitiva;                                                      
- la pronta accoglienza di minori in situazioni di emergenza che si             
verificano nel territorio dell'Azienda Unita' sanitaria locale in cui           
e' ubicata la Comunita', indipendentemente dalla residenza del                  
minore.                                                                         
Requisiti minimi di personale                                                   
La Comunita' deve prevedere personale educativo fisso o disponibile             
al bisogno in misura sufficiente a garantire la presenza complessiva            
sulle 24 ore, di almeno un operatore ogni tre minori.                           
12.2 Comunita' di tipo familiare                                                
Caratteristiche                                                                 
Per "Comunita' di tipo familiare" si intende una comunita' educativa            
residenziale con dimensioni e caratteristiche affettive, funzionali             
ed organizzative di tipo familiare. Essa si caratterizza per la                 
convivenza continuativa e stabile di due o piu' adulti che offrono a            
minori in difficolta' un rapporto di tipo genitoriale, un ambiente              
familiare sostitutivo e per i quali la struttura costituisce                    
residenza abituale.                                                             
Finalita'                                                                       
Le finalita' peculiari sono quelle di garantire ai minori un contesto           
di vita familiare in grado di sostenere il processo evolutivo                   
mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili e                
affettivamente significative, con modalita' di conduzione rispondenti           
alle esigenze dell'eta' e del livello di maturazione di ciascun                 
soggetto, stimolando i minori a compiere esperienze di vita di                  
relazione nel contesto sociale circostante.                                     
Ogni Comunita' di tipo familiare, nel progetto educativo generale,              
potra' determinare eventuali bisogni o fasce d'eta' a cui intende               
rivolgersi in modo privilegiato.                                                
L'accoglienza di minori d'eta' molto diverse o portatori di patologie           
di qualche tipo andra' attentamente valutata in base alla                       
compatibilita' dei bisogni educativi e relazionali di ciascuno e                
della praticabilita' della convivenza.                                          
Utenza                                                                          
Gli utenti sono i minori - anche fratelli se in eta' diversa - fino             
ai 18 anni, in tutti quei casi nei quali, prevedendosi una                      
collocazione extra-familiare anche prolungata e risultando                      
impraticabili l'affidamento familiare o l'adozione, diventi opportuno           
garantire stabilita' di rapporti e di figure adulte di riferimento.             
La permanenza nella Comunita', ove non siano realizzabili soluzioni             
piu' favorevoli, puo' protrarsi fino alla maggior eta' o ad una                 
raggiunta autonomia dei soggetti.                                               
Capacita' ricettiva                                                             
La capacita' ricettiva deve prevedere la presenza di un numero                  
massimo di 5 minori, aumentabili di una unita' solo per l'accoglienza           
di fratelli.                                                                    
Se la Comunita' fa fronte a situazioni patologiche o comunque molto             
problematiche, il numero dei minori accolti andra' calibrato e                  
ridotto in relazione ad esigenze particolarmente complesse.                     
Attivita' e requisiti funzionali                                                
Le attivita' ed i requisiti funzionali vengono indicati come segue:             
- stabile convivenza dei minori con adulti significativi in grado di            
permettere una maggiore personalizzazione degli interventi educativi,           
con modalita' di relazioni interpersonali piu' dirette ed immediate e           
supporti il piu' possibile individualizzati;                                    
- organizzazione della vita quotidiana in base ad un modello di vita            
familiare, rispettosa dei ritmi, abitudini ed esigenze dei minori.              
Requisiti minimi di personale                                                   
Va garantita la presenza di almeno due adulti conviventi, motivati a            
tale esperienza, con formazione in campo educativo e adeguatamente              
preparati in ordine alle esigenze dell'infanzia e alle                          
responsabilita' giuridiche ad esse connesse.                                    
Ad essi vanno affiancate altre persone con i requisiti prescritti in            
campo educativo fino a garantire un rapporto minimo complessivo di 1            
operatore ogni 3 ospiti.                                                        
Eventuale altro personale volontario va utilizzato per attivita' di             
supporto, accompagnamento, cura, integrative rispetto all'intervento            
educativo.                                                                      
12.3 Comunita' educativa                                                        
Caratteristiche                                                                 
Per "Comunita' educativa" si intende una struttura educativa                    
residenziale in cui l'azione educativa viene svolta da educatori                
professionali pubblici o privati, dipendenti o in convenzione, laici            
o religiosi, che esercitano in quel contesto la loro specifica                  
professione in forma di attivita' lavorativa.                                   
Finalita'                                                                       
La finalita' peculiare e' quella di assolvere compiti temporaneamente           
sostitutivi o integrativi della famiglia, con riguardo all'eta' e               
alle esigenze del minore (mantenimento, educazione, istruzione,                 
avviamento al lavoro, ecc.) avendo come obiettivi specifici quelli              
di:                                                                             
- educare i ragazzi alla progettualita' e decisionalita'                        
responsabile, nella prospettiva dell'acquisizione di autonomia e di             
indipendenza dalle figure adulte;                                               
- reinserire i minori, ove sia possibile, nella famiglia d'origine o            
agevolarne un inserimento sociale soddisfacente.                                
Utenza                                                                          
Gli utenti sono i minori sottoposti o meno a provvedimenti                      
dell'Autorita' giudiziaria minorile, ai quali la famiglia non sia in            
grado di assicurare temporaneamente le proprie cure o per i quali non           
sia comunque possibile, per un periodo piu' o meno prolungato, la               
permanenza nel nucleo familiare originario.                                     
La Comunita' dovra' individuare, nel progetto generale, le fasce                
d'eta' ed i bisogni a cui prevalentemente si rivolge.                           
I minori sotto i 6 anni d'eta', salvo le situazioni d'emergenza,                
debbono trovare collocamento in contesti familiari.                             
Capacita' ricettiva                                                             
La capacita' ricettiva deve prevedere la presenza di un numero                  
massimo di 10 minori; possono essere previsti 2 ulteriori posti per             
l'ospitalita' temporanea, da realizzare compatibilmente con                     
l'equilibrio delle dinamiche interne e le esigenze dei ragazzi                  
ospiti.                                                                         
Attivita' e requisiti funzionali                                                
L'organizzazione della vita della Comunita' educativa deve                      
articolarsi per fornire agli ospiti tempi e modi di fruibilita'                 
dell'ambiente elastici ed agevoli: una praticabilita' ed                        
un'accessibilita' calibrate sui tempi di vita quotidiana e non sulla            
rigidita' di forme ed orari, pur nel rispetto delle regole della vita           
comunitaria.                                                                    
Gli educatori, preferibilmente di ambo i sessi, andranno organizzati            
con turni elastici e con presenze tali da mantenere il piu' possibile           
stabili le figure di riferimento per i minori.                                  
Non saranno piu' autorizzati a funzionare o verranno sospese le                 
autorizzazioni alle strutture che non corrispondano a tali requisiti            
o deroghino da essi, secondo quanto stabilito dalla presente                    
direttiva.                                                                      
Possono coesistere nel medesimo edificio o complesso piu' unita'                
d'offerta (non piu' di 3) solo se queste si articolano in unita'                
autonome, ciascuna singolarmente in possesso dei requisiti fin qui              
indicati.                                                                       
Eventuali spazi comuni, per svolgere attivita' pratiche o iniziative            
a scopo di socializzazione, debbono configurarsi come risorse aperte            
al territorio, non ad uso chiuso ed esclusivo della Comunita', cosi'            
come deve essere consuetudine l'inserimento e l'utilizzo da parte dei           
ragazzi ospiti delle risorse e delle opportunita' che la comunita'              
locale offre.                                                                   
Requisiti minimi di personale                                                   
In ogni Comunita' educativa va garantita la presenza costante e                 
continuativa di personale educativo in possesso della specifica                 
qualifica professionale.                                                        
Nel complesso delle 24 ore, tenendo conto delle esigenze di                     
compresenza per alcuni periodi della giornata, il rapporto minimo tra           
il numero degli educatori ed il numero degli ospiti deve essere di 1            
a 3.                                                                            
La presenza di personale di ausilio per la cura della casa e i                  
servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia, ...) va vista come               
funzionale all'organizzazione, come occasione educativa essa stessa e           
non sostitutiva di servizi ed azioni che devono comunque entrare                
nella vita quotidiana dei ragazzi.                                              
Volontari ed obiettori, come gia' indicato, contribuiscono a                    
supportare le attivita' comunitarie, senza sostituirsi alle figure              
educative.                                                                      
12.4 Comunita' semi-residenziale o centro diurno                                
Caratteristiche                                                                 
Con la denominazione "Comunita' semi-residenziale o centro diurno" si           
intende una struttura di ospitalita' che accoglie minori in regime              
semi-residenziale, con caratteristiche di costanza e di continuita'             
nel tempo, che prevede il rientro quotidiano dei minori stessi in               
famiglia, evitando cosi' il loro allontanamento del minore dal                  
proprio contesto.                                                               
Copre le ore della giornata non occupate da impegno scolastici e, nei           
periodi delle vacenze scolastiche ed estive, offre disponibilita' a             
coprire l'intero arco della giornata.                                           
All'interno della Comunita' o Centro vengono svolte attivita'                   
educative, ricreative, di sostegno allo studio e alle relazioni                 
familiari; viene favorita la conoscenza del territorio e l'utilizzo             
delle risorse in esso presenti.                                                 
Opera tramite figure educative stabili e qualificate, con un rapporto           
educatore/minore fortemente personalizzato.                                     
Finalita'                                                                       
La Comunita' semi-residenziale si propone di integrare l'azione della           
famiglia, qualora la stessa presenti carenze e difficolta' sul piano            
educativo-assistenziale, ma tuttavia permanga un legame affettivo ed            
emotivo positivo.                                                               
Ha come obiettivi specifici:                                                    
- il monitoraggio continuo delle situazioni familiari a rischio;                
- la permanenza dei minori nel contesto socio-familiare di                      
appartenenza e la collaborazione con il nucleo d'orgine per una                 
positiva ricaduta dell'azione educativa nell'ambito familiare;                  
- la collaborazione con la scuola e con gli insegnanti finalizzata              
all'integrazione di ciascun minore;                                             
- l'organizzazione di attivita' educative e sportive adeguate ai                
ragazzi e la partecipazione alle iniziative presenti sul territorio;            
- la formulazione di un progetto individualizzato, periodicamente               
verificato e sufficientemente duttile per conformarsi all'evolversi             
della singola situazione e delle relazioni familiari.                           
Utenza                                                                          
Gli utenti di tali strutture sono i minori che necessitino di                   
interventi temporanei di sostegno educativo, di supporto alle                   
relazioni familiari ed all'integrazione sociale.                                
Nel progetto educativo generale verranno indicate le fasce d'eta' ed            
i bisogni ai quali si intende dare risposta.                                    
Capacita' ricettiva                                                             
La capacita' ricettiva deve prevedere una presenza di norma fino a 20           
ragazzi, organizzati in piccoli gruppi intercambiabili in base alle             
diverse attivita' e ai diversi interessi.                                       
Attivita' e requisiti funzionali                                                
L'organizzazione della Comunita' semi-residenziale deve essere                  
articolata per fornire agli ospiti una fruibilita' elastica ed                  
agevole degli ambienti, una praticabilita' ed una accessibilita'                
calibrate sui tempi di vita quotidiana, pur nel rispetto delle regole           
della vita comunitaria.                                                         
Gli educatori andranno organizzati con turni flessibili e con                   
presenze tali da mantenere il piu' possibile stabili le figure di               
riferimento; andra' inoltre garantita l'integrazione con le altre               
figure professionali e con i servizi territoriali coinvolti                     
nell'intervento.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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