REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 1998, n. 955

Programma di attuazione degli interventi per il diritto allo studio. L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, artt. 9 e 10, lettere a) e b) - Anno 1998. Modifica della delibera del Consiglio regionale 694/97 (proposta della Giunta regionale in data 13 luglio 1998, n. 1144)

Il CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1144 del 13             
luglio 1998, recante in oggetto "Programma di attuazione degli                  
interventi per il diritto allo studio. L.R. 6/83. Artt. 9 e 10,                 
lettere a) e b) anno 1998. Modifica delibera Consiglio regionale                
694/97. Proposta al Consiglio regionale", e che qui di seguito si               
trascrive integralmente:                                                        
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Richiamata la L.R. 6/83 "Diritto allo studio" e in particolare l'art.           
9 e l'art. 10, lettere a) e b) che prevedono che la Regione approvi             
il Programma annuale degli interventi nel settore, provvedendo nel              
contempo alla ripartizione dei fondi per il conseguimento delle                 
finalita' previste dalla legge medesima;                                        
dato atto che, in conformita' agli articoli di cui sopra, il                    
programma deve essere volto in particolare alla realizzazione degli             
interventi sottoindicati, e che in corrispondenza di tali interventi            
si e' provveduto ad istituire con la stessa legge fondi specifici,              
anch'essi richiamati di seguito:                                                
1) sostenere i Comuni nell'esercizio delle funzioni ad essi                     
attribuite in materia di diritto allo studio con DPR 24 luglio 1977,            
n. 616 in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 6/83 (art. 10,                
lett. a);                                                                       
2)  promuovere e sostenere specifici piani di intervento per la                 
realizzazione di progetti finalizzati a favorire la qualificazione              
del sistema scolastico, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi             
collettivi - mense, trasporti e servizi residenziali - e per                    
assicurare l'accesso e la frequenza in ogni ordine e grado di scuola            
dei soggetti portatori di handicap (art. 10, lett. b);                          
3) realizzare e diffondere pubblicazioni, strumenti e sussidi                   
multimediali, anche tramite interventi regionali diretti, a sostegno            
degli studenti e degli operatori del sistema scolastico - con                   
particolare attenzione agli alunni disabili - nonche' a promuovere la           
realizzazione di sistemi informativi a supporto delle azioni                    
formative e piu' in generale per la programmazione degli interventi             
(art. 9);                                                                       
rilevato che per quanto riguarda gli interventi relativi                        
all'educazione degli adulti (art. 10, lett. d) e quelli volti ad                
assicurare il diritto allo studio nell'ambito della formazione                  
professionale (art. 10, lett. e), essi saranno oggetto di                       
provvedimenti specifici, adottati dai competenti organi regionali,              
cosi' come il programma relativo agli interventi rivolti                        
all'infanzia, la qualificazione dei servizi socio-educativi, il                 
raccordo tra asili-nido e scuole materne, il sostegno alle scuole               
materne senza fini di lucro di cui alla L.R. 52/95 "Integrazioni alla           
L.R. 25 gennaio 1983, n. 6. Diritto allo studio";                               
visti il Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per                
l'anno finanziario 1998 ed il Bilancio pluriennale 1998/2000, L.R. n.           
14 del 23 aprile 1998, che per gli interventi oggetto della presente            
deliberazione prevede una disponibilita' finanziaria complessiva per            
l'esercizio in corso pari a Lire 8.000.000.000 cosi' suddivisa in               
rapporto ai diversi fondi indicati nella L.R. 6/83 e ai                         
corrispondenti capitoli di spesa:                                               
- Fondo A - Contributi ai Comuni per gli interventi di cui al                   
precedente punto 1) - Stanziamento previsto al Cap. 72590 "Fondo                
regionale per il diritto allo studio. Contributi ai Comuni (artt. 2 e           
3, L.R. 25 gennaio 1983, n. 6)" Lire 4.000.000.000;                             
- Fondo B - Contributi ai Comuni per la realizzazione di specifici              
piani di intervento di cui al precedente punto 2) - Stanziamento                
previsto: Lire 3.400.000.000 al Cap. 72600 "Fondo regionale per il              
diritto allo studio. Contributi ai Comuni per la qualificazione del             
sistema scolastico e dei servizi relativi nonche' per l'accesso e la            
frequenza scolastica ai soggetti portatori di handicaps (art. 10,               
lett. b), L.R. 25 gennaio 1983, n. 6)" per spese correnti;                      
- interventi di cui al precedente punto 3) e previsti dall'art. 9               
della L.R. 6/83 - Stanziamento complessivo previsto: Lire 600.000.000           
di cui Lire 100.000.000 (per spese dirette) al Cap. 72640 "Spese per            
l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 della L.R. 25 gennaio           
1983, n. 6" e Lire 500.000.000 (per contributi) al Cap. 72641                   
"Contributi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9,                
della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6";                                              
esaminato il Programma regionale, cosi' come descritto nell'Allegato            
A, parte sostanziale e integrante della presente deliberazione, dal             
quale emergono gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e i              
criteri di ripartizione dei contributi regionali in rapporto ai                 
diversi interventi, nonche' le procedure per accedervi e dato atto              
che lo stesso programma e' stato oggetto di confronto con gli Enti              
locali ed i Provveditorati agli Studi, in un quadro di collaborazione           
reciproca;                                                                      
dato altresi' atto che nella delibera del Consiglio regionale n. 694            
del 30 luglio 1997, esecutiva ai sensi di legge "Programma di                   
attuazione degli interventi per il diritto allo studio L.R. 6/83,               
artt. 9 e 10, lettere A), B), C). Anno 1997", e' compreso                       
nell'Allegato A, parte integrante, il paragrafo F) "Verifica della              
spesa e procedura di revoca dei contributi non utilizzati", riportato           
integralmente di seguito, che - per le ragioni indicate                         
successivamente - si ritiene opportuno modificare ai fini di una                
semplificazione delle procedure:                                                
"Con riferimento ai contributi regionali di cui ai precedenti punti             
B.1, B.2 e B.3 (Fondo B) e C (extra-scuola) i Comuni presenteranno              
alle Amministrazioni provinciali, per ogni singolo progetto o                   
intervento finanziato:                                                          
- una relazione conclusiva sui risultati conseguiti;                            
- una rendicontazione sintetica per voci di spesa, corrispondenti a             
quelle del preventivo, specificando che la documentazione                       
giustificativa della spesa viene trattenuta agli atti                           
dell'Amministrazione beneficiaria del contributo.                               
Le Amministrazioni provinciali presenteranno alla Regione entro 18              
mesi dalla data di erogazione del contributo:                                   
- una relazione di sintesi delle rendicontazioni presentate dai                 
Comuni a livello provinciale, che attesti la spesa effettivamente               
sostenuta e la sua congruenza con i contributi regionali erogati;               
- copia delle relazioni conclusive sui risultati conseguiti,                    
presentate dai Comuni alle stesse Amministrazioni provinciali;                  
- una relazione conclusiva sui risultati conseguiti per quanto                  
attiene ai progetti sperimentali ex art. 9 (punto D.1) corredata da             
una rendicontazione sintetica per voci di spesa, corrispondenti a               
quelle del preventivo, specificando che la documentazione                       
giustificativa della spesa sostenuta per la realizzazione dei                   
progetti viene trattenuta agli atti degli uffici provinciali.                   
Per gli interventi e i progetti gia' finanziati nel 1996 con i piani            
provinciali per i servizi per l'accesso e la frequenza del sistema              
scolastico, il sostegno di alunni con deficit, la qualificazione                
scolastica, le attivita' extrascolastiche ed i progetti provinciali             
sperimentali ex art. 9, si richiede ai Comuni ed alle Amministrazioni           
provinciali la presentazione di analoga documentazione, seguendo le             
stesse modalita' soprariportate e sempre entro lo stesso termine di             
18 mesi dalla data di erogazione del contributo regionale (avvenuta             
il 3 marzo 1997 per i piani provinciali e per l'extra-scuola ed il 10           
marzo 1997 per i progetti provinciali sperimentali).                            
Nel caso di contributi non utilizzati, la Regione procedera' alla               
revoca ed al reintroito delle somme non rendicontate.".                         
Considerato che le Amministrazioni provinciali svolgono un ruolo di             
coordinamento e raccordo nella definizione dei piani provinciali,               
assicurando compatibita' e coerenza con le direttive regionali                  
stabilite dal Programma, senza tuttavia intervenire nella erogazione            
dei contributi ai Comuni per la realizzazione degli interventi,                 
contributi erogati direttamente dalla Regione ai Comuni sulla base              
dei piani provinciali, recepiti per l'anno 1997 con atto del                    
Dirigente alla Formazione professionale e Lavoro n. 12141 del 31                
dicembre 1997 con oggetto "L.R. 6/83 artt. 4 e 10, lettere B) e C).             
Assegnazione, impegno e liquidazione a favore dei Comuni per la                 
realizzazione di progetti in ambito extra-scolastico e di diritto               
allo studio. Anno 1997" - delibera del Consiglio regionale 694/97;              
per l'anno 1996 con delibera della Giunta regionale n. 2978 del 3               
dicembre 1996 con oggetto "L.R. 6/83. Diritto allo studio.                      
Approvazione dei piani provinciali e assegnazione dei contributi ai             
Comuni ai sensi dell'art. 10, lettere B) e C) per l'anno 1996, in               
attuazione della delibera del Consiglio regionale n. 402 del 25                 
luglio 1996";                                                                   
ritenuto pertanto che alle Amministrazioni provinciali debba essere             
attribuito, anche sul piano della verifica sulla realizzazione degli            
interventi un ruolo di raccordo e coordinamento, senza una                      
responsabilita' diretta rispetto al controllo dell'utilizzo dei                 
contributi erogati, modificando il testo della delibera del Consiglio           
regionale 694/97 come specificato al punto e) del dispositivo del               
presente atto;                                                                  
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di                 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede tra l'altro             
che la concessione di contributi a persone ed Enti pubblici e privati           
sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei                
criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai            
soggetti interessati;                                                           
vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi            
di legge, con la quale sono state fissate le direttive per                      
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Formazione professionale e Lavoro, dott. Roberto Balduini e dalla               
Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza            
e sviluppo del sistema scolastico, dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini,            
in merito rispettivamente alla legittimita' e alla regolarita'                  
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto               
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della                        
deliberazione della Giunta regionale 2541/95 sopracitata;                       
dato atto altresi' del parere favorevole di regolarita' contabile               
espresso sul presente programma dal Responsabile del Servizio                   
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani ai sensi del predetto              
articolo di legge e della sopracitata deliberazione, nonche' della              
determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e                     
strumentali 7350/96;                                                            
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale:                                             
a) di approvare sulla base di quanto indicato in premessa il                    
Programma di attuazione degli interventi per il diritto allo studio             
per l'anno 1998, cosi' come descritto nell'Allegato A, parte                    
integrante e sostanziale della presente deliberazione, e con                    
particolare riferimento all'art. 10, lettere a) e b) e all'art. 9               
della L.R. 6/83;                                                                
b) di dare atto che, in applicazione della deliberazione della Giunta           
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, il Direttore generale alla                 
Formazione professionale e Lavoro provvedera' con propri atti formali           
all'esatta quantificazione e assegnazione dei contributi sulla base             
dei criteri e dei limiti di spesa contenuti nel presente atto, al               
relativo impegno di spesa sui capitoli meglio indicati in premessa,             
nonche', ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi'               
come modificata dalla L.R. 40/94, alla liquidazione degli stessi, ad            
esclusione degli interventi previsti all'art. 9 della L.R. 6/83 per i           
quali si provvedera' con appositi atti deliberativi, che potranno               
inoltre disporre, ove necessario, tra i Capitoli 72640 e 72641 lo               
storno di fondi in via di compensazione autorizzato con L.R. 14/98,             
art. 12;                                                                        
c) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente                     
provvedera' con propri atti formali, tenuto conto di quanto indicato            
al precedente punto b), alla liquidazione ed all'emissione dei titoli           
di pagamento ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77, cosi'               
come sostituiti dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della                       
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
d) di dare atto inoltre che l'onere finanziario relativo al presente            
Programma trova copertura sui capitoli del Bilancio per l'esercizio             
finanziario 1998 dettagliatamente indicati in premessa, che                     
presentano la necessaria disponibilita';                                        
e) di modificare il testo della delibera del Consiglio regionale n.             
694 del 30 luglio 1997, per le ragioni specificate in premessa,                 
sostituendo integralmente il paragrafo F "Verifica della spesa e                
contributi non utilizzati" come di seguito specificato:                         
"F. Verifica della spesa e procedure di revoca dei contributi non               
utilizzati                                                                      
Con riferimento ai contributi regionali di cui ai precedenti punti              
B.1, B.2 e B.3 (Fondo B) e C (extra-scuola) i Comuni presenteranno              
alle Amministrazioni provinciali per ogni singolo progetto o                    
intervento finanziato:                                                          
- una relazione conclusiva sui risultati conseguiti;                            
- una attestazione sintetica in cui si dichiari la finalizzazione dei           
contributi regionali ed il loro utilizzo in coerenza con i criteri              
stabiliti dal programma regionale e dai piani provinciali, anche in             
ordine alle fonti di finanziamento, specificando che la                         
documentazione giustificativa della spesa viene trattenuta agli atti            
dell'Amministrazione beneficiaria del contributo.                               
Le Amministrazioni provinciali presenteranno alla Regione entro 18              
mesi dalla data di erogazione del contributo:                                   
- una relazione di sintesi delle attestazioni presentate dai Comuni a           
livello provinciale, che verifichi la loro congruenza con i                     
contributi previsti dal piano provinciale ed erogati dalla Regione;             
- copia delle relazioni conclusive sui risultati conseguiti,                    
presentate dai Comuni alle stesse Amministrazioni provinciali;                  
- una relazione conclusiva sui risultati conseguiti per quanto                  
attiene ai progetti sperimentali ex art. 9 (punto D.1);                         
- una attestazione sintetica, relativamente a ciascun progetto ex               
art. 9, in cui si dichiari la finalizzazione dei contributi regionali           
ed il loro utilizzo in coerenza con i criteri stabiliti dal programma           
regionale e dalla delibera della Giunta regionale di approvazione dei           
progetti provinciali, specificando che la documentazione                        
giustificativa della spesa viene trattenuta agli atti                           
dell'Amministrazione beneficiaria del contributo.                               
Nel caso di contributi non utilizzati la Regione procedera' alla                
revoca e al reintroito delle somme relative.";                                  
f) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione garantendone la piu' ampia diffusione.                            
ALLEGATO A                                                                      
Programma regionale degli interventi per il diritto allo studio di              
cui alla L.R. 6/83, art. 9 e art. 10, lettere a), b) - anno 1998                
Obiettivi generali                                                              
Il confronto con le Amministrazioni locali ed i Provveditorati agli             
Studi, per l'elaborazione del Programma regionale degli interventi              
per il diritto allo studio relativo all'anno 1998, si propone di                
avviare, sia a livello regionale che a livello locale, modalita' di             
progettazione, che tengano conto della complessita' delle iniziative            
finalizzate alla promozione del benessere dell'infanzia e                       
dell'adolescenza, al fine di collocare tutti gli interventi                     
all'interno di un quadro coerente e condiviso.                                  
L'approvazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per             
la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e                     
l'adolescenza" ha introdotto una innovazione profonda nel panorama              
legislativo. In essa e' affermata, per la prima volta in Italia, la             
necessita' di riconoscere alle giovani generazioni la dignita' di               
soggetti portatori di diritti, impegnando contestualmente Regioni ed            
Enti locali a ripensare l'insieme degli interventi rivolti a bambini            
e adolescenti come un sistema articolato, frutto di una progettazione           
condivisa, a cui sono chiamati a partecipare non solo i soggetti                
pubblici (la scuola e gli Enti locali in primo luogo), ma anche i               
soggetti privati (organizzazioni di volontariato, associazioni,                 
cooperative) che a diverso titolo promuovono e realizzano attivita'             
rivolte a bambini ed adolescenti.                                               
In questa prospettiva, il Programma per gli interventi per il diritto           
allo studio costituisce parte di un sistema complesso e si colloca              
all'interno di un disegno globale, in cui finalita' ed obiettivi                
propri delle diverse aree di intervento sono elementi che concorrono            
a costruire il quadro di insieme, all'interno di finalita' generali,            
individuate attraverso una programmazione comune.                               
L'individuazione del territorio provinciale quale ambito di                     
programmazione dei piani di intervento per la realizzazione della               
Legge 285/97 si pone in continuita' e coerenza con il ruolo di                  
coordinamento ormai consolidato che le Province stesse svolgono nella           
programmazione degli interventi per il diritto allo studio.                     
Analogamente, si conferma, nell'elaborazione dei piani provinciali              
per il diritto allo studio, quale criterio generale sotteso alla                
programmazione stessa, la necessita' di favorire e privilegiare                 
interventi che vedano la collaborazione e l'integrazione di                     
competenze tra Enti locali, istituti scolastici ed organizzazioni               
sociali, tanto nella elaborazione di progetti, quanto nella gestione            
operativa degli interventi.                                                     
A. Fondo A (art. 10, lett. a). Contributi ai Comuni per l'esercizio             
delle funzioni in materia di Diritto allo studio attribuite con DPR             
616/77                                                                          
L'intervento regionale si esplica in questo caso con l'assegnazione             
diretta ai Comuni di contributi regionali (Fondo A - stanziamento di            
Lire 4.000.000.000 sul Cap. 72590) per l'esercizio delle funzioni ad            
essi attribuite con il DPR 616/77 in attuazione degli artt. 2 e 3               
della L.R. 6/83 sulla base di parametri oggettivi. I parametri nel              
1997 sono stati determinati sulla base dei costi per il trasporto               
scolastico sostenuti dai Comuni delle zone montane e collinari con              
meno di 12.000 abitanti e dai Comuni di pianura con la stessa                   
popolazione e con costi pro-capite per utente particolarmente                   
elevati, soprattutto in ragione della conformazione e dimensione del            
loro territorio.                                                                
Per il 1998 si confermano gli stessi obiettivi e criteri adottati nel           
1997 finalizzati a garantire evidentemente un maggior sostegno ai               
piccoli Comuni che presentano le caratteristiche di cui sopra e                 
quindi maggiori difficolta'.                                                    
Anche le procedure per l'assegnazione dei contributi e la rilevazione           
dei dati necessari a determinarne l'entita' saranno le stesse                   
adottate nel 1997 e quindi gia' approvate lo scorso anno con la                 
deliberazione del Consiglio regionale n. 694 del 30 luglio 1997,                
esecutiva ai sensi di legge.                                                    
I dati sul trasporto scolastico - da reperirsi attraverso una scheda            
predisposta dagli Uffici regionali - dovranno quindi riferirsi                  
all'anno scolastico 1997/1998 ed essere trasmessi direttamente alla             
Regione.                                                                        
Le quote spettanti ai singoli Comuni verranno comunicate ad avvenuta            
approvazione del programma da parte dei competenti organi regionali,            
sulla base dei dati calcolati in rapporto ai parametri sopra                    
richiamati.                                                                     
B. Fondo B (art. 10, lett. b). Piani provinciali di intervento                  
finalizzati                                                                     
Sulla base dello stanziamento regionale previsto in tale ambito                 
(Fondo B - Contributi per spese correnti, pari a Lire 3.400.000.000             
sul Cap. 72600) e' stata determinata una quota finanziaria per ogni             
Provincia riportata di seguito (espressa in migliaia di lire),                  
assumendo come parametri la popolazione scolastica in eta' 3-18 anni,           
il numero degli alunni con deficit e l'indicatore sintetico                     
territoriale (ISOT)                                                             
Province  Popol.  Alunni  ISOT 1)  Totale     scol.  con deficit                
Bologna    230.000    218.000    114.000    562.000                             
Ferrara     98.000     95.000    133.000    326.000                             
Forli'-Cesena    116.000    115.000    101.000    332.000                       
Modena    189.000    190.000    147.000    526.000                              
Parma    111.000     80.000    143.000    334.000                               
Piacenza     72.000     78.000    162.000    312.000                            
Ravenna     97.000    101.000    116.000    314.000                             
Reggio Emilia    129.000    178.000    145.000    452.000                       
Rimini     92.000     78.000     72.000    242.000                              
Totale  1.134.000  1.133.000  1.133.000  3.400.000                              
Si tratta di una sintesi di indicatori semplici - affollamento in               
montagna rispetto a pianura e collina, frazionamento amministrativo,            
popolazione scolastica, popolazione residente nel comune capoluogo              
rispetto al totale della popolazione, densita' della popolazione -              
che evidenzia le difficolta' di razionalizzazione della rete                    
scolastica e di organizzazione dei servizi per l'accesso rispetto               
alla concentrazione geografica-amministrativa.                                  
(Elaborazione Ministero pubblica Istruzione su dati ISTAT - 1996).              
I criteri generali e gli obiettivi ai quali si dovranno ispirare i              
piani provinciali sono i seguenti:                                              
a) razionalizzazione degli interventi, al fine di evitare                       
frammentarieta' e dispersione delle risorse;                                    
b) la collaborazione tra piu' istituzioni, enti e soggetti,                     
privilegiando quindi gli interventi e i progetti sovracomunali e                
sollecitando la messa in rete di soggetti, competenze ed esperienze,            
pubbliche e private, nel modo piu' ampio possibile;                             
c) una particolare attenzione ai comuni di minori dimensioni in una             
logica di equilibrio territoriale sul piano quantitativo e                      
qualitativo;                                                                    
d) una qualificazione degli interventi, privilegiando quelli che                
esprimono attenzione al modificarsi delle persone e delle loro                  
esigenze e mirano a costruire attivita' specifiche in funzione                  
dell'esperienza maturata e di una sua puntuale valutazione;                     
e) la necessaria attenzione alla congruenza tra le caratteristiche              
degli interventi e la spesa prevista per la loro realizzazione.                 
B.1 - Qualificazione scolastica                                                 
Oltre agli obiettivi e ai criteri di carattere piu' generale si                 
ritiene opportuno indicare alcuni ambiti prioritari di intervento per           
la predisposizione e valutazione dei progetti di qualificazione                 
scolastica:                                                                     
- integrazione degli alunni con deficit, e piu' in generale di alunni           
in condizione di disagio psico-sociale, con particolare attenzione a            
quei progetti che prevedono e definiscono in modo esplicito gli                 
strumenti e le modalita' di intreccio e interconnessione tra                    
"progetto per l'integrazione" e attivita' scolastica ordinaria;                 
- introduzione di attivita' e strumenti per la promozione del                   
successo formativo, al fine di favorire il passaggio da una logica              
"negativa" (prevenire la dispersione e l'insuccesso) ad uno stile di            
lavoro "propositivo" (valorizzare le risorse e le potenzialita' dei             
ragazzi);                                                                       
- introduzione di attivita' e strumenti che favoriscano il processo             
di autovalutazione del lavoro degli insegnanti, inteso come                     
acquisizione di consapevolezza della ricaduta sui ragazzi rispetto al           
metodo e agli strumenti impiegati nell'attivita' didattica.                     
Nel caso vengano presentati progetti particolarmente rilevanti e                
significativi, su tematiche diverse da quelle indicate, le Province             
valuteranno se assumerli all'interno dei piani provinciali.                     
B.2 - Interventi a sostegno di alunni con deficit                               
Per quanto riguarda in modo particolare gli interventi a sostegno               
degli alunni con deficit, si confermano le linee di indirizzo gia'              
adottate negli anni precedenti.                                                 
Sono ammesse a contributo le spese relative a:                                  
- personale educativo e assistenziale, di competenza dei Comuni,                
aggiuntivo rispetto all'organico scolastico;                                    
- strumenti ed ausili didattici particolarmente onerosi;                        
- trasporti individualizzati e speciali.                                        
Gli interventi dovranno riferirsi al piano educativo                            
individualizzato, prevedendo la collaborazione dei soggetti                     
interessati (insegnanti, genitori, operatori dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale), secondo quanto previsto dalla Legge 104/92 e dagli           
accordi di programma.                                                           
Ai fini di una conoscenza piu' articolata degli interventi per i                
quali viene richiesto il contributo regionale, la scheda relativa               
alla spesa sostenuta dovra' essere accompagnata da una sintetica                
relazione che illustri:                                                         
- le linee di indirizzo adottate dall'Ente locale relativamente                 
all'impiego di personale aggiuntivo messo a disposizione della scuola           
per l'integrazione degli alunni con deficit;                                    
- le modalita' di integrazione operativa tra personale dell'Ente                
locale e della scuola.                                                          
B.3 - Interventi per l'accesso e la frequenza del sistema scolastico            
Per quanto riguarda infine gli interventi finalizzati a garantire               
l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, le Province                    
valuteranno quali privilegiare sulla base delle rispettive                      
caratteristiche e situazioni locali, in particolare per:                        
- adeguare l'organizzazione dei servizi di mensa e trasporto alle               
esigenze della frequenza scolastica nelle scuote materne, elementari            
e medie inferiori e superiori;                                                  
- fronteggiare esigenze straordinarie e di servizi specifici legati a           
ristrutturazioni e/o soppressioni di sedi conseguenti alla                      
razionalizzazione della rete scolastica.                                        
Per quanto riguarda le procedure relative ai punti B.1                          
(qualificazione scolastica) e B.2 (sostegno ad alunni con deficit), i           
Comuni presenteranno alle Province le richieste di contributo per i             
progetti ed i programmi di spesa, corredate dai relativi preventivi             
dettagliati per singole voci di spesa, utilizzando le schede                    
predisposte dagli uffici regionali al fine di acquisire dati omogenei           
e consentire una lettura comparata degli interventi e dei progetti:             
- scheda B.1 per i progetti di qualificazione scolastica;                       
- scheda B.2 per gli interventi a sostegno di alunni con deficit,               
indicando in essa gli alunni che hanno usufruito di interventi di               
sostegno nel corso dell'anno scolastico 1997/1998 e gli interventi              
previsti per l'anno scolastico 1998/1999.Per quanto riguarda le                 
procedure relative al punto B.3 (accesso e frequenza del sistema                
scolastico) i Comuni presenteranno alle Province le richieste di                
contributo per i programmi di spesa, corredate dai relativi                     
preventivi articolati per singole voci di spesa.                                
Le Amministrazioni provinciali provvederanno a verificare la                    
pertinenza delle richieste di contributo con gli obiettivi                      
individuati, la qualita' e la congruenza della spesa, determinando              
l'entita' dei contributi che si propone di assegnare ai Comuni                  
stessi, nei limiti degli stanziamenti sopra specificati.                        
Per quanto riguarda l'introduzione di meccanismi di verifica della              
spesa, i Comuni presenteranno alle Province una relazione conclusiva            
ed una attestazione delle spese, come precisato al successivo punto             
E.                                                                              
C. Interventi diretti previsti dall'art. 9 della L.R. 6/83                      
Con l'individuazione del territorio provinciale quale ambito di                 
programmazione dei piani di intervento per la realizzazione della               
Legge 285/97, le Amministrazioni provinciali costituiscono un punto             
di osservazione privilegiato, anche per la realizzazione di                     
interventi di interesse regionale finalizzati alla promozione del               
diritto allo studio.                                                            
La Regione pertanto riservera' a propri interventi diretti solo una             
parte dello stanziamento previsto nel bilancio (pari a complessive              
Lire 600 milioni, di cui Lire 500 milioni al Cap. 72641 e Lire 100              
milioni al Cap. 72640), assegnando la maggior parte delle risorse               
disponibili alle Province (Lire 450 milioni complessivi) per la                 
realizzazione di progetti che presentino le caratteristiche di cui al           
successivo punto C. 1.                                                          
C.1 - Contributi alle Amministrazioni provinciali per progetti                  
sperimentali                                                                    
Obiettivi generali                                                              
Il processo di profonda trasformazione che investe la scuola, come              
pure il processo di decentramento amministrativo, avviato con le                
Leggi 59/97 e 127/97, impongono la necessita' di un sostegno attento            
e responsabile alle iniziative che si sono intraprese in diverse aree           
del territorio regionale per dare attuazione concreta alle importanti           
innovazioni introdotte sul piano legislativo. Molte iniziative                  
testimoniano vivacita' di progettazione e grande attenzione nel                 
condividere e concertare insieme, Ente locale e scuola, obiettivi e             
modalita' di intervento: la consuetudine al lavoro comune e'                    
certamente uno dei fattori che maggiormente influenzano la qualita'             
dei risultati. Su queste basi, nella consapevolezza che esistono                
sperimentazioni qualitativamente rilevanti, ma variamente distribuite           
nel territorio regionale, l'obiettivo prioritario della Regione e'              
rappresentato dalla necessita' di valorizzare e sostenere quei                  
progetti che, nati in relazione ad un'analisi attenta della realta'             
locale e finalizzati al conseguimento di risultati specifici,                   
contengono tuttavia elementi di metodo e/o di contenuto                         
generalizzabili ed estensibili ad altre realta', per le quali possono           
costituire strumento di riflessione e/o di intervento, per                      
elaborazioni successive.                                                        
Obiettivi specifici e criteri per la destinazione dei contributi                
Ogni Provincia, sulla base dei propri obiettivi e delle esperienze              
piu' significative gia' realizzate o in corso di attuazione nel                 
proprio territorio, assumera' come oggetto del proprio intervento               
l'area tematica che ritiene piu' significativa, all'interno                     
dell'obiettivo della Regione, che e' quello di sostenere e                      
valorizzare le esperienze di qualificazione del sistema scolastico,             
in un'ottica di fruibilita' estesa a tutto il territorio, con                   
particolare riguardo alle esperienze mirate a:                                  
- sperimentare strumenti e metodi di organizzazione dell'attivita'              
scolastica che assumono come criterio-guida il successo formativo               
ovvero processi di sperimentazione tesi alla valutazione                        
dell'insegnamento/apprendimento;                                                
- sperimentare sistemi e strumenti informativi che consentano un                
monitoraggio sistematico delle iniziative innovative promosse in                
collaborazione con la scuola sul territorio.                                    
I progetti potranno prevedere una gestione diretta da parte delle               
Province o essere affidati ad altri soggetti pubblici o privati,                
sulla base degli strumenti amministrativi disponibili, ma dovranno in           
ogni caso essere frutto di una progettazione condivisa e realizzati             
in collaborazione con il Provveditorato agli Studi.                             
In una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie le Province           
che assumeranno la stessa tematica potranno presentare progetti                 
congiunti, in modo da consentire approfondimenti, comparazioni e                
valutazioni piu' estese.                                                        
Ogni Provincia non potra' presentare piu' di due progetti.                      
Il contributo regionale verra' erogato in misura non superiore al 50%           
del costo previsto per la realizzazione del progetto.                           
Per quanto riguarda le procedure per la presentazione dei progetti,             
tutti i progetti presentati dalle Amministrazioni provinciali                   
verranno ammessi, purche' corredati dalla necessaria documentazione             
ed in particolare:                                                              
- relazione dettagliata nella quale dovranno essere espressamente               
specificati:                                                                    
- obiettivi specifici e contenuti del progetto,                                 
- soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella realizzazione,                 
- destinatari,                                                                  
- risultati attesi,                                                             
- modalita' e strumenti previsti per la realizzazione,                          
- modalita' e strumenti di verifica in itinere,                                 
- modalita' e strumenti di documentazione e valutazione finale,                 
- elementi e strumenti di trasferibilita';                                      
- scheda sintetica nella quale vengano esplicitati:                             
- responsabile della realizzazione del progetto,                                
- risorse umane ed operative messe a disposizione dai diversi                   
soggetti coinvolti,                                                             
- costi totali previsti, articolati per voci di spesa,                          
- contributo richiesto.                                                         
Per quanto attiene ai criteri per l'assegnazione dei contributi                 
regionali alle Ammininistrazioni provinciali i progetti verranno                
valutati sulla base dei seguenti elementi:                                      
- il grado di pertinenza dei progetti stessi con gli obiettivi                  
regionali indicati al precedente punto C.1;                                     
- il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, la collaborazione           
con i Comuni in termini di programmazione, coordinamento,                       
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse ed esperienze esistenti,             
nonche' di compartecipazione alla spesa;                                        
- la collaborazione tra le stesse Amministrazioni provinciali                   
nell'individuare terreni e strumenti di lavoro comuni;                          
- l'ampiezza degli interventi previsti ed i destinatari dei progetti            
stessi.                                                                         
C.2 - Interventi diretti della Regione                                          
In conformita' con le finalita' indicate dall'art. 9 della L.R. 6/83            
si indicano gli interventi e i progetti sui quali la Giunta regionale           
assumera' un impegno diretto nel corso dell'anno scolastico                     
1998/1999, per una spesa complessiva di Lire 150 milioni:                       
- la continuazione del progetto regionale sui CDI (Centri di                    
documentazione per l'integrazione dell'handicap) al fine di estendere           
e qualificare la rete dei Centri;                                               
- la continuazione del progetto "Circoli Europa", rivolto alle scuole           
medie superiori, per le realizzazione della terza annualita' in                 
collaborazione con l'IRRSAE, i Provveditorati agli Studi e il Centro            
unificato di formazione del Comune di Bologna, cofinanziato                     
dall'Unione Europea e da attuarsi in collaborazione con altre Regioni           
e Paesi europei (Pays de La Loire, Schieswig-Hoistein, Irlanda);                
- un progetto di sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche           
nella didattica che consenta la connessione ed il coordinamento tra             
le realta' di Parma, Bologna e Cesena, gia' qualificate come poli di            
eccellenza, individuando e potenziando in esse le funzioni di server            
di rete, di animazione dei contenuti e di formazione dei docenti. Il            
progetto si pone anche l'obiettivo non secondario di produrre                   
sinergie nel mondo della scuola, con gli uffici e le strutture                  
periferiche del Ministero della Pubblica istruzione, con gli Enti               
locali e territoriali, in un'ottica di razionalizzazione ed                     
integrazione degli interventi;                                                  
- un progetto finalizzato alla qualificazione dell'intervento                   
educativo nelle scuole dell'infanzia private senza fini di lucro,               
attraverso la realizzazione di attivita' formative indirizzate ai               
coordinatori pedagogici.                                                        
D. Procedure per la presentazione dei piani e dei progetti                      
provinciali agli uffici regionali                                               
I piani provinciali di cui ai precedenti punti B.1, B.2 e B.3 (Fondo            
B) dovranno pervenire agli Uffici regionali entro la data del 30                
settembre 1998, corredati da:                                                   
- copia della delibera, adottata dai competenti organi provinciali,             
di approvazione del programma complessivo degli interventi e dei                
progetti ammessi a contributo, contenente: i criteri di ammissione e            
di esclusione, le linee di indirizzo e le priorita' individuate a               
livello provinciale; l'entita' dei singoli contributi da erogare ai             
Comuni nei limiti degli stanziamenti specificati;                               
- copia della documentazione predisposta dai Comuni relativa ai                 
progetti ed agli interventi sopraindicati, e i preventivi dei costi             
per l'anno scolastico 1998/1999, articolati per voci di spesa.                  
I progetti provinciali sperimentali ex art. 9 dovranno pervenire agli           
uffici regionali, entro la stessa data del 30 settembre 1998                    
esplicitando gli elementi gia' indicati al precedente punto D sotto             
la voce "procedure".                                                            
E. Verifica della spesa e procedure di revoca dei contributi non                
utilizzati                                                                      
Con riferimento ai contributi regionali di cui ai precedenti punti              
B.1, B.2 e B.3 (Fondo B) i Comuni presenteranno alle Amministrazioni            
provinciali, per ogni singolo progetto o intervento finanziato:                 
- una relazione conclusiva sui risultati conseguiti;                            
- una attestazione sintetica in cui si dichiari la finalizzazione dei           
contributi regionali ed il loro utilizzo in coerenza con i criteri              
stabiliti dal programma regionale e dai piani provinciali, anche in             
ordine alle fonti di finanziamento, specificando che la                         
documentazione giustificativa della spesa viene trattenuta agli atti            
dell'Amministrazione beneficiaria del contributo.                               
Le Amministrazioni provinciali presenteranno alla Regione entro 18              
mesi dalla data di erogazione del contributo:                                   
- una relazione di sintesi delle attestazioni presentate dai Comuni a           
livello provinciale, che verifichi la loro congruenza con i                     
contributi previsti dal piano provinciale ed erogati dalla Regione;             
- copia delle relazioni conclusive sui risultati conseguiti,                    
presentate dai Comuni alle stesse Amministrazioni provinciali;                  
- una relazione conclusiva sui risultati conseguiti per quanto                  
attiene ai progetti sperimentali ex art. 9;                                     
- una attestazione sintetica, relativamente a ciascun progetto ex               
art. 9, in cui si dichiari la finalizzazione dei contributi regionali           
ed il loro utilizzo in coerenza con i criteri stabiliti dal programma           
regionale e dalla delibera della Giunta regionale di approvazione dei           
progetti provinciali, specificando che la documentazione                        
giustificativa della spesa viene trattenuta agli atti                           
dell'Amministrazione beneficiaria del contributo.                               
Nel caso di contributi non utilizzati la Regione procedera' alla                
revoca e al reintroito delle somme relative.".                                  
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,            
giusta nota prot. n. 9894 del 24 luglio 1998;                                   
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 13 luglio 1998, progr. n. 1144, riportate nel             
presente atto deliberativo.                                                     

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