REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1998, n. 46

Decisione in ordine al ricorso ex art. 21, Legge 833/78, proposto dalla ditta Nord Legno Srl di Ferrara, avverso il verbale d'ispezione n. 392/97 del 10/10/1997 redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato dalla ditta Nord Legno Srl di Ferrara,              
nella persona del suo Presidente, avverso i provvedimenti n. 3 e n. 5           
del verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro,           
di cui il riferimento all'oggetto;                                              
visti i punti n. 3 e n. 5 del verbale di ispezione n. 392/97 del                
10/10/1997 redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli                   
ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara;             
considerato che la disposizione di cui al punto n. 3 del verbale                
d'ispezione gia' citato: "L'accatastamento del legname, stante la               
mancanza di rastrelliere o altri sistemi di contenimento, deve                  
avvenire in modo da non pregiudicarne la stabilita', si dispone che             
la sovrapposizione dei pacchi, oltre a rispettare tutte le norme di             
prudenza dettate dalla professionalita' degli addetti, non superi               
l'altezza di circa 3,5 m." e' intesa ad evitare il pregiudizio                  
derivante dalla instabilita' dell'accatastamento del legname in                 
quanto si puo' desumere la mancanza di difese tecniche tese ad                  
evitare la caduta del materiale;                                                
ritenuto che dalla valutazione concreta della situazione, operata dai           
verbalizzanti e' stata considerata sufficiente la determinazione di             
un'altezza dell'accatastamento del legname idonea ad evitare il                 
pericolo di caduta del materiale soprattutto implicitamente e                   
conseguentemente all'atto dell'inevitabile movimentazione del                   
materiale;                                                                      
considerato che anche l'art. 11 del DPR 547/55 "Norme per la                    
prevenzione degli infortuni sul lavoro", cosi' come modificato dal              
DLgs 626/94, prevede che i posti di lavoro e di passaggio siano                 
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza             
dell'attivita' lavorativa e che nel caso in cui non sia possibile la            
difesa con mezzi tecnici ("le rastrelliere o altri sistemi di                   
contenimento"), la cui mancanza e' rilevata nel punto 3 del verbale             
d'ispezione, debbano essere adottate altre misure o cautele adeguate,           
come ad esempio l'altezza dell'accatastamento individuata nel                   
provvedimento ispettivo;                                                        
constatato che le motivazioni di opposizione di cui al ricorso,                 
integrate dalla relazione tecnica, sono improntate ad una visione               
meramente statica del materiale;                                                
considerato che, per quanto attiene all'apposizione di cui al                   
provvedimento n. 5 del verbale gia' piu' volte citato, che prevede              
di: "dotare i carrelli elevatori a motore diesel operanti all'interno           
del capannone di sistemi di abbattimento ad acqua, o di pari                    
efficacia, dei gas di scarico", come si evince dalla lettera del                
ricorso, l'uso delle suddette attrezzature avviene in un ambiente               
(capannone) che sebbene due lati dello stesso sono tamponati solo per           
meta' e sono presenti tre finestroni a vasistas tenuti sempre aperti            
non puo' essere considerato un luogo di lavoro all'aperto;                      
rilevato che anche l'art. 20 del DLgs 626/94 prevede che le                     
attrezzature di lavoro, quali devono essere considerati i suddetti              
carrelli diesel, indipendentemente dalla loro utilizzazione piu' o              
meno sporadica, quando emanano gas o vapori pericolosi devono essere            
dotati di dispositivi di ritenuta;                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla                     
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della             
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.           
2541 del 4/7/1995;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                 
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;                             
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;                                    
decreta:                                                                        
il ricorso di cui alla premessa non e' accolto in quanto:                       
- per quanto attiene al provvedimento di cui al punto n. 3 del                  
verbale 392/97, l'altezza dell'accatastamento del legname individuata           
con la disposizione risulta un possibile criterio di sicurezza,                 
succedaneo alla mancanza di mezzi di difesa tecnici, idoneo ad                  
aumentare la sicurezza del lavoro;                                              
- per quanto attiene al provvedimento di cui al punto n. 5 del                  
verbale gia' citato, l'applicazione dei dispositivi "antinquinamento"           
ai carrelli diesel e' teso a migliorare la qualita' dell'aria                   
nell'ambiente di lavoro.                                                        
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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