REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 1998, n. 1147

Determinazione delle tipologie di grave danno ad immobili con fruizione privata ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24 *** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modifiche in Legge            
30 marzo 1998, n. 61, concernente "Ulteriori interventi urgenti in              
favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di               
altre zone colpite da eventi calamitosi", che agli artt. 17 - 18 - 19           
- 20 - 21 stanzia risorse e detta norme per interventi a favore dei             
soggetti privati danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996            
e degli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 nei territori della             
regione Emilia-Romagna;                                                         
vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 24 che stabilisce disposizioni                  
amministrative e finanziarie per assicurare la realizzazione di                 
ulteriori interventi di protezione civile nel territorio della                  
Regione Emilia-Romagna in applicazione della citata Legge 61/98;                
vista la delibera di Giunta regionale n. 517 del 14 aprile 1998 che             
fissa procedure per l'assegnazione dei contributi ai proprietari                
degli immobili privati e attribuisce alla Direzione generale                    
Programmazione e Pianificazione urbanistica il compito di programmare           
gli interventi di cui all'art. 18, commi 1 e 2 e all'art. 19, comma             
1, lettere a), b) e c) della Legge 61/98;                                       
considerato che, ai fini della programmazione degli interventi a                
favore dei privati, la L.R. 24/98 prevede che la Giunta regionale               
stabilisca entro 10 giorni dall'entrata in vigore della medesima le             
tipologie di danno a immobili ad uso abitativo cagionati dagli eventi           
alluvionali e dissesti idrogeologici del 1996 a cui destinare i                 
contributi di cui all'art. 4 della L.R. 24/98, nonche' le tipologie             
di grave danno e le relative modalita' di certificazione per gli                
immobili con fruizione privata danneggiati dagli eventi sismici dei             
giorni 15 e 16 ottobre 1996, previa indicazione del Nucleo tecnico              
specialistico;                                                                  
preso atto del parere del Nucleo tecnico specialistico costituito ai            
sensi dell'art. 2, comma 5 dell'Ordinanza ministeriale  n.2475 del 19           
novembre 1996;                                                                  
sentito il parere della Direzione generale Ambiente, dei Responsabili           
del Servizio regionale Protezione civile e del Servizio regionale               
Difesa del suolo, nonche' dei Servizi provinciali Difesa del suolo              
competenti per territorio;                                                      
dato atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio                   
Programmi edilizi arch. Piero Orlandi, circa la regolarita' tecnica             
del presente atto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/92, e del punto            
3.1 della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                         
dato atto altresi' del parere favorevole del Direttore generale                 
Programmazione e Pianificazione urbanistica dott. Roberto Raffaelli             
in merito alla legittimita' del presente atto ai sensi dell'art. 4              
della L.R. 41/92, e del punto 3.1 della deliberazione della Giunta              
regionale 2541/95;                                                              
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'Area-Qualita' edilizia;               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) quanto agli immobili ad uso abitativo situati nei territori delle            
Province di cui all'art. 17, comma 1 della Legge 61/98 che hanno                
riportato danni a seguito degli eventi alluvionali del 4/8 ottobre              
1996 (province di Bologna, Ravenna, Forli, Rimini) e dell'8/15                  
dicembre 1996 (province di Bologna e Ferrara) si considerano                    
gravemente danneggiati gli immobili che alla data degli eventi citati           
risultavano destinati alla abitazione del proprietario (o avente                
titolo come usufruttuario o parente fino al secondo grado) o                    
dell'affittuario residente, e abbiano riportato danni di entita'                
complessiva superiore a 5 milioni di lire in una o piu' delle parti             
componenti secondo la elencazione contenuta nell'Allegato "A" che fa            
parte integrante della presente deliberazione; per le modalita' di              
richiesta dei contributi si fa riferimento al comma 3 dell'art. 4               
della legge regionale;2) per la determinazione dei contributi a                 
favore dei proprietari degli immobili gravemente danneggiati dai                
dissesti idrogeologici del 1996 nei comuni dell'Emilia-Romagna                  
ricompresi nelle Ordinanze ministeriali n. 2420 dell'1 febbraio 1996            
e n.2431 del 26 aprile 1996 il criterio di valutazione del danno e'             
diversificato come segue in funzione della perimetrazione delle aree            
a rischio definita con delibera di Giunta regionale n. 1070 del 29              
giugno 1998:                                                                    
2.1) per le abitazioni localizzate in zona 1 e destinate alla                   
demolizione e ricostruzione in altra zona opportunamente definita dal           
PRG comunale, si applica un contributo a fondo perduto finalizzato              
alla nuova costruzione o all'acquisto nello stesso territorio                   
comunale di un alloggio di superficie utile corrispondente a quella             
esistente, fino ad un massimo di 200 mq. Ai fini della determinazione           
dei limiti massimi di costo stabiliti, ai sensi della Legge 5 agosto            
1978, n. 457, dalla delibera di Giunta regionale 1663/96, ritenuto di           
uniformare il costo parametrico per tutte le province interessate,              
tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT intervenuto sui                
costi di costruzione il contributo e' fissato in Lire 1.800.000/mq.             
di superficie complessiva come definita al capo 4.1 dell'Allegato "A"           
alla citata delibera 1663/96 per gli interventi di nuova                        
edificazione. Per le abitazioni secondarie tale contributo e'                   
concesso nella misura massima del 75% e si applica alla superficie              
utile abitabile come definita dal DM 5 agosto 1994.                             
2.2) Per le abitazioni principali e secondarie ricadenti in zona 2              
per le quali non vi sia possibilita' di ripristino, e' assegnato un             
contributo calcolato secondo i medesimi criteri del punto 2.1.                  
2.3) Alle abitazioni gravemente danneggiate e localizzate in zona 2             
in base alla perimetrazione effettuata con la citata delibera                   
regionale e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei            
danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali, al fine del           
recupero dell'abitazione stessa. I danni sono certificati, mediante             
perizia giurata redatta da professionista abilitato, con riferimento            
alle strutture di fondazione e ai conseguenti danni alle strutture in           
elevazione elencati secondo le voci di cui al successivo punto 3),              
per quanto compatibili con la diversa tipologia di evento;                      
3) per gli interventi a favore di immobili con fruizione privata                
danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996                
(art. 5, L.R. 24/98), le tipologie di grave danno e le modalita' di             
certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata sono quelle              
indicate dal Nucleo tecnico specialistico, cosi' come riportate                 
nell'Allegato "B";                                                              
4) gli allegati "A" e "B" sono parte integrante e sostanziale del               
presente atto;                                                                  
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO "A"                                                                    
Premessa                                                                        
La Regione provvede con propria delibera a definire la perimetrazione           
delle aree a rischio idrogeologico in base all'art. 20, comma 4 della           
Legge 61/98. Gli eventi alluvionali che hanno interessato i territori           
della Regione di cui all'art. 17, comma 1, della medesima legge hanno           
causato danni alle abitazioni essenzialmente attribuibili a due                 
diverse classi di fenomeni:                                                     
1) rotture degli argini e conseguenti sinistri dovuti all'effetto               
dinamico delle acque;                                                           
2) allagamenti per insufficiente deflusso delle acque.                          
In entrambi i casi si assume come valutazione economica del danno la            
stima dei costi relativi agli interventi necessari per ripristinare             
la situazione anteriore all'evento, tenendo conto del relativo stato            
di vetusta' ed usura dell'immobile.                                             
Per gli immobili ad uso abitativo non si prendono in considerazione i           
danni occorsi ai beni mobili, ivi comprese autovetture e                        
motocicli.Gli immobili devono essere regolarmente accatastati, essere           
in regola con le norme urbanistiche vigenti (ancorche' tramite                  
concessione in sanatoria) ed essere destinati all'abitazione                    
principale del proprietario residente o dell'avente diritto.                    
Nei limiti delle tipologie di danno individuata di seguito, potranno            
essere riconosciuti contributi anche per le parti condominiali degli            
edifici, limitatamente alle quote millesimali afferenti alle                    
abitazioni principali. Le richieste di contributo, redatte in base al           
comma 3 dell'art. 4 della L.R. 29/98 debbono essere presentate al               
Comune ove e' ubicato l'immobile entro e non oltre 60 giorni                    
dall'entrata in vigore della legge.                                             
Tipologie di danno                                                              
1) Strutture verticali e orizzontali portanti: lesioni significative            
legate al cedimento delle fondazioni o all'effetto dinamico delle               
acque, tali da compromettere la stabilita' dell'edificio.                       
2) Impianti tecnologici: danni che abbiano compromesso l'efficienza             
degli impianti e la sicurezza degli occupanti e abbiano richiesto               
interventi specialistici di ripristino regolarmente documentati.                
3) Murature di tamponamento: danni alle superfici intonacate per                
effetto della permanenza dell'acqua nei locali, per cui si siano                
verificati distacchi o ammaloramenti degli intonaci tali da                     
richiedere il ripristino degli stessi e la tinteggiatura dei locali.            
4) Pavimentazioni, sottofondi e rivestimenti: distacchi e                       
rigonfiamenti del manto dovuti ad infiltrazioni d'acqua nel                     
sottofondo non riparabili in modo puntiforme ma di entita' tale da              
richiedere il ripristino totale della pavimentazione o del                      
rivestimento.                                                                   
5) Infissi e porte interne ed esterne: ammaloramento delle parti                
lignee delle porte e delle relative cornici per assorbimento d'acqua.           
ALLEGATO "B"                                                                    
INDICAZIONE DEL NUCLEO TECNICO SPECIALISTICO AI SENSI DEL COMMA 2               
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 24/98                                                    
Premessa                                                                        
Ai sensi dell'art. 19 del DL 6/98, convertito nella Legge 61/98, nei            
territori della Regione Emilia-Romagna interessati dall'evento                  
sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'Ordinanza del                
Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione            
civile n. 2475 del 19 novembre 1996, la valutazione di immobili                 
"gravemente danneggiati", richiamati alla lettera c) del comma 1,               
costituisce uno dei requisiti per assegnare agli aventi diritto                 
contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso           
il miglioramento sismico.                                                       
La conseguente L.R. n. 24 del 3 luglio 1998 prevede al comma 2                  
dell'art. 5 che la Giunta regionale, previa indicazione del Nucleo              
tecnico specialistico, stabilisca le tipologie di grave danno,                  
nonche' le modalita' di certificazione da effettuarsi mediante                  
perizia giurata redatta da un professionista abilitato.                         
I capitoli che seguono rappresentano, sui due aspetti previsti, detta           
indicazione del Nucleo tecnico specialistico secondo criteri discussi           
nella seduta del 19 giugno 1998.                                                
1. Grave danno                                                                  
1.1 Considerazioni preliminari                                                  
Si considera come primo riferimento il "Rapporto sulla definizione              
operativa di danno grave e di elementi utili alla progettazione,                
esecuzione e verifica degli interventi ai sensi dell'art. 5 del DL 29           
dicembre 1995, n. 560, convertito in Legge 26 febbraio 1996, n. 74",            
a cura (in data 26 marzo 1996) del Servizio Sismico nazionale (SSN) e           
del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT), valutando              
altresi' alcune delle soglie di danno stabilite, nell'Allegato A (al            
DL 6/98, convertito in Legge 61/98) oltre che in successivo atto                
deliberativo della Regione Marche (definizione di "danni                        
significativi"), per gli interventi di riparazione dei danni e di               
miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla               
crisi sismica nell'appennino umbro-marchigiano.                                 
Si e' conseguentemente proceduto tenendo conto:                                 
- dello stato dell'arte sull'argomento e in particolare delle                   
definizioni contenute nella scheda di censimento di primo livello               
messa a punto dal GNDT, che costituisce ormai standard accettato e              
condiviso dalla comunita' scientifica nel rilievo della                         
vulnerabilita' e del danneggiamento degli edifici;                              
- del comma 4 del punto 2.2. dell'allegato, all'Ordinanza                       
commissariale n. 12 del 2 luglio 1997 di procedura per gli interventi           
di prima fase a seguito dell'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996,           
che indirizza a soddisfare le esigenze di resistenza strutturale con            
una scala prioritaria di interventi che va dal ristabilimento delle             
connessioni tra elementi strutturali verticali ed orizzontali ad                
interventi strutturali diversi, solo se strettamente necessari;                 
- dell'obiettivo di incentivazione che la legge da' al contributo,              
limitato ad una percentuale del costo d'intervento.                             
Prima di riportare la definizione quantitativa di immobile gravemente           
danneggiato, si espongono le ipotesi che motivano e sorreggono tale             
definizione.                                                                    
a) La gravita' del danno e' intesa in senso strutturale                         
L'idea di base consiste nell'identificare il danno grave come una               
diminuzione della capacita' di resistere della struttura portante               
sopravvenuta a seguito dell'evento sismico. Possono quindi                      
considerarsi "gravemente danneggiati" soltanto gli immobili nei quali           
si sia verificato un danno nella struttura portante che abbia ridotto           
in modo significativo la capacita' di resistere dell'opera, nei                 
confronti del sisma, essendo quindi presente una probabilita' elevata           
di collasso per consistenti parti delle strutture portanti: cio' fa             
ragionevolmente ritenere danneggiato un organismo edilizio                      
strutturalmente indivisibile in cui si sia chiaramente iniziato ad              
attivare un meccanismo di collasso attribuibile al sisma pur essendo            
lontani. dalla fase ultima dello stesso.                                        
In altre parole il "danno grave" non coincide con il "danno                     
economicamente rilevante". In questa accezione non rientrano nel                
danno grave situazioni di danneggiamento di elementi non strutturali            
quali cornicioni, comignoli, controsoffitti, intonacature, ...                  
tramezzature, fodere murarie, etc., ne' rientrano tanto meno                    
danneggiamenti ad elementi decorativi o di rifinitura, quali stucchi,           
fregi, etc. Importanti danneggiamenti a questi elementi potrebbero,             
peraltro, aver motivato giustamente provvedimenti di urgenza per la             
salvaguardia della sicurezza delle persone, quali ordinanze di                  
sgombero o dichiarazioni di inagibilita'. Tuttavia in questi casi,              
qualora non siano presenti elementi sintomatici di grave danno                  
strutturale, la situazione di pericolo cessa una volta rimosse le               
cause immediate, in quanto la struttura portante di questi immobili             
e' stata in grado di resistere al sisma sopravvenuto senza riportare            
danni gravi.                                                                    
Con tale accezione, il contributo non assume la connotazione di mero            
risarcimento del danno economico subito dal proprietario, ma uno                
strumento che coinvolge risorse dei proprietari in interventi di                
riparazione e di "miglioramento sismico" volti a portare la sicurezza           
delle costruzioni gravemente danneggiate ad un generale livello di              
protezione sismica correlabmle con quello medio delle costruzioni, di           
quell'area territoriale, che in occasione dell'evento non hanno                 
subito danneggiamento grave.                                                    
b) La definizione di danno grave e' derivata da quella descritta                
nella sez. 8 del "Manuale per la compilazione delle schede di                   
vulnerabilita' del GNDT di I livello"                                           
La definizione di danno grave e' derivata dalla scheda di primo                 
livello di valutazione della vulnerabilita' degli edifici messa a               
punto dal GNDT. Nella scheda GNDT il livello di danno, definito                 
separatamente per le strutture verticali, orizzontali, coperture,               
scale, tamponature e tramezzi, e' distinto in 6 livelli di intensita'           
crescente:                                                                      
A - nessun danno  D - danno grave                                               
B - danno lieve  E - danno gravissimo                                           
C - danno medio  F - danno totale (distruzione)                                 
Il livello di danno viene individuato in funzione della tipologia ed            
ampiezza delle lesioni riscontrate, in relazione alla tipologia                 
strutturale dell'edificio. Per ciascun livello di danno viene                   
individuato "un campo di variazione dell'ampiezza delle fessure da un           
limite inferiore ad un limite superiore".                                       
Per gli obiettivi del presente documento, sono stati presi in                   
considerazione soltanto i danni nelle strutture verticali e nelle               
strutture orizzontali, comprensive delle coperture, mentre non sono             
stati considerati i danni ad elementi non strutturali, ne' tantomeno            
quelli sulle opere di finitura.                                                 
c) Punta di danno grave e diffusione di danno medio                             
Nella scheda di I livello GNDT e' prevista, per ciascun elemento                
strutturale e per ciascun piano dell'edificio, l'indicazione del                
"livello piu' grave" di danno, del "livello piu' esteso" e della                
percentuale di estensione. L'uso della scheda GNDT e' finalizzato a             
piu' generali valutazioni del rischio sismico sul territorio e il               
livello di danno e' legato ad una valutazione della perdita                     
economica.                                                                      
Ai fini del presente documento si ritiene che la griglia di                     
valutazione del danno grave debba considerare sullo stesso piano sia            
la "punta del danno" che l'"estensione del danno", in quanto la                 
presenza di un "danno esteso" puo' essere indice di una carenza                 
strutturale diffusa, anche dove non resa eclatante dal terremoto del            
15 ottobre 1996.                                                                
In conseguenza di cio' si ritiene logico dover assumere in ogni caso            
come valore di riferimento del limite di danno il limite superiore              
del danno medio cosi' come definito per la scheda di primo livello              
GNDT.                                                                           
Per quanto riguarda gli immobili in muratura, il problema della                 
definizione di danno grave e' stato affrontato separando i danni in             
due categorie, quelli derivanti sostanzialmente da una mancanza di              
"efficaci collegamenti" tra gli elementi della scatola muraria e                
quelli legati ad una "carenza nella resistenza" degli elementi                  
componenti.                                                                     
I danni di cui alla prima categoria vanno ovviamente considerati come           
quelli che, oltre a possibili immediati pericoli, maggiormente                  
influenzano il futuro comportamento della struttura nei riguardi del            
sisma: cio' soprattutto per i conseguenti rimedi da adottare con                
priorita' selettive, tenendo altresi' conto del livello di sismicita'           
dell'area in questione identificabile come potenziale zona sismica di           
terza categoria.                                                                
Per quanto riguarda gli immobili in c.a. si ritiene opportuno che la            
griglia di valutazione del grave danno comprenda anche i gravi danni            
alle tamponature che abbiano rilevante funzione di rigidezza e                  
resistenza e che siano quindi in grado di contribuire, in maniera               
significativa, all'assorbimento delle azioni orizzontali o di                   
modificare il comportamento deformativo che avrebbe la pura struttura           
considerata a se' stante. Di contro, i danni sui tramezzi,                      
indipendentemente dal livello di danno che puo' essere loro                     
attribuito e coerentemente con l'assunto di valutare la gravita' del            
danno basandosi soltanto sulle parti strutturali, non possono in                
genere condurre a un giudizio di danno grave per l'immobile.                    
d) Indicatore non presente sulla scheda GNDT                                    
Si e' ritenuto che la presenza del particolare tipo di danno                    
costituito dalla rottura di eventuali catene e/o relativi ancoraggi,            
di provata efficienza, debba condurre ad un giudizio di danno grave             
per l'immobile, in quanto puo' risultare compromesso il comportamento           
scatolare della struttura in terremoti futuri.                                  
1.2. Definizione di immobile gravemente danneggiato                             
Nella definizione di immobile gravemente danneggiato si fa                      
riferimento ai danni presenti nelle strutture verticali e                       
orizzontali, comprensive delle coperture.                                       
L'immobile non e' considerato gravemente danneggiato qualora si                 
verifichino danni che interessano soltanto:                                     
- controsoffitti privi di funzione strutturale;                                 
- tramezzi, cornicioni, grondaie e camini;                                      
- sconnessioni manto di copertura.                                              
A seguito di quanto descritto in precedenza e in particolare nel                
primo capoverso del punto 1.1.a), anche con riferimento alle figure             
1, 2 e 3 che riportano alcune delle tipologie di danno piu'                     
ricorrenti, l'immobile e' da considerarsi gravemente danneggiato                
qualora si verifichi almeno uno dei casi seguenti:                              
1.2.1 Strutture in muratura                                                     
a) lesioni passanti che interessino almeno il 20 per cento del totale           
della superficie delle pareti portanti di un qualunque livello (fig.            
1 tipo: 7, 9, 2, 3, 5);                                                         
b) schiacciamenti, della muratura che abbiano interessato almeno il 5           
per cento delle pareti portanti di un livello (fig. 1 tipo: 4);                 
c) pareti con fuori piombo d'ampiezza superiore a 5 cm sull'altezza             
di un piano, o che superano tale ampiezza puntualmente e che si                 
estendono per oltre i 2/3 della parete stessa;                                  
d) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino           
una superficie superiore al 5 per cento della superficie totale delle           
murature portanti;                                                              
e) distacchi ben definiti (>> 3 mm) tra strutture verticali e                   
orizzontamenti, compresa la copertura, o strutture di collegamento,             
su almeno il 20 per cento dello sviluppo delle correlazioni a un                
qualunque livello;                                                              
f) dissesti negli orizzontamenti, compresa la copertura, che abbiano            
comportato il crollo di una parte di superficie degli stessi                    
superiore al 5 per cento della superficie complessiva di un livello;            
g) lesioni nelle volte di ampiezza superiore a 2 mm o schiacciamenti,           
sia in estradosso che in intradosso, che interessino una superficie             
voltata almeno pari al 5 per cento della superficie di un piano (fig.           
2 tipo: 1, 2, 3, 4, 5);                                                         
h) sfilamento dell'ancoraggio o rottura di almeno una catena (fig. 1            
tipo: 10).                                                                      
1.2.2 Strutture in c.a.                                                         
a) presenza di lesioni significative (>> 0,5 mm) su elementi                    
strutturali (travi, pilastri, nodi travi-pilastro, pareti in c.a.),             
interessanti almeno il 20 per cento degli elementi stessi a un                  
qualunque livello, con un minimo di uno;                                        
b) sintomi di schiacciamento nel raccordo tra le nervature del solaio           
e le travi, ovvero inizio di incurvamento alle barre longitudinali,             
interessanti almeno il 20 per cento degli elementi stessi a un                  
qualunque livello;                                                              
c) presenza di lesioni passanti di ampiezza superiore a 2 mm nelle              
tamponature, efficaci ai fini della resistenza secondo quanto                   
specificato al punto 1.1.c, per una estensione pari ad almeno il 20             
per cento della loro superficie in corrispondenza di almeno un                  
livello (fig. 3 tipo: 2);                                                       
d) presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di               
tamponature, efficaci ai fini della resistenza secondo quanto                   
specificato al punto 1.1.c, per una estensione pari ad almeno il 20             
per cento della loro superficie in corrispondenza di almeno un                  
livello (fig. 3 tipo: 3).                                                       
1.2.3 Capannoni industriali                                                     
a) evidenti martellamenti in almeno il 20 per cento dei giunti                  
strutturali;                                                                    
b) evidenti sconnessioni sugli attacchi dei pannelli per una                    
estensione superiore al 20 per cento degli attacchi stessi;                     
c) scorrimenti e sconnessioni nei punti di vincolo di almeno il 5%              
degli elementi portanti principali, con un minimo di uno, di entita'            
tale da comprometterne la stabilita';                                           
d) lesioni passanti alle tamponature di ampiezza superiore a 2 mm,              
per una estensione pari ad almeno il 20% della loro superficie;                 
e) danni evidenti ad almeno il 5% delle giunzioni bullonate o                   
chiodate di strutture portanti principali in acciaio consistenti in             
slabbrature visibili e diffuse a rotture di parte dei chiodi o                  
bulloni o cricche nelle giunzioni saldate;                                      
f) deformazioni permanenti per instabilita' di ali o anime di travi             
e/o pilastri di strutture portanti principali in acciaio estese ad              
almeno il 5% degli elementi.                                                    
1.2.4 Strutture miste in muratura e c.a.                                        
Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie di danno sopra             
specificate per la parte in muratura e per la parte in c.a..                    
2. Modalita' di certificazione per perizie giurate                              
La perizia giurata a cura di professionista abilitato, a corredo                
delle richieste di contributo di cui al comma 1 dell'art. 5 della               
L.R. 24/98, deve attestare i seguenti quattro punti:                            
I) i danni presenti sull'immobile oggetto di perizia sono chiaramente           
identificati, attraverso idonea documentazione, in una o piu'                   
tipologie di "grave danno" di cui al precedente capitolo 1,                     
specificate per le voci strettamente attinenti l'immobile in                    
questione;                                                                      
II) tali danni sono sostanzialmente dovuti agli eventi sismici dei              
giorni 15 e 16 ottobre 1996 (nesso di causalita');                              
III) gli obbiettivi di miglioramento sismico, oltre che di                      
riparazione dei danni, vengono raggiunti attraverso interventi                  
riferiti a unita' strutturali (o edifici) come definite nelle                   
prescrizioni tecniche e parametri di cui al comma 4 dell'art. 3 della           
L.R. 24/98;                                                                     
IV) lo stato di fatto dell'immobile e gli interventi proposti sono              
esaurientemente rappresentati in apposito progetto esecutivo, redatto           
sulla base delle prescrizioni tecniche e parametri di cui al comma 4            
dell'art. 3 della L.R. 24/98, nonche' nel rispetto delle altre norme            
vigenti in materia edilizia e urbanistica. Il progetto esecutivo puo'           
essere sostituito, in prima istanza e ai soli fini della                        
determinazione del contributo, da un progetto e computo di tipo                 
preliminare con l'indicazione degli interventi da eseguire e gli                
scopi di miglioramento che si intende raggiungere. La concessione del           
contributo e' comunque subordinata all'approvazione di un progetto              
esecutivo.                                                                      
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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