LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Art. 8
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 6 luglio 1977, n. 30;
b) il Regolamento regionale 10 marzo 1979, n. 6;
c) la L.R. 2 giugno 1980, n. 47.
2. La normativa di cui al comma 1 continua ad applicarsi fino
all'esecutivita' degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 gennaio 1998 ANTONIO LA FORGIA
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) La L.R. 6 luglio 1977, n. 30 e' citata alla nota al titolo.
2) Il Regolamento regionale 10 marzo 1979, n. 6 concerneva
Regolamento di esecuzione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30 concernente
la produzione di sementi di piante allogame.
3) La L.R. 2 giugno 1980, n. 47 concerneva Integrazioni e modifiche
della L.R. 6 luglio 1977, n. 30 "Norme per la produzione di sementi
di piante allogame".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 690 del 6/5/1997; oggetto consiliare n. 2392 (VI legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 181 in data 18/6/1997;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 12/II.4 del
12/11/1997, con relazione scritta del consigliere Beretta;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11/12/1997,
atto n.112/97;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 39/2.24.02/C.G. del
12 gennaio 1998.