LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Art. 7
Sanzioni amministrative
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio
che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione
rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, entro i 30
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione,
sono puniti con la sanzione amministrativa da Lire 250.000 a Lire
1.500.000; decorso tale termine il programma e il consuntivo
s'intendono non presentati.
2. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio
che non presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione
rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, sono puniti con
la sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000.
3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle
colture inquinanti, di cui all'art. 6, e' punito con la sanzione
amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000, fatto salvo il
rimborso delle spese relative all'eliminazione.
4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona
chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 e' punito con la sanzione
amministrativa da Lire 500.000 a Lire 2.000.000.
5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono introitate nel
bilancio della Regione Emilia-Romagna, mentre quelle riscosse ai
sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente
interessato.