REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

          Art. 7                                                                
Sanzioni amministrative                                                         
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio           
che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione                    
rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, entro i 30                 
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione,            
sono puniti con la sanzione amministrativa da Lire 250.000 a Lire               
1.500.000; decorso tale termine il programma e il consuntivo                    
s'intendono non presentati.                                                     
2. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio           
che non presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione                
rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, sono puniti con            
la sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000.                  
3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle           
colture inquinanti, di cui all'art. 6, e' punito con la sanzione                
amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000, fatto salvo il                 
rimborso delle spese relative all'eliminazione.                                 
4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona             
chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 e' punito con la sanzione                  
amministrativa da Lire 500.000 a Lire 2.000.000.                                
5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono introitate nel               
bilancio della Regione Emilia-Romagna, mentre quelle riscosse ai                
sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente                    
interessato.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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