LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Art. 6
Vigilanza e controllo
1. L'Ente territorialmente competente riceve le segnalazioni, da
parte dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori,
circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere
di nocumento ai programmi di moltiplicazione e dispone in via
d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.
2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso da effettuarsi
entro 48 ore dalla segnalazione di cui al comma 1 e indicante ora,
data e luogo, di norma alla presenza dell'interessato o di un suo
rappresentante a cio' delegato con atto scritto. In caso di assenza
dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori
provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.
3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni
compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli
agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante
inquinanti, anche se spontanee, all'interno delle zone di isolamento,
il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminare dette
piante inquinanti nel piu' breve tempo possibile. Copia del verbale
e' trasmessa immediatamente all'Ente territorialmente competente.
4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione
delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni
dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di
accertamento, l'Ente territoriale, fatta salva l'applicazione della
sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'art. 7, dispone
l'eliminazione immediata delle piante e delle colture inquinanti,
ponendo a carico del trasgressore le relative spese.