REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

          Art. 5                                                                
Organi di vigilanza                                                             
1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle             
violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 2 e di                
applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7.                  
2. Le Province e le Comunita' Montane territorialmente competenti               
esercitano le funzioni in materia di vigilanza e di accertamento                
delle violazioni degli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 3 e                 
all'art. 6 e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4               
dell'art. 7.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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