LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Art. 5
Organi di vigilanza
1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle
violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 2 e di
applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7.
2. Le Province e le Comunita' Montane territorialmente competenti
esercitano le funzioni in materia di vigilanza e di accertamento
delle violazioni degli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 3 e
all'art. 6 e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 7.