REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

          Art. 4                                                                
Comitato tecnico-scientifico                                                    
1. Con atto del Direttore generale competente in materia di                     
agricoltura e' costituito un Comitato tecnico-scientifico sulla                 
produzione di sementi di piante allogame e non allogame, cosi'                  
composto:                                                                       
a) il Responsabile del Servizio regionale competente in materia, o              
suo delegato, che lo presiede;                                                  
b) un rappresentante dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE);                 
c) due esperti scientifici nel settore della moltiplicazione e della            
sperimentazione delle sementi;                                                  
d) un esperto del settore fitosanitario;                                        
e) tre rappresentanti delle ditte sementiere che operano nella                  
regione;                                                                        
f) tre rappresentanti delle associazioni di produttori sementi;                 
g) un rappresentante delle associazioni di commercianti di sementi.             
2. I rappresentanti delle ditte sementiere, delle associazioni dei              
produttori di sementi e delle associazioni dei commercianti sono                
designati dalle rispettive associazioni di categoria.                           
3. I componenti di cui alle lettere c) e d), sono nominati dal                  
Direttore generale competente in materia di agricoltura.                        
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i rappresentanti              
delle Province e delle Comunita' Montane interessate, in relazione ai           
programmi di coltivazione oggetto di esame.                                     
5. Il Comitato e' organo consultivo che svolge i compiti previsti               
dalla presente legge ed esprime i pareri sulle problematiche inerenti           
il settore sementiero che gli vengono sottoposte.                               
6. Il Comitato puo' essere costituito purche' siano stati designati             
almeno la meta' dei componenti.                                                 
7. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un collaboratore               
regionale della Direzione competente in materia di agricoltura.                 
8. Il Comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato              
entro trenta giorni dalla sua costituzione.                                     
9. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri a                
carico dell'Amministrazione regionale.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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