LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Art. 4
Comitato tecnico-scientifico
1. Con atto del Direttore generale competente in materia di
agricoltura e' costituito un Comitato tecnico-scientifico sulla
produzione di sementi di piante allogame e non allogame, cosi'
composto:
a) il Responsabile del Servizio regionale competente in materia, o
suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE);
c) due esperti scientifici nel settore della moltiplicazione e della
sperimentazione delle sementi;
d) un esperto del settore fitosanitario;
e) tre rappresentanti delle ditte sementiere che operano nella
regione;
f) tre rappresentanti delle associazioni di produttori sementi;
g) un rappresentante delle associazioni di commercianti di sementi.
2. I rappresentanti delle ditte sementiere, delle associazioni dei
produttori di sementi e delle associazioni dei commercianti sono
designati dalle rispettive associazioni di categoria.
3. I componenti di cui alle lettere c) e d), sono nominati dal
Direttore generale competente in materia di agricoltura.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i rappresentanti
delle Province e delle Comunita' Montane interessate, in relazione ai
programmi di coltivazione oggetto di esame.
5. Il Comitato e' organo consultivo che svolge i compiti previsti
dalla presente legge ed esprime i pareri sulle problematiche inerenti
il settore sementiero che gli vengono sottoposte.
6. Il Comitato puo' essere costituito purche' siano stati designati
almeno la meta' dei componenti.
7. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un collaboratore
regionale della Direzione competente in materia di agricoltura.
8. Il Comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato
entro trenta giorni dalla sua costituzione.
9. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri a
carico dell'Amministrazione regionale.