LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Art. 3
Compiti della Regione
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sentito il parere del Comitato di cui all'art.
4 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, individua
le specie di piante allogame e non allogame oggetto della presente
legge.
2. Il dirigente regionale competente:
a) individua, nell'ambito delle specie di cui al comma 1, le relative
sottospecie, i gruppi di varieta' e le varieta' cui si applica la
presente legge;
b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a
tal fine le distanze minime;
c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di
coltivazione e i relativi consuntivi.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui
all'art. 4, puo' stabilire la creazione di aree di pre-uso e
l'ammissione nelle stesse della presenza di varieta', gruppi di
varieta' o sottospecie che non godono del diritto di pre-uso. Essa
stabilisce altresi' le priorita' nel caso in cui la presenza
contemporanea di diverse specie, sottospecie, varieta' e gruppi di
varieta' possa causare danni alla produzione sementiera locale.
4. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui
all'art. 4, puo' deliberare l'istituzione, per un periodo di tempo
determinato, di zone chiuse delimitate e racchiudenti nel loro
perimetro un territorio privo di soluzioni di continuita' per piante
di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per
ragioni genetiche e sanitarie.
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 e'
pubblicata nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni nel cui
territorio e' ricompresa la zona chiusa; dalla data di pubblicazione
e' fatto obbligo a chiunque di rispettarla.