REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

          Art. 3                                                                
Compiti della Regione                                                           
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore             
della presente legge, sentito il parere del Comitato di cui all'art.            
4 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, individua             
le specie di piante allogame e non allogame oggetto della presente              
legge.                                                                          
2. Il dirigente regionale competente:                                           
a) individua, nell'ambito delle specie di cui al comma 1, le relative           
sottospecie, i gruppi di varieta' e le varieta' cui si applica la               
presente legge;                                                                 
b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a           
tal fine le distanze minime;                                                    
c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di                       
coltivazione e i relativi consuntivi.                                           
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui                   
all'art. 4, puo' stabilire la creazione di aree di pre-uso e                    
l'ammissione nelle stesse della presenza di varieta', gruppi di                 
varieta' o sottospecie che non godono del diritto di pre-uso. Essa              
stabilisce altresi' le priorita' nel caso in cui la presenza                    
contemporanea di diverse specie, sottospecie, varieta' e gruppi di              
varieta' possa causare danni alla produzione sementiera locale.                 
4. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui                   
all'art. 4, puo' deliberare l'istituzione, per un periodo di tempo              
determinato, di zone chiuse delimitate e racchiudenti nel loro                  
perimetro un territorio privo di soluzioni di continuita' per piante            
di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per             
ragioni genetiche e sanitarie.                                                  
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 e'                 
pubblicata nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni nel cui                   
territorio e' ricompresa la zona chiusa; dalla data di pubblicazione            
e' fatto obbligo a chiunque di rispettarla.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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