REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11

RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

          Art. 3                                                                
1. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono              
classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 36               
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato ed integrato.                
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a concessione e               
comportano la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di           
urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione. In             
luogo della cessione delle aree per opere di urbanizzazione e'                  
ammessa la monetizzazione delle stesse.                                         
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al reperimento             
degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all'art. 41 sexies              
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed              
integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 4.                                
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47                      
concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:                        
"Art. 36 - Zone culturali ambientali - Zone territoriali omogenee A             
Sono considerate zone omogenee A le parti del territorio di cui                 
all'art. 13, quarto comma, zona A, della presente legge.                        
Vanno comunque compresi nelle zone culturali ambientali:                        
1) gli insediamenti storici uniti senza soluzione di continuita' con            
l'espansione urbana; essi riguardano, oltre al nucleo originario, gli           
organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non                 
contigui;                                                                       
2) gli insediamenti storici isolati ovvero iscritti in perimetri                
murati o comunque definiti.                                                     
La disciplina particolareggiata del Piano regolatore generale per le            
zone omogenee A e' articolata per unita' minime di intervento, unita'           
edilizie e categorie o sottocategorie di massima articolate secondo             
le indicazioni del presente articolo e individuate graficamente.                
I piani di attuazione del Piano regolatore generale di cui ai punti             
1), 2), 4) e 5) dell'art. 18 recepiscono e specificano tale                     
disciplina particolareggiata.                                                   
Le unita' minime di intervento possono comprendere, in ragione della            
loro complessita' tipologica, una o piu' unita' edilizie.                       
Per le unita' minime di intervento e' prescritta la presentazione di            
un progetto unitario, a cui di norma fara' riferimento un'unica                 
concessione.                                                                    
Con l'approvazione del progetto unitario puo' essere consentita                 
l'approvazione di un programma di intervento articolato in fasi                 
ciascuna soggetta a specifica concessione.                                      
Entro il perimetro dell'unita' minima di intervento possono                     
coesistere una o piu' categorie di intervento di cui ai successivi              
commi.                                                                          
Di norma i perimetri delle unita' minime di intervento debbono essere           
contigui e le unita' disposte senza soluzione di continuita' entro il           
perimetro della zona territoriale omogenea A.                                   
Per ogni unita' di intervento va prevista la destinazione d'uso                 
tenendo conto del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5 -              
della presente legge e del piano di sviluppo e adeguamento della rete           
distributiva di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426. Le                       
destinazioni d'uso compatibili possono essere specificate per il                
piano-terra e gli altri piani, compresi nelle unita' minime di                  
intervento.                                                                     
Ogni unita' edilizia comprendente edifici e aree scoperte di                    
pertinenza, viene individuata attraverso la classificazione                     
tipologica e attuata secondo le seguenti categorie di intervento.               
A1) - Restauro scientifico                                                      
Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unita' edilizie            
che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano                      
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o                   
artistici.                                                                      
Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme                 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,               
formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione             
valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato              
alle intrinseche caratteristiche.                                               
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle               
parti alterate, e cioe':                                                        
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;                    
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;                           
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente              
crollate o demolite;                                                            
- la conservazione o il ripristino dell'impianto                                
distributivo-organizzativo regionale;                                           
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli           
altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i                  
chiostri;                                                                       
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili             
senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi                  
strutturali:                                                                    
- murature portanti sia interne che esterne;                                    
- solai e volte;                                                                
- scale;                                                                        
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;                       
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue                     
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;               
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari                 
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.                 
A2) - Restauro e risanamento conservativo                                       
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano             
le unita' edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che,              
pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici,              
costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio                          
dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla             
formazione dell'ambiente storico antico, sia perche' significativi              
dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli                
ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o            
per altre caratteristiche morfologiche.                                         
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli            
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la                    
funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel                 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali                       
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi                
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il                  
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,              
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti               
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei                 
all'organismo edilizio.                                                         
I tipi di intervento della categoria A2 restauro o risanamento                  
conservativo sono specificati all'interno di sottocategorie.                    
1) - Restauro e risanamento conservativo tipo A                                 
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo A                 
riguardano le unita' edilizie il cui stato di conservazione consente            
di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica               
dell'edificio e permette il suo completo recupero.                              
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne           
il ripristino dei valori originali, mediante:                                   
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su                 
questi ultimi sono consentite parziali modifiche purche' non venga              
alterata l'unitarieta' del prospetto e siano salvaguardati gli                  
elementi di particolare valore stilistico;                                      
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui            
vi siano elementi di documentata importanza;                                    
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili,             
senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:                
- murature portanti sia interne che esterne;                                    
- solai e volte;                                                                
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;                       
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue                     
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;               
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari                 
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.                 
2) - Restauro e risanamento conservativo di tipo B                              
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B                    
riguardano le unita' edilizie in mediocre stato di conservazione ed             
in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che               
fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.                
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:                     
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; sui                
questi ultimi sono ammesse nuove aperture purche' non venga alterata            
l'unitarieta' del prospetto;                                                    
- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti                 
adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le              
quote delle finestre e della linea di gronda;                                   
b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a                 
larghe parti dell'edificio;                                                     
c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue            
dell'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;              
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari                
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.                 
3) - Ripristino tipologico                                                      
Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unita' edilizie           
fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nella categoria            
A1 di cui e' possibile reperire adeguata documentazione della loro              
organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre               
unita' edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area                
culturale.                                                                      
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:                     
- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi             
quali androni, blocchi scale, portici;                                          
- il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei                 
rapporti fra unita' edilizie preesistenti ed aree scoperte quali                
corti, chiostri;                                                                
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio,            
quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali            
e particolari elementi di finitura.                                             
4) - Demolizione                                                                
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli                
elementi incongrui inseriti nelle unita' edilizie, quali                        
superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura               
dell'insediamento storico. La loro demolizione concorre all'opera di            
risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato           
ed a verde pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5)            
dell'art. 13 della presente legge.                                              
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:                     
- la demolizione dei corpi edilizi incongrui e l'esecuzione di opere            
esterne.                                                                        
5) - Recupero e risanamento delle aree libere                                   
Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano           
le aree e gli spazi liberi di pertinenza delle unita' edilizie nel              
loro insieme ed esterne ad esse e di rilevante importanza come                  
documento dei trascorsi storici dell'insediamento.                              
L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale,           
delle aree destinate a verde pubblico di cui al piano dei servizi               
previsto al punto 5) dell'art. 13 della presente legge.                         
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici                
mediante:                                                                       
- l'eliminazione di opere incongrue esistenti e l'esecuzione di opere           
capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale formale delle             
aree e degli spazi liberi.                                                      
A3) - Ristrutturazione edilizia                                                 
Gli interventi riguardano le unita' edilizie che non presentano                 
alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili           
con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.                       
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a                 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di            
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in                
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il                    
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi                     
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi             
elementi e di impianti senza aumento del volume e delle altezze                 
preesistenti.                                                                   
I tipi di intervento della categoria A3 Ristrutturazione edilizia               
sono specificati all'interno di sottocategorie.                                 
1) Ristrutturazione                                                             
Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unita' edilizie con            
elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel             
loro assetto e nella loro configurazione originaria.                            
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici                   
mediante:                                                                       
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le              
parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare            
valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata                 
l'unitarieta' dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;              
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti               
originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare                 
valore stilistico;                                                              
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il                 
riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonche'           
dei servizi;                                                                    
- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Il Piano regolatore              
generale puo' altresi' prevedere la quota di parcheggi fissata                  
dall'art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.                                 
2) Ripristino edilizio                                                          
Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi gia'                 
edificati e ora completamente demoliti dei quali non e' possibile               
reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i              
quali e' necessario ricostituire la compagine edilizia originaria.              
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) la ricostruzione di un nuovo intervento nel rispetto degli                   
allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato 1,                
prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della Legge 6             
agosto 1967, n. 765 e la cessione o monetizzazione di uno standard di           
parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie               
utile.                                                                          
A4) - Ristrutturazione urbanistica                                              
Gli interventi riguardano le unita' minime di intervento, contenenti            
unita' edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica           
del tessuto urbanistico.                                                        
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a            
sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso mediante           
un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la                       
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete                 
stradale ognuno risultante in contrasto con le caratteristiche                  
dell'impianto urbano ed edilizio originario.                                    
Il tipo di intervento prevede:                                                  
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici                
mediante:                                                                       
- la demolizione e costruzione, sulla base di parametri                         
planivolumetrici specificati nelle planimetrie di piano, ricavati               
dall'organizzazione morfologica e tipologica originaria e con una               
densita' fondiaria in ogni caso non superiore a 5 mc/mq e comunque              
non superiore al 50% della densita' fondiaria media nella zona;                 
- il rispetto dell'art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 765 e la               
cessione gratuita di uno standard di parcheggio pubblico non                    
inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie utile all'atto della                  
concessione.                                                                    
I medesimi criteri si applicano agli interventi per l'edilizia                  
economica e popolare, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle           
aree libere di cui al secondo comma del precedente articolo 35 nel              
caso in cui non si applichi il ripristino tipologico e rinnovo di cui           
al punto A2) del presente articolo.                                             
Il Piano regolatore generale puo', in ogni altra parte del territorio           
estranea alla zona omogenea A, individuare gli edifici e i complessi            
edilizi di interesse culturale, storico-artistico ambientale,                   
dettando la relativa disciplina particolareggiata secondo le                    
categorie di intervento A1 e A2 del presente articolo, delimitando le           
eventuali aree verdi di pertinenza o comunque gli spazi liberi                  
circostanti di rispetto non edificabili e definendo le destinazioni             
d'uso.                                                                          
Negli strumenti urbanistici vigenti, non adeguati alle disposizioni             
del presente articolo, sono ammessi gli interventi di cui ai                    
precedenti punti A1) e A2) nonche' di cui agli articoli 42 e 43 della           
presente legge; interventi diversi sono ammessi solo mediante Piani             
di recupero, Piani particolareggiati pubblici e Piani per l'edilizia            
economica e popolare di cui alla presente legge che dettino la                  
disciplina particolareggiata di cui ai commi precedenti.                        
Le norme del presente articolo costituiscono i criteri metodologici             
di cui all'articolo 2 - comma primo - della L.R. 7 gennaio 1974, n.             
2.                                                                              
Il Consiglio regionale potra' modificare ed integrare i suddetti                
criteri con gli atti normativi in cui al precedente articolo 4, punto           
3, della presente legge.".                                                      
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150             
concernente Legge urbanistica, e' il seguente:                                  
"Art. 41 sexies                                                                 
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle                 
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per                 
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10              
metri cubi di costruzione.".                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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