REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 42

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

          Art. 3                                                                
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per             
gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma            
2 dell'art. 31 dello Statuto regionale.                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 28 dicembre 1998  ANTONIO LA FORGIA                                    
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
(omissis)                                                                       
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarate urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
(omissis)".                                                                     
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 31                                                                        
(omissis)                                                                       
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.                      
(omissis)".                                                                     
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1999 del 9 novembre 1998; oggetto consiliare n. 4517 (VI                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 1998;                          
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 270 in data 4 dicembre 1998;                                         
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 13/II.3 del            
23 novembre 1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in            
aula del consigliere Giovanelli;                                                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre                
1998, atto n. 151/98;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2309/4.1.27/C.G.              
del 22 dicembre 1998.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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