LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Art. 2
Obblighi dei produttori sementieri
e dei coltivatori-moltiplicatori
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio
che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante
allogame e non allogame individuate dalla Giunta regionale,
presentano alla Regione un programma di coltivazione.
2. La coltivazione in proprio e' consentita solo per l'autoconsumo.
3. La Regione, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4,
decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione entro
quaranta giorni dalla loro presentazione. Copia del provvedimento e'
trasmessa ai presentatori e alle Province e alle Comunita' Montane
interessate.
4. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio
presentano altresi' un consuntivo di coltivazione alla Regione ed
agli Enti territorialmente competenti.