REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11

RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

          Art. 2                                                                
1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i                 
limiti per il recupero a fini abitativi, negli edifici destinati in             
prevalenza a residenza, dei sottotetti esistenti alla data di entrata           
in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dei                  
seguenti parametri:                                                             
a) l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti ad                    
abitazione, ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti                
delle Comunita' Montane ai sensi della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, e            
di m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi,                      
disimpegni, bagni e ripostigli. L'altezza utile media e' calcolata              
dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza             
superi m. 1,80 per la superficie utile relativa;                                
b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.               
2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei                  
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze             
di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenze delle falde. Il            
regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e           
ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici,                 
ambientali e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento.                    
3. Il regolamento edilizio puo' determinare tipologie edilizie per le           
quali e' precluso il recupero a fini abitativi dei sottotetti.                  
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concerne Ordinamento delle Comunita'              
Montane e disposizioni a favore della montagna.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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