LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11
RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Art. 2
1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i
limiti per il recupero a fini abitativi, negli edifici destinati in
prevalenza a residenza, dei sottotetti esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dei
seguenti parametri:
a) l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti ad
abitazione, ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti
delle Comunita' Montane ai sensi della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, e
di m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi,
disimpegni, bagni e ripostigli. L'altezza utile media e' calcolata
dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza
superi m. 1,80 per la superficie utile relativa;
b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze
di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenze delle falde. Il
regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e
ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici,
ambientali e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento.
3. Il regolamento edilizio puo' determinare tipologie edilizie per le
quali e' precluso il recupero a fini abitativi dei sottotetti.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concerne Ordinamento delle Comunita'
Montane e disposizioni a favore della montagna.