LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Obblighi dei produttori sementieri e dei
coltivatori-moltiplicatori
Art. 3 - Compiti della Regione
Art. 4 - Comitato tecnico-scientifico
Art. 5 - Organi di vigilanza
Art. 6 - Vigilanza e controllo
Art. 7 - Sanzioni amministrative
Art. 8 - Abrogazioni
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina la coltivazione delle piante delle
principali specie allogame e non allogame, individuate dalla delibera
della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, al fine di:
a) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle
suddette coltivazioni;
b) favorire l'espansione delle colture da seme;
c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione
delle fitopatie.
NOTA AL TITOLO
La L.R. 6 luglio 1977, n. 30 concerneva Norme per la produzione di
sementi di piante allogame.