REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 42

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1999

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ai sensi del comma 4              
dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina           
della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e successive                   
modifiche, ad  esercitare provvisoriamente, fino al momento                     
dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il             
30 aprile 1999, a norma del comma 3 dell'art. 49 dello Statuto, il              
Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999, secondo gli stati           
di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione             
per l'esercizio finanziario 1998 come modificato dai provvedimenti di           
variazione adottati nel corso dell'anno 1998, in ragione di 1/12                
dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di                   
esercizio provvisorio.                                                          
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 22 - Esercizio provvisorio                                                
(omissis)                                                                       
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al                  
Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato                 
ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio e'                 
autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.                          
(omissis)".                                                                     
2) Il testo del comma 3 dell'art. 49 dello Statuto, e' il seguente:             
"Art. 49                                                                        
(omissis)                                                                       
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se             
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro            
mesi.                                                                           
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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