REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1 giugno 1998, n. 214

Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1 del DL 496/93, convertito con modificazioni dalla Legge 61/94 e dell'art. 25, comma 1 della L.R. 44/95 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna)

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
composta dai signori: dott. Renato Granata, Presidente - prof.                  
Giuliano Vassalli, giudice - prof. Francesco Guizzi, giudice - prof.            
Cesare Mirabelli, giudice - avv. Massimo Vari, giudice - dott. Cesare           
Ruperto, giudice - dott. Riccardo Chieppa, giudice - prof. Valerio              
Onida, giudice - prof. Carlo Mezzanotte, giudice - avv. Fernanda                
Contri, giudice - prof. Guido Neppi Modona, giudice - prof. Piero               
Alberto Capotosti, giudice - prof. Annibale Marini, giudice                     
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del           
DL 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla                          
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia            
nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla Legge 21           
gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della Legge regionale             
dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei                 
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), promosso con            
ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal TAR per l'Emilia-Romagna,               
Sezione staccata di Parma, iscritta al n. 461 del Registro ordinanze            
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30,              
prima serie speciale, dell'anno 1997.                                           
Visto l'atto di costituzione di Allevato Francesco ed altra, nonche'            
l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;                              
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore               
Valerio Onida;udito l'avvocato Franco G. Scoca per Allevato Francesco           
ed altra.                                                                       
RITENUTO IN FATTO                                                               
1. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,                  
Sezione di Parma, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1997, pervenuta            
a questa Corte il 17 giugno 1997, ha sollevato questione di                     
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97               
della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, del DL 4 dicembre 1993, n.            
496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli                  
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione               
dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge             
21 gennaio 1994, n. 61, nonche' dell'art. 25, comma 1, della Legge              
regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione           
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la            
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna).                         
La prima disposizione stabilisce che le Regioni istituiscono le                 
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, "attribuendo ad              
esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il                     
personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione             
finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione, nonche' il                  
personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi                
delle Unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui                     
all'articolo 1", cioe' alle attivita' tecnico-scientifiche per la               
protezione dell'ambiente demandate all'Agenzia nazionale e alle                 
Agenzie regionali di nuova istituzione. La disposizione impugnata               
della L.R. n. 44 del 1995 stabilisce a sua volta che "sono assegnate            
all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in                 
essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e               
biotossicologici dei PMP (Presidi multizonali di prevenzione),                  
indicate nell'Allegato 2", nel quale si elencano le dotazioni                   
organiche dei PMP all'1 gennaio 1994, da ripartire tra ARPA e Aziende           
Unita' sanitarie locali.                                                        
Il Tribunale remittente premette che i provvedimenti impugnati, di              
assegnazione e trasferimento del ricorrente dall'Azienda Unita'                 
sanitaria locale presso cui prestava servizio, in qualita' di                   
dirigente sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e                
microbiologia, all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente,           
appaiono conformi all'art. 25 della L.R. n. 44 del 1995, che prevede            
l'assegnazione all'ARPA delle intere dotazioni organiche del settore            
biotossicologico dei soppressi Presidi multizonali di prevenzione,              
senza possibilita' di alcuna valutazione in sede amministrativa delle           
funzioni gia' svolte dal relativo personale, e senza che si possano             
trarre indicazioni diverse dall'art. 3 del DL n. 496 del 1993                   
(introdotto dalla Legge di conversione n. 61 del 1994), che pure                
prevede una indiscriminata attribuzione alle Agenzie regionali del              
personale dei PMP. Proprio questa conclusione induce il giudice a quo           
a sollevare sia, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale            
di detto art. 3 del DL  n.496 del 1993, sia, in accoglimento                    
dell'istanza del ricorrente (ma senza riferimento al parametro                  
dell'art. 117 Cost., invocato invece dal ricorrente), analoga                   
questione relativamente all'art. 25 della L.R. n. 44 del 1995.                  
Il remittente ricorda che con la Legge 23 dicembre 1978,  n.833,                
furono attribuite alle Unita' sanitarie locali funzioni in materia di           
igiene e sanita' pubblica nonche' di salvaguardia dell'igiene                   
dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, e fu prevista la istituzione              
dei Presidi multizonali di prevenzione; che in relazione a cio' la              
legislazione dell'Emilia-Romagna aveva previsto una articolazione               
operativa dei predetti Presidi in quattro settori di attivita', fra i           
quali quello biotossicologico svolgeva attivita' a prevalente                   
carattere igienico-sanitario, e solo marginalmente a carattere                  
ambientale; che l'art. 7 del DLgs n. 502 del 1992 ha previsto la                
istituzione dei Dipartimenti di prevenzione delle Unita' sanitarie              
locali, ai quali attribuisce le funzioni in materia di igiene e                 
sanita' pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,             
igiene degli alimenti, sanita' animale; che, a seguito del referendum           
svoltosi nel giugno 1993, sono state abrogate le disposizioni che               
affidavano alle Unita' sanitarie locali i controlli ambientali, dopo            
di che il legislatore nazionale, con il DL  n.496 del 1993, ha                  
affidato questa materia alla Agenzia nazionale e a quelle regionali             
per la protezione dell'ambiente, restando ferme le competenze delle             
Unita' sanitarie locali in materia di igiene e sanita' pubblica,                
igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro,            
servizi veterinari.                                                             
Secondo il giudice a quo, l'art. 3 del DL n. 496 del 1993 sarebbe               
incorso in una contraddizione, disponendo l'attribuzione alle agenzie           
regionali del personale dei Presidi multizonali, senza distinguere              
fra addetti alle attivita' trasferite e addetti ad attivita' rimaste            
di competenza delle Unita' sanitarie locali, e precisamente dei                 
Dipartimenti di prevenzione costituiti presso queste ultime. Nella              
stessa contraddizione sarebbe incorso l'art. 25 della L.R. n. 44 del            
1995, che, nonostante il riparto delle competenze fra Agenzia                   
regionale e Dipartimenti di prevenzione, ha disposto l'assegnazione             
all'ARPA di tutto il personale del settore biotossicologico dei                 
Presidi multizonali.                                                            
Il remittente denuncia la "mancanza di simmetria tra funzioni e                 
personale oggetto di trasferimento", che non sembrerebbe "rispondere            
a criteri di logica e razionalita'". Infatti si avrebbe una identica            
disciplina per situazioni di servizio del tutto differenziate quanto            
a funzioni esercitate e a correlati profili professionali; una                  
parallela mancanza di considerazione della inscindibilita' del nesso            
fra profili professionali e contenuti nelle funzioni da attribuire,             
tenuto conto che la valorizzazione delle professionalita' risponde              
sia ad esigenze di buon andamento degli uffici che ad esigenze di               
tutela del lavoro; una immotivata sottrazione al Servizio sanitario             
nazionale di dotazioni di personale adibito a compiti ad esso                   
spettanti, sottrazione non coerente con il principio di buona                   
organizzazione degli uffici. Tali aspetti di illogicita'                        
integrerebbero i profili di violazione degli artt. 3, 35 e 97 della             
Costituzione.                                                                   
2. Si sono costituiti, con unico atto, il ricorrente e una                      
associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio principale,                 
chiedendo l'accoglimento della proposta questione di legittimita'               
costituzionale.                                                                 
Le parti ricordano che il personale, gia' appartenente al reparto               
medico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, poi                   
confluito nei Presidi multizonali di prevenzione delle Unita'                   
sanitarie locali, e denominato settore biotossicologico, ha sempre              
svolto prevalentemente attivita' igienico-sanitaria e solo                      
marginalmente attivita' di tipo ambientale; e condividono le censure            
mosse dal Tribunale remittente, sostenendo che la legge nazionale, se           
ha inteso trasferire alle Agenzie regionali tutto il personale dei              
soppressi Presidi multizonali, incorre in illogicita' e introduce una           
ingiusta disparita' di trattamento, poiche' il personale, in                    
particolare quello medico con competenze in igiene e sanita'                    
pubblica, che non svolgeva in modo prevalente attivita' di carattere            
ambientale, avrebbe dovuto rimanere presso i Dipartimenti di                    
prevenzione delle Unita' sanitarie locali. A loro volta sarebbero               
illogiche, contraddittorie, e produrrebbero una disparita' di                   
trattamento, le norme della legge regionale che hanno assegnato                 
all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche e il               
personale del settore biotossicologico dei Presidi multizonali, pur             
essendo le competenze in materia di igiene e sanita' pubblica rimaste           
in capo ai Dipartimenti di prevenzione delle Unita' sanitarie locali.           
Le parti richiamano poi la disciplina dettata dalla Legge della                 
Regione Toscana 18 aprile 1995, n. 66, che avrebbe fatto ricorso ad             
una soluzione di compromesso per superare la contraddittorieta' della           
legge statale, in particolare prevedendo l'assegnazione all'Agenzia             
regionale del solo 50% del personale del settore biotossicologico dei           
Presidi multizonali, il trasferimento di altro personale delle Unita'           
sanitarie locali solo quando avesse svolto in via esclusiva o                   
prevalente compiti rientranti nelle competenze della nuova agenzia,             
e, per altro personale, la dipendenza solo funzionale dall'agenzia              
limitatamente allo svolgimento dei compiti che comportano                       
integrazioni operative con il Dipartimento provinciale dell'Agenzia             
medesima.                                                                       
3. Non vi e' intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ha           
invece spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale                 
dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia dichiarata                  
infondata. Nelle deduzioni presentate con separato atto,                        
l'interveniente sostiene anzitutto che il giudice a quo avrebbe                 
erroneamente interpretato l'art. 25, comma 1, della L.R. n. 44 del              
1995 ritenendo che con esso sarebbe stata disposta la indiscriminata            
assegnazione all'Agenzia di tutto il personale del settore                      
biotossicologico. Ad avviso del Presidente della Regione, mentre                
l'art. 13 della legge regionale prevede in via generale                         
l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA del personale             
dei Presidi multizonali di prevenzione adibito alle attivita' e ai              
compiti assegnati all'ARPA stessa, dunque ripartendo il personale in            
relazione alle esigenze organizzative, cosi' come viste dal                     
legislatore regionale, l'art. 25 disporrebbe solo in via transitoria            
l'assegnazione all'ARPA di una parte delle dotazioni organiche dei              
Presidi multizonali, ripartite dunque fra Unita' sanitaria locale e             
Agenzia in coerenza con l'assegnazione a quest'ultima di una parte              
delle funzioni dei Presidi, e non gia' l'assegnazione in via                    
permanente all'ARPA di tutto il personale del settore                           
biotossicologico.                                                               
In secondo luogo, l'interveniente sostiene che, anche se la questione           
stesse nei termini prospettati dal giudice a quo, essa sarebbe                  
ugualmente infondata: dovendosi modificare l'assetto organizzativo              
preesistente al referendum del 1993 - nel quale, mentre in ogni                 
Unita' sanitaria locale vi era un settore competente per la materia             
dell'igiene e salute pubblica, solo presso alcune Unita' sanitarie              
locali vi erano i Presidi multizonali di prevenzione, svolgenti                 
compiti non per la singola Unita' sanitaria locale, ma per una vasta            
area subregionale - il legislatore statale e regionale ben poteva               
fare la scelta di impiegare, per la costituzione del nuovo organismo            
competente in materia ambientale, le componenti ritenute piu'                   
opportune, o anche le intere dotazioni, dei preesistenti Presidi                
multizonali. Ne' si e' attribuito all'Agenzia personale dotato di               
competenze estranee ed inutilizzabili per l'Agenzia medesima: onde la           
censura di violazione dell'art. 97 della Costituzione si rivelerebbe            
in sostanza una petizione di principio.                                         
Si tratterebbe di una scelta discrezionale, non irrazionale, del                
legislatore in ordine alla preferibile utilizzazione delle risorse a            
disposizione della pubblica Amministrazione.                                    
Essendo infondato il profilo relativo all'art. 97 della Costituzione,           
risulterebbe estraneo alla questione il riferimento all'art. 3; e               
quanto all'art. 35, la censura sarebbe priva di fondamento, in quanto           
la riconduzione delle risorse proprie delle specialita'                         
biotossicologiche agli strumenti di tutela dell'ambiente non                    
mortificherebbe in alcun modo la professionalita' degli operatori,              
indirizzata anzi ad una finalita' di tutela sociale particolarmente             
essenziale ed elevata.                                                          
CONSIDERATO IN DIRITTO                                                          
1. La questione sollevata, sostanzialmente unica, investe sia la                
norma statale contenuta nell'art. 3, comma 1, del DL 4 dicembre 1993,           
n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli               
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione               
dell'ambiente), come convertito dalla Legge 21 gennaio 1964, n. 61,             
sia la norma contenuta nell'art. 25, comma 1, della Legge regionale             
dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei                 
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna): la prima, in            
quanto prevede l'attribuzione, con legge regionale, alle Aziende                
regionali per la protezione dell'ambiente del personale dei Presidi             
multizonali di prevenzione, gia' istituiti ai sensi dell'art. 22                
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; la seconda, in quanto dispone             
l'assegnazione all'Agenzia della Regione Emilia-Romagna, fin dalla              
sua costituzione, delle dotazioni organiche, in essere al 1 gennaio             
1994, del settore biotossicologico dei Presidi multizonali di                   
prevenzione.                                                                    
Entrambe le disposizioni sarebbero viziate per la "mancanza di                  
simmetria" tra funzioni trasferite all'Agenzia regionale per la                 
prevenzione e l'ambiente e personale attribuito alla stessa, essendo            
stato trasferito il personale dei Presidi multizonali di prevenzione,           
in particolare del settore biotossicologico degli stessi, senza                 
distinguere fra addetti alle attivita' trasferite e addetti in                  
prevalenza ad attivita' rimaste di competenza del Servizio sanitario            
nazionale, e precisamente dei Dipartimenti di prevenzione delle                 
Unita' sanitarie locali, istituiti a norma dell'art. 7 del DLgs n.              
502 del 1992. Con cio' risulterebbero violati l'art. 3 della                    
Costituzione, per il trattamento con identica disciplina di                     
situazioni differenziate quanto a funzioni esercitate; l'art. 35, per           
la mancata considerazione del nesso fra profili professionali e                 
contenuti delle funzioni; l'art. 97, per la immotivata sottrazione al           
Servizio sanitario nazionale di personale adibito a compiti propri              
del Servizio medesimo.                                                          
2. La questione e' infondata.                                                   
La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale aveva                      
concentrato nelle strutture di detto Servizio le funzioni di                    
prevenzione, comprese quelle rivolte all'obiettivo della promozione e           
della salvaguardia "della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente                
naturale di vita e di lavoro" (art. 2, primo comma, numero 5),                  
consistenti nella identificazione ed eliminazione "delle cause degli            
inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo" (art. 2,                  
secondo comma, lettera h). In questo quadro, aveva previsto fra                 
l'altro la istituzione presso talune Unita' sanitarie locali,                   
individuate dalla legge regionale, di "presidi e servizi multizonali            
per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la                    
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie                         
professionali" (art. 22, primo comma, lettera a); e il trasferimento            
al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle Unita'               
sanitarie locali, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature dei           
laboratori di igiene e profilassi, gia' appartenenti alle Province              
(art. 66, primo comma, lettera a), nonche' il passaggio nei ruoli               
nominativi del Servizio sanitario del relativo personale (art. 68,              
primo comma).                                                                   
In coerenza con tali disposizioni, la Legge regionale                           
dell'Emilia-Romagna 7 settembre 1981, n. 33, nel disciplinare                   
l'articolazione dei Presidi multizonali di prevenzione in quattro               
settori, aveva previsto che il settore biotossicologico svolgesse               
"specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attivita'           
di prevenzione e di controllo" relativa, fra l'altro, "all'igiene               
ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica"              
(art. 4, quinto comma).                                                         
A seguito dell'esito abrogativo del referendum indetto con DPR 25               
febbraio 1993, e tendente precisamente a sottrarre alle strutture del           
Servizio sanitario nazionale le funzioni di controllo ambientale,               
risultarono soppresse le parti della Legge n. 833 del 1978 che                  
riferivano al Servizio sanitario i compiti di tutela dell'igiene                
ambientale e di accertamento ed eliminazione dei fattori di                     
deterioramento degli "ambienti di vita", nonche', specificamente, la            
disposizione che includeva fra i beni e le attrezzature destinati               
alle Unita' sanitarie locali quelli degli ex Laboratori provinciali             
di igiene e profilassi (cfr. art. 1, comma 1, del DPR 5 giugno 1993,            
n. 177, di dichiarazione del risultato abrogativo del referendum).              
Considerato tale esito abrogativo, e nel dichiarato intento di                  
"evitare soluzioni di continuita' in materia di controlli ambientali"           
(cfr. le premesse del provvedimento governativo), il DL 4 dicembre              
1993, n. 496, interamente riformulato dalla Legge di conversione 21             
gennaio 1994, n. 61, ha previsto la istituzione dell'Agenzia                    
nazionale per la protezione dell'ambiente e delle corrispondenti                
agenzie regionali, destinate a svolgere le attivita' (rispettivamente           
di interesse nazionale e di interesse regionale)                                
"tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche           
per la protezione dell'ambiente" (cfr. art. 1 e art. 3, con                     
riferimento all'art. 1); e in particolare ha stabilito che le leggi             
regionali istitutive delle Agenzie regionali attribuissero ad esse o            
alle loro articolazioni territoriali "le funzioni, il personale, i              
beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria              
dei Presidi multizonali di prevenzione", nonche' "il personale,                 
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei Servizi delle Unita'              
sanitarie locali adibiti alle attivita'" rientranti nei compiti delle           
agenzie (art. 3, comma 1, primo periodo).                                       
Tale disegno organizzativo si inquadra nella scelta di affidare alle            
Regioni la "organica ricomposizione in capo alle Province delle                 
funzioni amministrative in materia ambientale" di cui all'art. 14               
della Legge n. 142 del 1990 (art. 2, comma 1); le Agenzie regionali a           
loro volta devono essere organizzate "in settori tecnici                        
corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in               
Dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali"            
(art. 3, comma 3), e "le strutture tecniche provinciali" dell'Agenzia           
regionale "sono poste alle dipendenze funzionali delle Province,                
secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate             
con le Regioni" (art. 2, comma 2). Solo in via transitoria, "al fine            
di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela              
ambientale", fu previsto che i Presidi multizonali di prevenzione               
continuassero a svolgere, fino all'emanazione delle leggi regionali             
istitutive delle agenzie, le attivita' tecniche esercitate, a                   
supporto degli Enti pubblici istituzionalmente competenti (art. 5); a           
loro volta le Province, in attesa delle leggi regionali, avrebbero              
esercitato le funzioni amministrative di autorizzazione e di                    
controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente "avvalendosi            
dei Presidi multizonali di prevenzione e dei competenti Servizi delle           
Unita' sanitarie locali" (art. 2, comma 3).                                     
palese, e non irragionevole, la logica cui tali previsioni si                   
ispirano: muovendo dalla scelta, effettuata dal referendum, di                  
scorporare le funzioni di controllo ambientale da quelle di                     
prevenzione gia' affidate alle Unita' sanitarie locali, e nella                 
consapevolezza che le attivita' tecniche, come le analisi di                    
laboratorio, potevano essere, e di fatto erano, svolte promiscuamente           
al servizio sia dei controlli ambientali, sia dei controlli                     
propriamente sanitari, che restavano invece di competenza delle                 
strutture del Servizio sanitario nazionale, il legislatore statale ha           
voluto evitare che si producesse a livello locale una duplicazione di           
strutture tecniche o uno smembramento di quelle esistenti, con                  
relativo aggravio di personale e di spesa (infatti le Agenzie                   
regionali debbono essere istituite "senza oneri aggiuntivi per le               
Regioni": art. 3, comma 2, primo periodo). Cosi' si e' disposto il              
passaggio ai nuovi organismi, ma con dipendenza funzionale dalle                
Province per quanto riguarda le articolazioni di livello                        
corrispondente, delle principali strutture tecniche preesistenti a              
livello locale, vale a dire gli ex Laboratori provinciali di igiene e           
profilassi, poi confluiti nei Presidi multizonali di prevenzione, e             
conseguentemente il passaggio alle Agenzie regionali del relativo               
personale.                                                                      
Ne' si e' trascurata l'esigenza di non sguarnire di supporti tecnici            
le strutture del Servizio sanitario nazionale, tuttora competenti per           
i controlli di tipo sanitario (e cosi' sull'igiene degli alimenti o             
dei luoghi di lavoro): si e' prevista infatti, come si e' detto,                
l'organizzazione delle Agenzie regionali "in settori tecnici                    
corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in               
dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali",           
al fine, fra l'altro, "di coordinamento con l'attivita' di                      
prevenzione sanitaria" (art. 3, comma 3); si e' affidato alle Regioni           
il compito di definire l'organizzazione e la dotazione tecnica, di              
personale e finanziaria delle Agenzie, "con l'osservanza, per quanto            
riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute                      
nell'articolo 7 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502" (che ha previsto i           
Dipartimenti di prevenzione delle Unita' sanitarie locali, cui sono             
attribuiti i compiti relativi ai controlli sanitari), e di fissare              
"le modalita' di integrazione e di coordinamento che evitino                    
sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con i servizi delle Unita'           
sanitarie locali" (art. 3, comma 4).                                            
3. La Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 44 del 1995, emanata in            
attuazione dell'art. 3 del DL n. 496 del 1993, ha seguito a sua volta           
la logica che si e' visto inerire alle scelte del legislatore                   
nazionale, sviluppandone e specificandone coerentemente le                      
previsioni.                                                                     
Essa ha disciplinato le funzioni dell'Agenzia regionale per la                  
prevenzione e l'ambiente (ARPA) in conformita' ai principi della                
legge statale (art. 5), configurandola piu' precisamente come "ente             
strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle           
funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli               
ambientali, nonche' all'erogazione di prestazioni analitiche di                 
rilievo sia ambientale sia sanitario" (art. 4, comma 1); ha                     
conseguentemente soppresso i Presidi multizonali di prevenzione (art.           
24, comma 1), prevedendo l'assegnazione e il successivo trasferimento           
all'Agenzia "del personale, dei beni, del patrimonio, delle                     
attrezzature, della relativa dotazione finanziaria" dei presidi                 
medesimi, nonche' dei servizi delle Unita' sanitarie locali adibiti             
alle attivita' e ai compiti assegnati all'Agenzia (art. 13, comma 1),           
sulla base di un preciso "riparto delle competenze gia' delle Unita'            
sanitarie locali in materia di prevenzione collettiva e controlli               
ambientali tra Aziende Unita' sanitarie locali e ARPA", indicato                
nell'Allegato 1. In tale riparto, mentre le funzioni di controllo               
sanitario spettano alle Unita' sanitarie locali, all'ARPA e' passata,           
oltre alle competenze in materia di prevenzione e controllo                     
ambientale, grandi rischi industriali, inquinamento acustico negli              
ambienti di vita, la "rete laboratoristica per la tutela                        
dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanita' pubblica":            
e' dunque chiaramente previsto che la rete di laboratori, lungi                 
dall'essere smembrata e ripartita, sia trasferita all'Agenzia,                  
mantenendo intatti i suoi compiti tecnici.                                      
Particolare cura pone la legge regionale nel disciplinare le                    
modalita' di coordinamento e cooperazione fra ARPA e altri enti                 
istituzionali operanti in materie affini o connesse, e in particolare           
le modalita' di svolgimento da parte dell'ARPA di attivita' tecniche            
al servizio proprio delle Unita' sanitarie locali, competenti in tema           
di controlli sanitari.                                                          
Si e' gia' detto che l'Agenzia e' configurata come organismo                    
preposto, fra l'altro, "all'erogazione di prestazioni analitiche di             
rilievo sia ambientale sia sanitario" (art. 4, comma 1).                        
Coerentemente, si prevede che l'Agenzia assicuri ai Dipartimenti di             
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali "attivita' di                 
consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di             
apposite convenzioni ed accordi di programma" (art. 3, comma 2), e              
che le Unita' sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi              
con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attivita' inerenti               
alle proprie funzioni istituzionali (art. 3, comma 5).                          
Si precisa che "l'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende            
Unita' sanitarie locali svolgono le proprie attivita' in maniera                
coordinata e integrata", e che "le strutture laboratoristiche ed                
operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto                            
tecnico-specialistico nei confronti sia degli enti locali sia delle             
Aziende Unita' sanitarie locali" (art. 4, comma 4).                             
Si stabilisce che i servizi in cui si organizzano (oltre che in                 
dipartimenti tecnici) le Sezioni provinciali dell'ARPA "sono                    
articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti           
delle Aziende Unita' sanitarie locali" (art. 15, comma 5), e che                
l'assetto organizzativo dell'Agenzia deve essere tale che siano                 
"comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attivita'           
analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e            
vigilanza degli Enti locali e delle Aziende Unita' sanitarie locali"            
(art. 15, comma 8).                                                             
Proprio al fine di "garantire il necessario coordinamento tecnico               
delle attivita' delle Sezioni provinciali dell'ARPA", fra l'altro,              
"con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie               
locali", e' costituito un Comitato provinciale di coordinamento, di             
cui fanno parte i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle            
Aziende Unita' sanitarie locali della provincia (art. 16, commi 1 e             
2).                                                                             
Ancora, si ribadisce che l'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle           
Aziende Unita' sanitarie locali "esercitano in modo integrato e                 
coordinato le funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di              
prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia                 
sanitaria", stabilendo che, per un esercizio coordinato e integrato             
delle funzioni e per evitare "sovrapposizioni e disfunzioni", le                
Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle             
Unita' sanitarie locali "istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi           
di lavoro permanenti sulle principali attivita' di comune interesse"            
(art. 17, commi 1 e 4).                                                         
Sono dunque perfettamente coerenti con il descritto assetto                     
organizzativo, nel cui ambito i laboratori dei soppressi Presidi                
multizonali di prevenzione sono trasferiti alla neo-istituita                   
Agenzia, conservando peraltro  i loro compiti, da svolgere, oltre che           
al servizio delle funzioni proprie dell'Agenzia medesima, anche di              
quelle di altri enti e in particolare delle Unita' sanitarie locali,            
le disposizioni dell'art. 25 della legge regionale, che prevedono               
l'assegnazione all'ARPA, fin dalla sua costituzione, delle "dotazioni           
organiche in essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici,           
fisici e biotossicologici dei PMP" (comma 1), con esclusione cioe'              
delle sole dotazioni del settore impiantistico-antinfortunistico; e             
l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA, fin dalla sua            
costituzione, del personale degli indicati settori dei presidi                  
stessi.                                                                         
4. Nell'ambito dell'indicata logica di riorganizzazione degli                   
apparati e di integrazione delle funzioni, diretta fra l'altro ad               
evitare duplicazioni di strutture tecniche - logica non in contrasto,           
ma anzi conforme al principio di buon andamento dell'Amministrazione            
di cui all'art. 97 della Costituzione -, deve riconoscersi la piena             
discrezionalita' del legislatore nel definire i criteri per la                  
collocazione delle strutture tecniche presso i soggetti                         
amministrativi competenti, e per la ripartizione e l'assegnazione del           
relativo personale.                                                             
Le considerazioni ora svolte valgono altresi' a smentire che le                 
disposizioni denunciate siano in contrasto con l'art. 3 della                   
Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto               
quello della lamentata disparita' di trattamento.                               
Quanto infine alla lamentata violazione dell'art. 35, bastera', per             
escluderla, osservare che il rispetto della professionalita' degli              
addetti alle strutture tecniche non e' certo contraddetto dal loro              
trasferimento, che consegue alla nuova collocazione delle strutture             
stesse, quando resti ferma, come nel caso, la tipologia generale                
delle prestazioni richieste a tali strutture, anche se le medesime              
prestazioni vengano svolte al servizio di funzioni amministrative di            
controllo facenti ora capo, parzialmente, ad enti diversi da quelli             
di precedente appartenenza del personale.                                       
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale                
dell'art. 3, comma 1, del DL 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni              
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione           
della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), come                  
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994,            
n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della Legge regionale                           
dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995,  n.44 (Riorganizzazione dei                 
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), sollevata, in           
riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale             
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con            
l'ordinanza indicata in epigrafe.                                               
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo            
della Consulta, l'1 giugno 1998.                                                
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Renato Granata  Valerio Onida                                                   
CANCELLIERE                                                                     
M.R. Fruscella                                                                  
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 1998.                                    
IL CANCELLIERE                                                                  
M.R. Fruscella                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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