REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1998, n. 381

L.R. 29/92 - Approvazione, per l'anno 1998 e seguenti, dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale e per il miele

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 10 luglio 1992, n. 29 avente per oggetto "Valorizzazione              
dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche           
rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori";                       
- la L.R. 24 aprile 1995, n. 51, avente per oggetto "Modifiche ed               
integrazioni alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente                       
ôValorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna                 
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei               
consumatori'";                                                                  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 29 agosto 1996,           
avente per oggetto "Modifiche nella disciplina per l'uso del marchio            
collettivo ôQualita' controllata - Produzione integrata rispettosa              
dell'ambiente e della salute - Emilia-Romagna - Italia' della Regione           
Emilia-Romagna", esecutiva, ed in particolare l'art. 4 dell'allegato            
parte integrante e sostanziale;                                                 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 140 dell'11 febbraio               
1997, avente per oggetto "Approvazione del disciplinare di produzione           
integrata del miele", esecutiva;                                                
- la deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 18 marzo 1997,             
avente per oggetto "Approvazione dei disciplinari di produzione                 
integrata per il settore vegetale", esecutiva;                                  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1690 del 23 settembre              
1997, avente per oggetto "L.R. 29/92, art. 7 - Definizione dei                  
criteri e delle modalita' per l'applicazione delle sanzioni per                 
inadempienze relative all'uso del marchio collettivo ôQualita'                  
controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della             
salute - Emilia-Romagna - Italia'", esecutiva;                                  
richiamata la propria deliberazione n. 1989, in data 4 novembre 1997,           
con la quale si e' provveduto ad affidare al CRPV Soc. coop. a rl               
l'incarico di formulare e/o aggiornare, fra gli altri, i disciplinari           
di produzione integrata per i seguenti raggruppamenti di colture:               
- orticole;                                                                     
- frutticole;                                                                   
- erbacee;                                                                      
- vite;                                                                         
dato atto che le proposte di disciplinari di produzione integrata per           
gli anni 1998 e seguenti per i settori suddetti sono state acquisite            
agli atti dell'Assessorato competente in materia di agricoltura al              
numero di protocollo 5940/8, nella data del 18 febbraio 1998;                   
considerato, per quanto riguarda il disciplinare relativo al miele:             
- che con nota prot. n. 42886/VET del 17 ottobre 1997 il Servizio               
Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna                
consiglia ai Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali           
regionali, per efficacia e caratteristiche favorevoli nei confronti             
dei residui, l'uso dell'acido ossalico nella profilassi della                   
varroasi;                                                                       
- che, inoltre, l'applicazione di detto disciplinare nella campagna             
1997/98 rende opportuni alcuni aggiustamenti di forma al testo del              
disciplinare stesso;                                                            
- che sulle modifiche da apportare in data 18 febbraio 1998 il                  
Comitato consultivo regionale per l'apicoltura previsto dall'art. 3             
della L.R. 35/88 si e' espresso favorevolmente;                                 
- che il testo coordinato del disciplinare di produzione integrata              
del miele e' stato acquisito agli atti della Direzione generale                 
Agricoltura al n. 10236/7 di protocollo in data 17 marzo 1998;                  
preso atto che, ai sensi del punto C) del dispositivo della citata              
deliberazione 1690/97, contestualmente all'approvazione di nuovi                
disciplinari di produzione integrata o di aggiornamenti a quelli in             
vigore, devono essere definite le relative tipologie di infrazione;             
atteso, per quanto concerne il disciplinare relativo ai funghi:                 
- che resta in vigore il disciplinare approvato con la citata                   
delibera 363/97;                                                                
- che, tuttavia, l'individuazione della gravita' delle infrazioni               
stabilita con il presente atto deve intendersi operante anche                   
relativamente ai funghi;                                                        
viste le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995, e n.             
1898, in data 22 ottobre 1997, entrambe esecutive;                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario                
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla              
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata                  
deliberazione 2541/95;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 29/92, i              
disciplinari di produzione integrata da applicare negli anni 1998 e             
seguenti per i raggruppamenti di colture e produzioni di seguito                
indicati, acquisiti agli atti di ufficio dell'Assessorato Agricoltura           
al numero di protocollo 5940/8, in data 18 febbraio 1998:                       
- orticole;                                                                     
- frutticole;                                                                   
- erbacee;                                                                      
- vite;                                                                         
B) di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 29/92, il             
disciplinare di produzione integrata da applicare negli anni 1998 e             
seguenti per il miele, acquisito agli atti della Direzione generale             
Agricoltura al n. 10236/7 di protocollo in data 17 marzo 1998;                  
C) di dare atto che, nel rispetto di quanto indicato al punto C) del            
disposto della deliberazione 1690/97, con riferimento ai disciplinari           
di produzione integrata oggetto della presente deliberazione ai fini            
della valorizzazione della produzione tramite il marchio QC, le                 
violazioni vengono divise in gravi e lievi secondo gli elenchi                  
allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla presente                   
deliberazione;                                                                  
D) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
                                                                                
ALLEGATO A                                                                      
                                                                                
Definizione della gravita' delle infrazioni relative ai disciplinari            
di produzione integrata (DPI) e al regolamento d'uso del marchio "QC"           
per le colture e produzioni orticole, frutticole, vite, erbacee,                
funghi                                                                          
                                                                                
Infrazioni lievi                                                                
                                                                                
 1) Schede di registrazione dati aziendali non aggiornate.                      
 2) Mancato rispetto, entro il 5% della quota indicata dai DPI, della           
percentuale di lotti fitosanitari sottoposti ad analisi per residui             
di fitofarmaci.                                                                 
 3) Distribuzione di unita' di fertilizzanti, calcolate sul totale              
annuale, superiore di non oltre il 10% ai quantitativi ammessi.                 
 4) Volumi di irrigazione superiori di non oltre il 20% a quelli                
consentiti dai DPI.                                                             
 5) In pre-raccolta, per melo, pero, pesco e susino, esecuzione di              
uno o due trattamenti antiparassitari non ammessi dai DPI.                      
 6) Distribuzione di dosi di diserbanti superiori di non oltre il 10%           
rispetto ai quantitativi ammessi dai DPI.                                       
 7) Mancato rispetto, entro il 10% dei valori fissati dal DPI, degli            
indici di maturazione e di altri standard qualitativi.                          
 8) Mancato rispetto, entro il 5% dei valori richiesti, delle norme             
comuni di qualita'.                                                             
 9) Marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto               
dalla normativa regionale.                                                      
10) Altre non conformita' non indicate fra le gravi.                            
                                                                                
Infrazioni gravi                                                                
                                                                                
 1) Schede di registrazione dei dati aziendali assenti o non                    
compilate in una o piu' parti, in assenza di registrazioni                      
sostitutive.                                                                    
 2) Assenza del piano di concimazione (quando richiesto nella parte             
speciale dei DPI).                                                              
 3) Mancata esecuzione totale o parziale delle analisi di laboratorio           
(analisi del terreno, sui residui di fitofarmaci, qualitative,                  
microbiologiche) o di altre azioni previste per l'autocontrollo.                
 4) Mancato rispetto, oltre il 5% della quota indicata dai DPI, della           
percentuale di lotti fitosanitari sottoposti ad analisi per residui             
di fitofarmaci.                                                                 
 5) Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle successioni.              
 6) Distribuzione di unita' di fertilizzanti, calcolate sul totale              
annuale, superiore di oltre il 10% ai quantitativi ammessi.                     
 7) Volumi di irrigazione superiori al 20% di quelli consentiti.                
 8) In pre-raccolta, per melo, pero, pesco e susino, esecuzione di              
oltre due trattamenti antiparassitari non ammessi dai DPI; per tutte            
le altre colture, effettuazione di uno o piu' trattamenti non                   
conformi ai DPI.                                                                
 9) Impiego di principi attivi diserbanti non ammessi dai DPI e                 
distribuzione di principi attivi diserbanti consentiti in dosi                  
superiori del 10% rispetto ai limiti ammessi dai DPI.                           
10) Mancato rispetto dei tempi di carenza dei presidi sanitari.                 
11) In post-raccolta, adozione di principi attivi e di tecniche non             
ammessi dai DPI.                                                                
12) Mancato rispetto delle norme relative alla identificazione e                
gestione delle partite e dei lotti.                                             
13) Mancato rispetto, oltre il 10% dei valori fissati dal DPI, degli            
indici di maturazione e di altri standard qualitativi;                          
14) Mancato rispetto, oltre il 5% dei valori richiesti, delle norme             
comuni di qualita'.                                                             
15) Mancato rispetto delle norme relative al confezionamento                    
(prodotti freschi) e all'etichettatura (prodotti trasformati).                  
ALLEGATO B                                                                      
Definizione della gravita' delle infrazioni relative al disciplinare            
di produzione integrata (DPI) e al regolamento d'uso del marchio "QC"           
per il miele                                                                    
Infrazioni lievi                                                                
1) Scheda di attivita' di produzione non aggiornata.                            
2) Scheda di rilevamento ambientale non aggiornata.                             
3) Altre registrazioni previste non aggiornate.                                 
4) Mancato rispetto delle prescrizioni relative: - al materiale di              
costruzione e manutenzione dell'arnia; - ai tempi di nutrizione                 
invernale delle famiglie; - alle caratteristiche dei melari; - alle             
modalita' e ai mezzi impiegati per le ispezioni dell'alveare per                
quanto riguarda l'utilizzo di sostanze non chimiche.                            
5) Marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto                
dalla normativa regionale.                                                      
6) Altre non conformita' non indicate fra le infrazioni gravi.                  
Infrazioni gravi                                                                
1) Documentazione di autocontrollo assente, incompleta o con                    
indicazioni/registrazioni errate.                                               
2) In presenza di prodotto, mancata esecuzione delle analisi di                 
laboratorio previste.                                                           
3) Utilizzo di arnia diversa dal tipo razionale a favi mobili.                  
4) Impiego di idrolizzato di amido.                                             
5) Utilizzo di sostanze chimiche repellenti per l'ispezione                     
dell'alveare.                                                                   
6) Mancato rispetto delle prescrizioni relative: - all'ubicazione               
dell'apiario e alle distanze; - alla conservazione dei favi; - al               
rinnovo della cera del nido; - alla disinfezione delle arnie; - alla            
difesa sanitaria dell'alveare; - all'allontanamento delle api per               
l'asportazione dei melari; - alla smelatura; - all'invasettamento e             
alla conservazione in magazzino; - alle caratteristiche dei locali di           
lavorazione del prodotto; - alle caratteristiche del prodotto; - alle           
indicazioni da riportare sulle etichette; - all'identificazione delle           
partite omogenee.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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