DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1998, n. 381
L.R. 29/92 - Approvazione, per l'anno 1998 e seguenti, dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale e per il miele
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 10 luglio 1992, n. 29 avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche
rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori";
- la L.R. 24 aprile 1995, n. 51, avente per oggetto "Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente
ôValorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei
consumatori'";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 29 agosto 1996,
avente per oggetto "Modifiche nella disciplina per l'uso del marchio
collettivo ôQualita' controllata - Produzione integrata rispettosa
dell'ambiente e della salute - Emilia-Romagna - Italia' della Regione
Emilia-Romagna", esecutiva, ed in particolare l'art. 4 dell'allegato
parte integrante e sostanziale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 140 dell'11 febbraio
1997, avente per oggetto "Approvazione del disciplinare di produzione
integrata del miele", esecutiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 18 marzo 1997,
avente per oggetto "Approvazione dei disciplinari di produzione
integrata per il settore vegetale", esecutiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1690 del 23 settembre
1997, avente per oggetto "L.R. 29/92, art. 7 - Definizione dei
criteri e delle modalita' per l'applicazione delle sanzioni per
inadempienze relative all'uso del marchio collettivo ôQualita'
controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della
salute - Emilia-Romagna - Italia'", esecutiva;
richiamata la propria deliberazione n. 1989, in data 4 novembre 1997,
con la quale si e' provveduto ad affidare al CRPV Soc. coop. a rl
l'incarico di formulare e/o aggiornare, fra gli altri, i disciplinari
di produzione integrata per i seguenti raggruppamenti di colture:
- orticole;
- frutticole;
- erbacee;
- vite;
dato atto che le proposte di disciplinari di produzione integrata per
gli anni 1998 e seguenti per i settori suddetti sono state acquisite
agli atti dell'Assessorato competente in materia di agricoltura al
numero di protocollo 5940/8, nella data del 18 febbraio 1998;
considerato, per quanto riguarda il disciplinare relativo al miele:
- che con nota prot. n. 42886/VET del 17 ottobre 1997 il Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna
consiglia ai Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali
regionali, per efficacia e caratteristiche favorevoli nei confronti
dei residui, l'uso dell'acido ossalico nella profilassi della
varroasi;
- che, inoltre, l'applicazione di detto disciplinare nella campagna
1997/98 rende opportuni alcuni aggiustamenti di forma al testo del
disciplinare stesso;
- che sulle modifiche da apportare in data 18 febbraio 1998 il
Comitato consultivo regionale per l'apicoltura previsto dall'art. 3
della L.R. 35/88 si e' espresso favorevolmente;
- che il testo coordinato del disciplinare di produzione integrata
del miele e' stato acquisito agli atti della Direzione generale
Agricoltura al n. 10236/7 di protocollo in data 17 marzo 1998;
preso atto che, ai sensi del punto C) del dispositivo della citata
deliberazione 1690/97, contestualmente all'approvazione di nuovi
disciplinari di produzione integrata o di aggiornamenti a quelli in
vigore, devono essere definite le relative tipologie di infrazione;
atteso, per quanto concerne il disciplinare relativo ai funghi:
- che resta in vigore il disciplinare approvato con la citata
delibera 363/97;
- che, tuttavia, l'individuazione della gravita' delle infrazioni
stabilita con il presente atto deve intendersi operante anche
relativamente ai funghi;
viste le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995, e n.
1898, in data 22 ottobre 1997, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 29/92, i
disciplinari di produzione integrata da applicare negli anni 1998 e
seguenti per i raggruppamenti di colture e produzioni di seguito
indicati, acquisiti agli atti di ufficio dell'Assessorato Agricoltura
al numero di protocollo 5940/8, in data 18 febbraio 1998:
- orticole;
- frutticole;
- erbacee;
- vite;
B) di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 29/92, il
disciplinare di produzione integrata da applicare negli anni 1998 e
seguenti per il miele, acquisito agli atti della Direzione generale
Agricoltura al n. 10236/7 di protocollo in data 17 marzo 1998;
C) di dare atto che, nel rispetto di quanto indicato al punto C) del
disposto della deliberazione 1690/97, con riferimento ai disciplinari
di produzione integrata oggetto della presente deliberazione ai fini
della valorizzazione della produzione tramite il marchio QC, le
violazioni vengono divise in gravi e lievi secondo gli elenchi
allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla presente
deliberazione;
D) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Definizione della gravita' delle infrazioni relative ai disciplinari
di produzione integrata (DPI) e al regolamento d'uso del marchio "QC"
per le colture e produzioni orticole, frutticole, vite, erbacee,
funghi
Infrazioni lievi
1) Schede di registrazione dati aziendali non aggiornate.
2) Mancato rispetto, entro il 5% della quota indicata dai DPI, della
percentuale di lotti fitosanitari sottoposti ad analisi per residui
di fitofarmaci.
3) Distribuzione di unita' di fertilizzanti, calcolate sul totale
annuale, superiore di non oltre il 10% ai quantitativi ammessi.
4) Volumi di irrigazione superiori di non oltre il 20% a quelli
consentiti dai DPI.
5) In pre-raccolta, per melo, pero, pesco e susino, esecuzione di
uno o due trattamenti antiparassitari non ammessi dai DPI.
6) Distribuzione di dosi di diserbanti superiori di non oltre il 10%
rispetto ai quantitativi ammessi dai DPI.
7) Mancato rispetto, entro il 10% dei valori fissati dal DPI, degli
indici di maturazione e di altri standard qualitativi.
8) Mancato rispetto, entro il 5% dei valori richiesti, delle norme
comuni di qualita'.
9) Marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale.
10) Altre non conformita' non indicate fra le gravi.
Infrazioni gravi
1) Schede di registrazione dei dati aziendali assenti o non
compilate in una o piu' parti, in assenza di registrazioni
sostitutive.
2) Assenza del piano di concimazione (quando richiesto nella parte
speciale dei DPI).
3) Mancata esecuzione totale o parziale delle analisi di laboratorio
(analisi del terreno, sui residui di fitofarmaci, qualitative,
microbiologiche) o di altre azioni previste per l'autocontrollo.
4) Mancato rispetto, oltre il 5% della quota indicata dai DPI, della
percentuale di lotti fitosanitari sottoposti ad analisi per residui
di fitofarmaci.
5) Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle successioni.
6) Distribuzione di unita' di fertilizzanti, calcolate sul totale
annuale, superiore di oltre il 10% ai quantitativi ammessi.
7) Volumi di irrigazione superiori al 20% di quelli consentiti.
8) In pre-raccolta, per melo, pero, pesco e susino, esecuzione di
oltre due trattamenti antiparassitari non ammessi dai DPI; per tutte
le altre colture, effettuazione di uno o piu' trattamenti non
conformi ai DPI.
9) Impiego di principi attivi diserbanti non ammessi dai DPI e
distribuzione di principi attivi diserbanti consentiti in dosi
superiori del 10% rispetto ai limiti ammessi dai DPI.
10) Mancato rispetto dei tempi di carenza dei presidi sanitari.
11) In post-raccolta, adozione di principi attivi e di tecniche non
ammessi dai DPI.
12) Mancato rispetto delle norme relative alla identificazione e
gestione delle partite e dei lotti.
13) Mancato rispetto, oltre il 10% dei valori fissati dal DPI, degli
indici di maturazione e di altri standard qualitativi;
14) Mancato rispetto, oltre il 5% dei valori richiesti, delle norme
comuni di qualita'.
15) Mancato rispetto delle norme relative al confezionamento
(prodotti freschi) e all'etichettatura (prodotti trasformati).
ALLEGATO B
Definizione della gravita' delle infrazioni relative al disciplinare
di produzione integrata (DPI) e al regolamento d'uso del marchio "QC"
per il miele
Infrazioni lievi
1) Scheda di attivita' di produzione non aggiornata.
2) Scheda di rilevamento ambientale non aggiornata.
3) Altre registrazioni previste non aggiornate.
4) Mancato rispetto delle prescrizioni relative: - al materiale di
costruzione e manutenzione dell'arnia; - ai tempi di nutrizione
invernale delle famiglie; - alle caratteristiche dei melari; - alle
modalita' e ai mezzi impiegati per le ispezioni dell'alveare per
quanto riguarda l'utilizzo di sostanze non chimiche.
5) Marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale.
6) Altre non conformita' non indicate fra le infrazioni gravi.
Infrazioni gravi
1) Documentazione di autocontrollo assente, incompleta o con
indicazioni/registrazioni errate.
2) In presenza di prodotto, mancata esecuzione delle analisi di
laboratorio previste.
3) Utilizzo di arnia diversa dal tipo razionale a favi mobili.
4) Impiego di idrolizzato di amido.
5) Utilizzo di sostanze chimiche repellenti per l'ispezione
dell'alveare.
6) Mancato rispetto delle prescrizioni relative: - all'ubicazione
dell'apiario e alle distanze; - alla conservazione dei favi; - al
rinnovo della cera del nido; - alla disinfezione delle arnie; - alla
difesa sanitaria dell'alveare; - all'allontanamento delle api per
l'asportazione dei melari; - alla smelatura; - all'invasettamento e
alla conservazione in magazzino; - alle caratteristiche dei locali di
lavorazione del prodotto; - alle caratteristiche del prodotto; - alle
indicazioni da riportare sulle etichette; - all'identificazione delle
partite omogenee.