REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 12 marzo 1998, n. 67

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio")

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
composta dai signori: dott. Renato Granata, Presidente - prof.                  
Giuliano Vassalli - prof. Francesco Guizzi - prof. Cesare Mirabelli -           
prof. Fernando Santosuosso - avv. Massimo Vari - dott. Cesare Ruperto           
- dott. Riccardo Chieppa - prof. Gustavo Zagrebelsky - prof. Valerio            
Onida - prof. Carlo Mezzanotte - avv. Fernanda Contri - prof. Guido             
Neppi Modona - prof. Piero Alberto Capotosti - prof. Annibale Marini,           
giudici                                                                         
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nel giudizio di legittimita' costituzionale della Legge della Regione           
Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25                 
gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con ordinanza               
emessa il 17 ottobre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per            
l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Comitato bolognese "Scuola            
e Costituzione" ed altre contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta             
al n. 574 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta               
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno               
1997.                                                                           
Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e                 
Costituzione" ed altre nonche' gli atti di intervento della                     
FISM-Federazione italiana scuole materne ed altra e della Regione               
Emilia-Romagna;                                                                 
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il Giudice relatore            
Cesare Ruperto;                                                                 
uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani, Sergio                 
Panunzio, Federico Sorrentino, Corrado Mauceri e Maria Virgilio per             
il Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" ed altre, Giovanni                
Giacobbe, Nicola Picardi, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro per la            
FISM-Federazione italiana scuole materne ed altra e gli avvocati                
Giandomenico Falcon e Giulio Correale per la Regione Emilia-Romagna.            
Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna - adito dal Comitato                   
bolognese "Scuola e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista,           
dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e dalla                    
Comunita' Ebraica di Bologna, per l'annullamento della delibera con             
cui il Consiglio regionale aveva dettato i criteri di assegnazione              
dei contributi ai Comuni per l'attivazione di un sistema pubblico               
integrato della scuola dell'infanzia - ha, con ordinanza emessa il 17           
ottobre 1996 (pervenuta alla Corte il 28 luglio 1997), sollevato, in            
relazione agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo,             
Cost., questione di legittimita' costituzionale della Legge della               
Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52, nel suo complesso "a              
causa dello stretto legame intercorrente tra le norme della stessa,             
ciascuna inautonoma senza l'altra";                                             
che il giudice a quo, richiamata la sentenza parziale pronunciata in            
pari data (17 ottobre 1996) - con cui, dopo aver dichiarato                     
inammissibili tutte le doglianze dei ricorrenti, ad esclusione di               
tre, aveva accolto quella relativa all'avvenuta ripartizione di fondi           
anche in favore di Comuni che non avevano stipulato le relative                 
convenzioni -, motiva la rilevanza della questione solo affermando              
che le denunciate norme "costituiscono elemento dirimente della                 
controversia, favorevolmente decisa in data odierna soltanto in                 
relazione ad un limitato aspetto";                                              
che, secondo il TAR, la scuola materna costituirebbe il grado                   
preparatorio dell'istruzione elementare e svolgerebbe un ruolo                  
formativo della personalita' infantile ed educativo, proponendosi la            
diffusione della scuola stessa senza squilibri e diseguaglianze sul             
territorio nazionale: per cui, proprio in ragione di tale diffusione,           
il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, nel riordinare l'intero             
sistema scolastico di istruzione e formazione, avrebbe individuato              
tale settore come primo campo di sperimentazione di iniziative ed               
azioni specifiche da assumersi da parte della Giunta, cosi'                     
ricomprendendolo "a pieno titolo" nel settore scolastico;                       
che, infatti, la denunciata legge, in armonia con la risoluzione                
della Giunta, prevederebbe: a) all'art. 2, la realizzazione di un               
sistema integrato di scuola dell'infanzia secondo una logica di                 
coordinamento fra le diverse offerte educative; b) all'art. 3, il               
sostegno finanziario ai Comuni che attivino convenzioni finalizzate             
alla qualificazione e al sostegno delle scuole dell'infanzia gestite            
da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro;            
c) all'art. 4, un fondo per la promozione delle convenzioni fra                 
Comuni e scuole dell'infanzia private; d) all'art. 5, la ripartizione           
del fondo stesso fra i Comuni che abbiano stipulato le convenzioni              
con scuole dell'infanzia private nelle quali siano previsti oneri a             
carico dei Comuni per contributi di spesa corrente e di investimento;           
che dunque l'obiettivo della legge - stante anche la modificazione              
del titolo in "Diritto allo studio e qualificazione del sistema                 
integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia" - si                     
rivolgerebbe alla parte formativa ed educativa del bambino,                     
riguardando quindi la materia dell'istruzione; materia che, ex art.             
33, comma primo, Cost., e' affidata allo Stato, mentre alle Regioni             
l'art. 117, comma primo, Cost., sulla base dei criteri enunciati                
dall'art. 34, commi terzo e quarto, Cost., attribuisce il diverso               
compito di legiferare nella materia dell'assistenza scolastica, salva           
la competenza legislativa nelle materie dell'istruzione artigiana e             
professionale;                                                                  
che, oltre ai succitati articoli, risulterebbe violato anche l'art.             
33, comma terzo, Cost., secondo il quale gli enti privati possono               
istituire scuole senza oneri a carico del bilancio pubblico; e al               
riguardo il TAR sottolinea (senza peraltro indicare l'art. 33, comma            
primo, Cost. in dispositivo) che ogni contribuzione pubblica, ove               
rivolta direttamente al funzionamento ed alla gestione della scuola,            
contiene il rischio di un'ingerenza sull'organizzazione della scuola,           
con pregiudizio della liberta' di insegnamento;                                 
che davanti a questa Corte si e' costituito il Presidente della                 
Giunta regionale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilita' o, in            
subordine, di non fondatezza della questione;                                   
che ha depositato memoria d'intervento, concludendo allo stesso modo,           
anche la FISM (Federazione italiana scuole materne), sia nella sua              
dimensione nazionale sia nell'articolazione regionale costituita                
dalla Federazione dell'Emilia-Romagna, in qualita' di firmataria del            
protocollo d'intesa con la Regione, nel quale si individua lo                   
schema-tipo di convenzione per la costituzione del sistema integrato;           
che si sono altresi' costituite le parti ricorrenti nel giudizio a              
quo, insistendo per la dichiarazione dell'illegittimita'                        
costituzionale della denunciata legge;                                          
che tutte le parti hanno depositato, nell'imminenza dell'udienza,               
ampie ed articolate memorie a sostegno dei rispettivi assunti e                 
conclusioni.                                                                    
Considerato che, in via preliminare, va dichiarato ammissibile                  
l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole materne) nella             
dimensione nazionale e nell'articolazione periferica costituita dalla           
Federazione Emilia-Romagna, in quanto le rispettive posizioni sono              
suscettibili di restare direttamente incise dall'esito del giudizio             
(cfr. sentenza n. 421 del 1995), in quanto tale giudizio ha evidenti            
riflessi su atti riferentesi a convenzioni specifiche tra i Comuni              
cui vengono assegnati i contributi e gli enti gestori delle scuole              
dell'infanzia rappresentati, com'e' pacifico, dalla stessa FISM                 
(anche attraverso la sottoscrizione del protocollo d'intesa che                 
individua lo schema-tipo di convenzione);                                       
che, sempre in via preliminare, va effettuata, come di seguito, la              
necessaria verifica dei requisiti d'ammissibilita' della sollevata              
questione, segnatamente della rilevanza, il cui difetto e' stato                
dalle parti eccepito;                                                           
che il rimettente ha denunciato la L.R. n. 52 del 1995 nel suo                  
complesso sottolineando, con condivisibile giudizio, lo "stretto                
legame intercorrente tra le norme della stessa"; e dunque la censura            
d'incostituzionalita' presenta carattere unitario, per cui non e'               
consentita la scissione di essa attraverso il frazionamento dei                 
possibili diversi profili applicativi;                                          
che con sentenza - coeva all'ordinanza di rimessione - d'accoglimento           
di parte del ricorso per violazione della stessa legge, il giudice a            
quo ha gia' fatto applicazione di quest'ultima ravvisando,                      
nell'ammissione ai contributi anche di Comuni che non abbiano                   
stipulato convenzioni, un motivo d'illegittimita' dell'atto impugnato           
dai ricorrenti;                                                                 
che, oltre a pronunciare come sopra nel merito, egli ha anche                   
dichiarato l'inammissibilita' del ricorso per la parte connessa alle            
determinazioni d'interesse della FISM, non essendo stata questa                 
chiamata a partecipare a quel giudizio; inammissibilita' che, senza             
alcuna spiegazione, non e' stata dichiarata anche in relazione ai               
motivi di ricorso fondati sulla dedotta illegittimita' derivata                 
dall'asserita incostituzionalita' della legge regionale;                        
che, pertanto, ai fini della motivazione sulla rilevanza, il giudice            
a quo avrebbe dovuto dar conto del fatto che non si fosse ormai                 
esaurito il suo potere decisorio, rimanendo come unico oggetto del              
giudizio a quo le questioni di legittimita' costituzionale sollevate            
dai ricorrenti; e cio' tanto piu' in quanto questi avevano                      
prospettato i dubbi di costituzionalita' in logica subordinazione               
all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta conforme a legge;           
che, viceversa, il rimettente si e' limitato ad affermare in modo               
apodittico, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, la                 
rilevanza della sollevata questione, il cui accoglimento peraltro               
finirebbe col rendere inutiliter data la sentenza ch'egli ha gia'               
come sopra pronunciato in riconoscimento di un interesse legittimo              
fatto valere dai ricorrenti;                                                    
che, quindi, la proposta questione e' manifestamente inammissibile.             
Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87 e           
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla            
Corte costituzionale.                                                           
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di                       
legittimita' costituzionale della Legge della Regione Emilia-Romagna            
24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6             
"Diritto allo studio"), sollevata dal Tribunale amministrativo                  
regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 33, commi             
secondo e terzo, e 117, comma primo, della Costituzione, con                    
l'ordinanza in epigrafe.                                                        
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 12 marzo 1998.                                               
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Renato Granata  Cesare Ruperto                                                  
CANCELLIERE                                                                     
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 1998.                                     
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA                                                  
Di Paola                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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