DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2549
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Parma, relativamente all'anno 1996
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104
del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n.
1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.
Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 362;
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;
rilevato che per i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,
Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno,
Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontevivo, Fornovo di Taro,
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti,
Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma,
Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza,
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna,
Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo,
Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, la vigente pianta
organica soddisfa le esigenze della popolazione residente nei comuni
stessi;
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria
locale e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che il Comune di Fontanellato, con popolazione di n.
6.124 abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha richiesto l'istituzione
di una terza sede farmaceutica da ubicare in frazione Parola;
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non
sussistono i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge
362/91 ne' possono considerarsi sussistenti i presupposti previsti
dall'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, tali da costituire
adeguata e congrua motivazione all'atto costitutivo della sede
farmaceutica;
considerato che il Comune di Medesano, con popolazione di n. 8.457
abitanti e n. 3 farmacie, ha richiesto l'istituzione di una quarta
sede farmaceutica da ubicare in frazione Ramiola;
ritenuta non accoglibile tale richiesta, in quanto non sussistono ne'
i requisiti demografici previsti di cui all'art. 1 della Legge
362/91, ne' i presupposti di cui all'art. 104 del TU leggi sanitarie
1265/34, come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91, con
riferimento alla situazione topografica ed alle condizioni di
viabilita';
considerato che il Comune di Torrile con popolazione di n.5.352
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha chiesto l'istituzione di una
seconda sede farmaceutica da ubicare nel capoluogo, sulla base del
criterio topografico e di viabilita';
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto formulata
tardivamente, quando cioe' risultava impossibile richiedere il parere
di merito ai competenti organi consultivi nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 50 della Legge 142/90 e dall'art. 2, ultimo comma,
della L.R. 32/82;
sentito per il parere di competenza in merito alle sopracitate
proposte regionali, le Amministrazioni comunali di Fontanellato e di
Medesano che peraltro non ne hanno formulato alcuno;
visti i pareri favorevoli in merito alle proposte stesse espressi
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Parma, dalla competente
Commissione provinciale e dell'Ordine dei Farmacisti;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei comuni della provincia di Parma al 31 dicembre 1995, pubblicata
dall'Istituto Centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU leggi
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,
n. 1265;
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;su proposta dell'Assessore
regionale alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
Comuni della provincia di Parma, acquisita agli atti dell'Ufficio
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 50269/BAS
del 15 dicembre 1997;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il
rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1
della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Parma.
(segue Pianta organica)