REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2549

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Parma, relativamente all'anno 1996

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato           
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104              
del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n.               
1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,                      
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000             
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.              
Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500            
abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                            
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;                            
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la                 
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta                   
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;                                 
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore              
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;                                     
rilevato che per i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,                
Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno,               
Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontevivo, Fornovo di Taro,               
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti,                  
Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma,               
Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza,              
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna,           
Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo,            
Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, la vigente pianta            
organica soddisfa le esigenze della popolazione residente nei comuni            
stessi;                                                                         
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Fontanellato, con popolazione di n.                
6.124 abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha richiesto l'istituzione            
di una terza sede farmaceutica da ubicare in frazione Parola;                   
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non                   
sussistono i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge                
362/91 ne' possono considerarsi sussistenti i presupposti previsti              
dall'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, tali da costituire                
adeguata e congrua motivazione all'atto costitutivo della sede                  
farmaceutica;                                                                   
considerato che il Comune di Medesano, con popolazione di n. 8.457              
abitanti e n. 3 farmacie, ha richiesto l'istituzione di una quarta              
sede farmaceutica da ubicare in frazione Ramiola;                               
ritenuta non accoglibile tale richiesta, in quanto non sussistono ne'           
i requisiti demografici previsti di cui all'art. 1 della Legge                  
362/91, ne' i presupposti di cui all'art. 104 del TU leggi sanitarie            
1265/34, come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91, con                    
riferimento alla situazione topografica ed alle condizioni di                   
viabilita';                                                                     
considerato che il Comune di Torrile con popolazione di  n.5.352                
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha chiesto l'istituzione di una              
seconda sede farmaceutica da ubicare nel capoluogo, sulla base del              
criterio topografico e di viabilita';                                           
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto formulata             
tardivamente, quando cioe' risultava impossibile richiedere il parere           
di merito ai competenti organi consultivi nel rispetto dei termini              
previsti dall'art. 50 della Legge 142/90 e dall'art. 2, ultimo comma,           
della L.R. 32/82;                                                               
sentito per il parere di competenza in merito alle sopracitate                  
proposte regionali, le Amministrazioni comunali di Fontanellato e di            
Medesano che peraltro non ne hanno formulato alcuno;                            
visti i pareri favorevoli in merito alle proposte stesse espressi               
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Parma, dalla competente                 
Commissione provinciale e dell'Ordine dei Farmacisti;                           
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Parma al 31 dicembre 1995, pubblicata             
dall'Istituto Centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU leggi                  
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le            
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,               
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al                 
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                         
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,             
n. 1265;                                                                        
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                            
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                           
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                           
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                             
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                            
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                        
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                           
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                         
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla             
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi              
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito           
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi                
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;su proposta dell'Assessore            
regionale alla Sanita';                                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
Comuni della provincia di Parma, acquisita agli atti dell'Ufficio               
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 50269/BAS            
del 15 dicembre 1997;                                                           
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il                 
rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1             
della Legge 362/91;                                                             
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Parma.                          
(segue Pianta organica)                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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