DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 778
Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della liberta' (proposta della Giunta regionale in data 14 ottobre 1997, n. 1842)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 1842, del 14 ottobre 1997, con
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'approvazione
del Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la
Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti
ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali
restrittive della liberta';
preso atto:
- delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
480/II.6 in data 2 dicembre 1997;
- e, inoltre, delle modifiche ed integrazioni introdotte da
emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di
Consiglio;
visto l'art. 27 della Costituzione, secondo cui "le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono
tendere alla rieducazione del condannato";
visto l'art. 81 delle "Regole Minime dell'ONU" del 1955 che afferma
come rieducare il condannato significhi aiutarlo a reinserirsi
positivamente nella societa';vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354
"Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'", aggiornato con la Legge 10
ottobre 1986, n. 663;
vista la Legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della
maternita' e dell'infanzia" che trasferisce alle Regioni le funzioni
amministrative ed i poteri di vigilanza e controllo su tutte le
istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza
della maternita' e dell'infanzia, nonche' la disciplina
dell'esercizio delle funzioni trasferite;
visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382", ed in particolare gli
artt. 23 e 25;
visti gli indirizzi internazionali contenuti nelle "Regole minime per
l'amministrazione della giustizia minorile" (ONU, 1985) e in "Le
relazioni sociali alla delinquenza minorile" (Consiglio d'Europa,
87/II), che sollecitano misure volte a favorire la chiusura
anticipata dei processi nei casi piu' lievi, attraverso interventi
precoci di sostegno e di messa alla prova, garantendo la
specializzazione degli organi e degli operatori dei servizi che
operano con e per i minori;
vista la raccomandazione n. R (87) del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 43, 65, 70, 88
e 89);
visti il DPR 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", ed
il relativo provvedimento d'attuazione DLgs 272/89 che traducono in
norme specifiche il processo penale minorile, prevedendo la
residualita' del ricorso alla detenzione e affermano la valenza
educativa che anche un evento penale deve garantire, ribadendo la
necessaria complementarieta' tra enti e servizi ed il coordinamento
delle reciproche attivita';
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie
locali" che conferma la centralita' di Comuni e Province
nell'elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei
servizi socio-assistenziali, responsabilizzando fortemente enti e
servizi ad assumere un ruolo nuovo di sviluppo e di promozione delle
risorse presenti a livello territoriale;
vista la Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione delle
convenzioni sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989" che individua i diritti fondamentali ed irrinunciabili
del cittadino in eta' minore ed impegna lo Stato ad attivarsi nelle
forme e nei modi necessari per dare concretezza a tali diritti;
visto il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal DLgs 7 dicembre
1993, n. 517 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" che
valorizza la capacita' dei vari soggetti pubblici di individuare
forme di coordinamento e di integrazione nella gestione degli
interventi;
viste le leggi regionali e gli atti di indirizzo in materia adottati
dalla Regione Emilia-Romagna:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1980 del 28 giugno 1977
"Direttiva per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza
e controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e
la protezione della maternita', dell'infanzia e dei minori";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3819 del 7 dicembre 1977
"Orientamenti organizzativi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni
di cui all'art. 23 del DPR 616/77";
- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale";
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale a norma del DL 30 dicembre 1992, n. 502
modificato dal DL 7 dicembre 1993, n. 517";
considerato che:
- con decreto del Ministro Guardasigilli del 1978, e i successivi
rinnovi, e' stata istituita la Commissione nazionale consultiva e di
coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali con
compiti di coordinamento delle politiche e degli interventi previsti
dalle leggi di settore;
- con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 20 febbraio 1987 tra
Regione e Ministero di Grazia e Giustizia sono state concordemente
individuate le politiche e definiti i reciproci rapporti nelle
attivita' correlate all'esecuzione penale;
- l'esperienza compiuta a seguito di detto accordo, le evoluzioni
avvenute a livello istituzionale e nella legislazione penale e
penitenziaria, i cambiamenti registrati per quanto concerne le
caratteristiche ed i bisogni della popolazione detenuta e in misura
alternativa, gli sviluppi avvenuti nell'attivita' di prevenzione,
trattamento e reinserimento sociale, i programmi di sicurezza delle
citta', hanno portato all'esigenza di un aggiornamento;
- le pene devono avere carattere rieducativo e che quindi il recupero
e la reintegrazione sociale del cittadino sottoposto a misura penale
assumono carattere prioritario;
rilevato altresi' che:
- la collaborazione gia' proficuamente avviata tra il Ministero di
Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna puo' essere potenziata
e sviluppata con la stipula di un nuovo accordo generale, cosi' come
previsto dalla "Dichiarazione d'intenti" sottoscritta il 2 dicembre
1996 dallo stesso Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente
della Regione Emilia-Romagna;
- a questo scopo una Commissione congiuntamente nominata dalle due
Amministrazioni ha lavorato alla elaborazione di un Protocollo
d'intesa - allegato alla presente deliberazione e facente parte
integrante e sostanziale di essa - articolato in due parti distinte,
con riferimento rispettivamente ai minori e agli adulti, nel quale,
nel rispetto delle diverse competenze e responsabilita', sono stati
individuati comuni strumenti operativi e partecipativi;
- i componenti della parte regionale della Commissione per la parte
riguardante gli interventi rivolti agli adulti sottoposti a misure
penali restrittive della liberta', sono stati nominati col decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 17 dicembre 1996
"Costituzione della Commissione congiunta Ministero di Grazia e
Giustizia e Regione Emilia-Romagna";
visto l'art. 10, punto 6) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
per i motivi indicati in premessa, di approvare e fare proprio
l'allegato "Protocollo d'intesa fra il Ministero di Grazia e
Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli
interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti
sottoposti a misure penali restrittive della liberta'", che fa parte
sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
di dare mandato alla Giunta regionale a integrare o emendare il testo
del presente Protocollo qualora all'atto della firma si riscontrasse
la necessita' di apportare integrazioni o emendamenti a condizione
che questi ultimi siano non sostanziali.
Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la
Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti
ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali
restrittive della liberta'
Premesso che la protezione e la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza:
- sono un interesse-dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni;
che il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi
diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali
efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo
della persona;
- individuano nella persona umana, nella sua unitarieta' e
globalita', il fulcro dell'intervento e che gli sforzi delle
istituzioni e dei servizi devono tendere a ricomporre sull'individuo
l'inevitabile frammentazione delle funzioni delle competenze e delle
responsabilita';
e che pertanto:
- per garantire concretamente e per rendere esigibili i diritti
sociali dei minori occorre favorire una politica coordinata che
affronti con una strategia globale la promozione degli stessi;
- e' una conquista culturale importante ed un preciso imperativo
legislativo il principio di un intervento specifico e differenziato
per i minori imputati di reato perche' anche la vicenda penale sia
occasione di recupero sociale del minore prima ancora che di pretesa
punitiva dello Stato;
considerato che gli interventi rivolti agli adulti sottoposti a
misure penali restrittive della liberta':
(omissis)
rilevato che la collaborazione gia' in essere:
- puo' estendersi consentendo idonee interazioni su tutte le materie
sulle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilita'
da parte delle due Amministrazioni integrandosi su un piano di pari
dignita', nel rispetto delle specifiche finalita' istituzionali, e
con particolare riferimento agli strumenti operativi (Sistema
informativo) e partecipativi (Commissioni regionali e Comitati locali
sulla esecuzione penale) che rendano possibile l'attuazione e
verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica, dei vari
aspetti contenuti nel presente Protocollo;
- puo' essere efficacemente perseguita e potenziata con la stipula di
un nuovo accordo generale, articolato in due parti distinte riferite
rispettivamente ai minori e agli adulti, come previsto dalla
"Dichiarazione d'intenti" sottoscritta il 2 dicembre 1996 dal
Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente della Regione
Emilia-Romagna;
tutto cio' premesso si conviene quanto segue:
PARTE PRIMA: INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI IMPUTATI DI REATO
Dato atto che il DPR 448/88 e il DLgs 272/89 sul processo penale
minorile e relative norme di attuazione, la Legge 176/91 di
recepimento della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, le
sentenze della Corte Costituzionale in materia penale minorile,
nonche' le norme relative al decentramento amministrativo ed alla
riforma delle Autonomie locali (Legge 698/75, DPR 616/77 e Legge
142/90) sanciscono:
- il diritto, per ogni fanciullo soggetto a procedura penale, ad un
trattamento rispettoso della sua dignita', della sua eta' e della
necessita' di facilitare il suo reinserimento e l'assunzione di un
ruolo positivo nella societa';
- la territorializzazione degli interventi perche' assicura una piu'
completa e penetrante realizzazione delle funzioni di tutela dei
minori;
- la valenza educativa che anche un evento penale deve garantire,
favorendo la continuita' dei percorsi di crescita, di maturazione
individuale e di socializzazione della persona in eta' minore;
- la residualita' del ricorso alla detenzione, l'applicazione di
misure cautelari non detentive, la chiusura anticipata del processo
nei casi piu' lievi per permettere una "uscita dal penale" attraverso
interventi precoci di sostegno e di messa alla prova;
- la necessaria complementarieta' tra Enti e i servizi interessati ed
il coordinamento delle reciproche attivita';
- la qualificazione e la specializzazione degli organi e degli
operatori di tutti i servizi che operano con e per i minori;
- la partecipazione e la valorizzazione delle energie e delle
competenze presenti nella comunita' locale attraverso la messa in
rete delle risorse pubbliche e private del territorio.
Visto che:
- la Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i
rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni, costituita
dal 1978, ha approvato indirizzi in materia di esecuzione penale, di
Commissioni regionali per i problemi della devianza e della
criminalita', di volontariato, di formazione congiunta;
- la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato l'esercizio delle
funzioni ex art. 23 del DPR 616/77, l'autorizzazione al funzionamento
delle comunita' e della funzione di vigilanza sugli interventi per
minori, nonche' il riordino delle funzioni di assistenza sociale con
la L.R. 2/85;
- dal 1996 il Ministero di Grazia e Giustizia ha costituito il Centro
per la giustizia minorile per la Regione Emilia-Romagna, composto
dall'Istituto penale minorile, dal Centro Prima Accoglienza e
Comunita', dal Servizio sociale minorile, dal Servizio tecnico
distrettuale, con sede nel Comune di Bologna;
considerato che:
- essere servizi diversi di uno stesso territorio implica l'obiettivo
comune di mettersi in rete per costruire percorsi di crescita che
sappiano supportare i ragazzi durante le vicende che attraversano la
loro vita, siano esse di carattere familiare, scolastico, lavorativo,
giudiziario o quant'altro, per favorire la costruzione di una
speranza e di un disegno di vita anche laddove il rapporto sociale
risulta interrotto;
- che le dimensioni del fenomeno, lette attraverso le osservazioni
incrociate dei servizi dell'Amministrazione della giustizia e dei
servizi degli Enti locali indicano:
- una percezione diffusa dell'aumento e della diversificazione delle
situazioni di disagio giovanile;
- la modifica nel tempo delle caratteristiche e della tipologia
dell'utenza che transita nei servizi della giustizia minorile
presenti nel territorio regionale che vede attualmente un
considerevole aumento della fascia dei minori stranieri a fronte di
una flessione evidente di quella italiana;
- lo sviluppo nella regione di una consistente rete di servizi
educativi, di aggregazione ed ospitalita', istituiti dagli Enti
locali e dalle Aziende Unita' sanitarie locali, che consentono di
dare risposte integrate sulla persona, nel territorio di
appartenenza, ai bisogni espressi dall'utenza che transita nei
servizi del Centro per la giustizia minorile;
- la necessita' di assumere iniziative che qualifichino il ruolo del
Comune di Bologna quale sede dell'Istituto penale minorile, del
Tribunale e della Pretura minorile;
- che risulta di primaria importanza pervenire ad un sistema di
accesso e scambio di informazioni utili e necessarie ai fini di una
corretta programmazione degli interventi comuni fra le diverse
istituzioni;
- che fondamentale appare alla luce delle diverse esperienze,
concordare percorsi, modi e strumenti di sperimentazione e attuazione
di progetti di intervento che vedano convergere risorse umane ed
economiche e competenze professionali e funzionali su tutti gli
adolescenti, con un'attenzione particolare e mirata alle situazioni
di difficolta', disagio e devianza;
- che e' dovere delle diverse istituzioni garantire che gli operatori
che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e
preparazione;
- che le risorse presenti all'interno della societa' civile assumono
una particolare rilevanza se opportunamente valorizzate e
partecipate, non solo per affrontare e superare particolari problemi
ma anche come strumento di crescita dell'individuo e della societa'
stessa;
- che gli Enti locali valuteranno, nella loro autonomia e per
valorizzare le loro specifiche competenze, l'opportunita' di
sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero di Grazia e
Giustizia anche per specificare ulteriormente gli impegni assunti col
presente Protocollo;
convengono di assumere gli elementi indicati di seguito quali
riferimenti fondamentali per la realizzazione di azioni e interventi
relativi ai minori imputati di reato.
A) Territorializzazione degli interventi
Poiche' la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore
sottoposto a procedimento penale una scelta residuale rispetto alle
misure penali esistenti, il principio generale di
territorializzazione dell'intervento si deve realizzare attraverso
l'attivazione di risorse territoriali che forniscano al minore e al
suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo
della sua personalita' e alla presa di coscienza del reato.
Questo comporta un impegno a:
- favorire, ogni qualvolta cio' non contrasti con l'interesse del/la
ragazzo/a, il rientro nel territorio di appartenenza dei minori
collocati in istituti o servizi di altre regioni;
- programmare percorsi e predisporre progetti di reinserimento con la
partecipazione e collaborazione delle diverse agenzie del territorio;
- limitare il ricorso a misure penali restrittive della liberta'
sviluppando, nei reciproci servizi, la sensibilita' e le competenze
necessarie per predisporre i progetti ed i percorsi indispensabili
per rendere effettivo tale principio, cosi' come enunciato nel DPR
448/88.
Per quanto riguarda i minori stranieri, la cui presenza nelle
strutture penali non e' piu' da considerarsi un fatto marginale ed
occasionale ma strutturale, occorre affrontare le problematiche
legate alla loro condizione antropologico-culturale con preparazione
tecnica e strumenti d'intervento adeguati.
Gli elementi di problematicita' dell'immigrato rispetto alla
giustizia del Paese ospite sono caratterizzati quasi sempre dalla
scarsa conoscenza della lingua, delle norme e delle consuetudini del
Paese ospite. Cio' di conseguenza non consente l'esatta conoscenza
del senso del reato commesso nonche' delle reali conseguenze che lo
stesso puo' determinare.
La condizione di clandestino, l'assenza di una famiglia, l'essere
senza fissa dimora, il vivere in un Paese che non conosce la cultura
di appartenenza comportano un utilizzo sempre piu' frequente e
supplente della pena detentiva.
Appare pertanto necessario concorrere a realizzare canali di
comunicazione capaci di stabilire relazioni adeguate e di progettare
interventi che tengano conto della cultura di origine oltre che delle
esigenze di accoglienza e di inserimento.
B) Utilizzo delle strutture e degli spazi
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna,
d'intesa con gli Enti locali, concorderanno un programma di
adeguamento degli spazi e dei requisiti strutturali delle comunita'
che ospitano i minori e la possibilita' di adeguare ed utilizzare gli
spazi attuali per la creazione di servizi a disposizione del
territorio e fortemente integrati in esso, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente in materia di vigilanza, di
requisiti e di finalita' d'uso delle strutture per i minori (Legge
698/75, DLgs 272/89, Legge 216/91).
La Regione Emilia-Romagna si impegna in un'azione di ulteriore
qualificazione della rete delle offerte residenziali e
semi-residenziali per i minori.
C) Assistenza sanitaria
Acquisito che il diritto alla salute va garantito ad ogni minore che
transita nei servizi di tipo penale, si concorda sulla necessita' di
assicurare una adeguata copertura medico-sanitaria e la continuita'
delle prestazioni, anche in regime penitenziario.
A questo scopo ci si impegna ad attuare un programma di prevenzione e
cura integrata tra il Servizio sanitario penitenziario e il Servizio
sanitario nazionale.
In particolare:
- la medicina di base e' affidata al Sistema sanitario penitenziario;
- per la medicina specialistica il Ministero di Grazia e Giustizia si
impegna ad aggiornare il proprio nomenclatore tariffario con
riferimento a quello del Servizio sanitario nazionale;
- la Regione si impegna a garantire, attraverso le Aziende Unita'
sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, l'assistenza specialistica
inframuraria per tutte le specialita', secondo i criteri di
continuita' e tempestivita' previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a favore di minori
immigrati irregolari il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a
negoziare con il Ministero degli Interni ed il Ministero della
Sanita' l'integrazione relativa alle quote capitarie corrispondenti,
laddove esse non siano recuperabili facendo riferimento alla
residenza anagrafica.
Sino alla definizione di detto accordo, sono da ritenersi confermate
le indicazioni contenute nella parte seconda, punto 7, del DPR
24/12/1992 "Definizione dei livelli uniformi di assistenza
sanitaria", secondo cui le prestazioni che non possono essere
assicurate dal Servizio sanitario penitenziario sono a carico del
Servizio sanitario nazionale, come indicato al punto B.6.16 della
Circolare n. 9 del 22 aprile 1997 dell'Assessorato alla Sanita' della
Regione Emilia-Romagna.
D) Scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano a favorire al massimo grado, sia per i minori soggetti a
misure cautelari che detentive, l'accesso ai percorsi di
scolarizzazione ed alfabetizzazione presenti nel territorio con la
prospettiva della continuita', anche oltre il periodo del
procedimento penale.
Poiche' la fruibilita' dei corsi e' caratterizzata dalla tipologia
dell'utenza dei servizi minorili della giustizia, il corso elementare
e' frequentato unicamente da ragazzi stranieri e solo raramente da
nomadi italiani.
La scuola media e' frequentata, di regola, da quei minori che non
hanno conseguito la licenza dell'obbligo e da ragazzi che necessitano
di un recupero scolastico; anche qui la gran parte dell'utenza e'
straniera.
Considerando l'evidente diversita' dell'utenza i corsi scolastici
vanno modulati attraverso unita' didattiche che devono tener conto di
tempi e necessita' fortemente articolati, nonche' delle diverse
lingue e culture di appartenenza dei ragazzi.
Le barriere di lingua, di cultura, di solitudine, costituiscono una
forte limitazione al processo di intervento e di recupero del ragazzo
straniero, soprattutto se perseguito penalmente.
Per favorire comunicazione ed apprendimento e' stata di recente
sperimentata, pur con una disponibilita' limitata di tempo, la figura
del mediatore culturale, durante le ore di lezione.
L'attivita' dei mediatori culturali si e' rivelata molto utile allo
scopo, ed anzi ha favorito i rapporti interni, l'acquisizione di
notizie importanti sui minori, la decodifica di modelli culturali di
atteggiamento e comportamento nonche' di espressioni linguistiche,
facilitando la predisposizione di programmi di intervento piu'
adeguati al singolo, sia in vista di un possibile rientro nel Paese
di origine che di inserimento.
Ci si impegna, pertanto, in accordo con gli Enti locali ed il
Provveditorato agli Studi, ad approfondire e consolidare
l'esperienza.
E) Formazione professionale e avviamento al lavoro
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano a sostenere l'attivita' di pormazione professionale interna
all'Istituto penale minorile tenendo conto:
- del carattere modulare di questi corsi, con un primo e secondo
livello consequenziali, finalizzati a dare continuita' all'attivita'
didattica;
- di una forte flessibilita' per numero e durata di partecipazione
dei ragazzi;
- delle effettive esigenze del mercato del lavoro e del livello di
adesione degli utenti.
Per dare continuita' alla formazione interna attraverso percorsi di
inserimento lavorativo esterno ci si impegna a potenziare e
qualificare l'utilizzo dello strumento "borsa-lavoro", in stretto
raccordo con gli Enti interessati anche attraverso gli appositi
raccordi con le cooperative sociali.
F) Interventi nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
promuovono le condizioni che consentono la partecipazione degli Enti
locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati,
dell'associazionismo e del volontariato per iniziative educative,
culturali, ricreative e sportive nei servizi dell'amministrazione
della giustizia.
Inoltre, ovunque le condizioni giuridiche lo consentano, si impegnano
a favorire la partecipazione dei giovani ristretti alle iniziative
offerte dal territorio.
G) Formazione comune degli operatori
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
riconoscono l'esigenza di percorsi di formazione congiunta dei propri
operatori, ai diversi livelli funzionali ed istituzionali, al fine di
creare una continuita' sostanziale tra i momenti della prevenzione,
del trattamento e del recupero dei soggetti per i quali si opera,
come peraltro previsto dalle norme nazionali e dalle convenzioni
internazionali recepite dallo Stato italiano.
L'art. 14 del DLgs 272/89, nonche' le deleghe alle Regioni ed agli
Enti locali di cui al DPR 616/77, comportano la realizzazione di
programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli
operatori minorili dell'amministrazione della giustizia, degli Enti
locali, delle Aziende Unita' sanitarie locali, ma anche per gli
operatori del privato sociale, dell'associazionismo e del
volontariato, con gli obiettivi di:
- produrre cultura e cambiamento nei reciproci Enti di appartenenza e
nei singoli operatori;
- promuovere il diritto-dovere di formazione ed auto-formazione;
- sviluppare la capacita' di lavorare insieme e programmare
interventi integrati;
- definire e valutare reciproci spazi di operativita', opportunita',
livelli di autonomia, ambiti e limiti di azione e acquisire la
capacita' di interpretare i differenti linguaggi attraverso la
condivisione di corrette chiavi di lettura;
- sviluppare la capacita' di gestire interventi coordinati e che
rispettino una corretta progressione tra i seguenti momenti:
1) analisi dei bisogni e dei problemi;
2) individuazione e valutazione delle risorse;
3) progettazione dell'intervento;
4) realizzazione dell'intervento;
5) monitoraggio;
6) verifica dei risultati.
H) Promozione culturale e comunicazione
Affinche' la conoscenza dei principi, dei valori, dei criteri, delle
metodologie di lavoro e degli obiettivi che determinano le scelte
politiche ed operative, che vengono quotidianamente adottate in
materia, diventi patrimonio comune e non solo degli addetti ai
lavori, e' piu' che mai attuale, per i suoi evidenti risvolti
sociali, il tema delle capacita' e degli stili di comunicazione tra
Enti, tra operatori, con gli utenti dei servizi, con i cittadini.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano, pertanto, ad avviare percorsi di valutazione,
approfondimento e formazione sui temi della comunicazione verbale e
scritta, in particolare per quanto riguarda:
- il rapporto con gli utenti, per sostenere la capacita' degli
operatori che lavorano a contatto con questi minori e decodificare e
gestire situazioni umane difficili e complesse;
- il rapporto tra istituzioni e tra operatori di istituzioni diverse,
in particolare per quanto riguarda gli stili di comunicazione tra
Magistratura e servizi;
- il rapporto con i mezzi di comunicazione, perche' sia possibile
trasmettere, rendere consapevole e partecipe la cittadinanza dei
principi che improntano l'operato dei servizi pubblici.
I) Attivita' di sperimentazione
Le due Amministrazioni si impegnano ad attuare congiuntamente
sperimentazioni su terreni di particolare rilevanza - quali, ad
esempio, quelli della mediazione penale minore tra vittima ed autore
del reato, della ricomposizione del conflitto, del servizio di
tutoring a favore dei minori dell'area penale - e con modalita' di
intervento innovative e condivise, ovvero:
- in base ad una preventiva analisi del bisogno;
- d'intesa tra le due istituzioni;
- con la partecipazione degli altri soggetti pubblici interessati;
- concordando obiettivi, contenuti e strumenti di intervento e di
verifica;
- attraverso una valutazione delle reciproche risorse e di un loro
produttivo utilizzo;
- con percorsi formativi comuni.
PARTE SECONDA: INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADULTI SOTTOPOSTI A MISURE
PENALI RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'
(omissis)
I) Assistenza alle donne detenute e ai loro figli
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
convengono sulla necessita' di dare risposte maggiormente finalizzate
alle esigenze delle donne detenute e a quelle dei loro figli minori
da 0 a 3 anni che ai sensi dell'art. 11 della Legge 354/75 possono
essere accolti negli istituti penitenziari.
- Tutela sanitaria delle donne: il Ministero di Grazia e Giustizia si
impegna a garantire adeguata tutela sanitaria a tutte le donne
detenute.
- Tutela sanitaria e socio-educativa dei minori: la Regione si
impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento
affinche' sia garantito a tutti i minori l'accesso ai servizi
sanitari e socio-educativi previsti per l'universalita' della
popolazione.
- Pari opportunita': la mancanza di un sistema di supporto esterno o
di una residenza accessibile implica spesso, per le donne ancor piu'
che per gli uomini, l'impossibilita' di beneficiare di misure
alternative alla detenzione, anche laddove le caratteristiche della
pena lo renderebbe possibile. Per questo motivo la Commissione Pari
Opportunita' della Regione Emilia-Romagna sollecita iniziative per
l'avviamento lavorativo e l'accoglienza esterna per donne detenute
anche con figli. L'Amministrazione penitenziaria e la Regione
Emilia-Romagna si impegnano ad elaborare su questa base un progetto
di fattibilita' attraverso la costituzione di un apposito gruppo di
lavoro.
PARTE TERZA: STRUMENTI DI COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA
A) Sistema informativo
Si concorda di realizzare un Sistema informativo quale strumento di
supporto agli obiettivi di territorializzazione e di integrazione
degli interventi.
Le parti si impegnano pertanto ad attivare un confronto permanente
sulle reciproche esigenze e modalita' di raccolta, elaborazione ed
analisi dei dati, nonche' a curare la necessaria interconnessione con
le altre possibili fonti istituzionali, associative o di
volontariato, allo scopo di costruire una rete informativa comune,
rispettosa della riservatezza dei dati e della relativa normativa di
tutela, valida sia per l'interpretazione dei fenomeni sociali, sia
come base per la programmazione di iniziative integrate tra i diversi
soggetti sociali.
Tale sistema informativo si avvarra', per l'area minori, degli
strumenti predisposti dal progetto di Sistema informativo
socio-assistenziale minori elaborato dalla Regione Emilia-Romagna con
l'obiettivo di mantenere una lettura globale ed integrata del
fenomeno del disagio in area minorile in tutti i suoi aspetti, ivi
compreso quello relativo alla devianza ed alle procedure penali.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano, altresi', a curare la necessaria connessione con gli altri
enti che, per compito istituzionale, operano con i minori (Procura e
Tribunale per i minorenni, Provveditorato agli Studi, Uffici del
lavoro, etc...) per agevolare la conoscenza della realta'
territoriale ed una piu' efficace programmazione degli interventi e
delle attivita' di prevenzione.
Il progressivo diversificarsi degli interventi penali, di trattamento
e di custodia, nonche' dei soggetti ad essi interessati determina
l'improrogabile necessita' di una conoscenza attendibile e
continuamente aggiornata dei dati riguardanti gli adulti sottoposti a
misure restrittive della liberta'.
Il Sistema informativo riguardante gli adulti comprendera' almeno i
seguenti ambiti:
- i dati individuali suscettibili di essere elaborati per fornire un
profilo articolato e continuamente aggiornato delle caratteristiche
dei diversi gruppi;
- una banca dati periodicamente aggiornata delle "risorse" rese
disponibili per i diversi interventi da parte dell'Amministrazione
penitenziaria, del sistema degli Enti locali, del volontariato e
dell'associazionismo;
- i flussi comunicativi fra i singoli, la comunita' e i servizi
esterni di riferimento.
Il documento allegato (Allegato n. 9) in tema di Sistema informativo
"adulti" si intende approvato.
B) Ruolo del volontariato e dell'associazionismo
Le Amministrazioni firmatarie riconoscono l'importanza del ruolo che
il volontariato e l'associazionismo possono esercitare nelle
attivita' di prevenzione generale, nonche' nel corso del trattamento
e del reinserimento sociale degli adulti e dei minori sottoposti a
provvedimenti penali.
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali, sia
attraverso la programmazione di attivita' e l'integrazione delle
risorse in forma associata fra volontariato, associazionismo,
Amministrazione penitenziaria, Centro per la giustizia minorile, Enti
locali.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano a stabilire forme organiche di collaborazione con le
associazioni di volontariato presenti nel territorio in favore, in
particolare, dei:
- ragazzi ospiti delle strutture dell'Amministrazione della
giustizia;
- ragazzi che devono reinserirsi nel loro territorio di origine.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
ritengono percio' importante stabilire forme di collaborazione
stabili e organiche con le associazioni di volontariato e con
l'associazionismo, sia con quelle attive specificatamente nel
penitenziario (ex artt. 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario), sia
con quelle operanti sul territorio.
obiettivo di tale collaborazione promuovere una cultura
dell'intervento del volontariato e dell'associazionismo non piu'
sporadica ed occasionale, ma come riconoscimento di spazi operativi e
per la realizzazione di progetti e azioni in stretta integrazione e
collaborazione con gli interventi degli operatori delle Istituzioni
pubbliche.
obiettivo comune alle due Amministrazioni realizzare moduli
informativi, di formazione congiunta e di aggiornamento, propedeutici
alla progettazione ed esecuzione di interventi comuni o distinti, ma
coordinati. Tali moduli vanno progettati congiuntamente ai soggetti
destinatari dell'intervento.
Si recepiscono integralmente le "Linee di indirizzo in materia di
volontariato" approntate nel marzo 1994 dalla Commissione nazionale
del Ministero di Grazia e Giustizia per i rapporti con le Regioni e
gli Enti locali, e si intende lavorare alla loro diffusione e
puntuale applicazione.
C) Organismi permanenti di coordinamento
Le parti convengono, anche in riferimento al documento "Indirizzi per
la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali per i
problemi della devianza e della criminalita'" approvato dalla
Commissione nazionale il giorno 8 luglio 1993, di istituire o
consolidare e articolare strumenti permanenti di collaborazione e
coordinamento con scopi di programmazione e verifica.
Le due Amministrazioni si impegnano inoltre a promuovere
l'istituzione dei Comitati locali in materia di esecuzione penale
area adulti in ciascuno dei territori sede di istituti penitenziari.
Tali strumenti sono identificati:
Per il settore minori:
C.1 a) la Commissione regionale per i minori imputati di reato,
C.1 b) la Commissione tecnica di coordinamento delle attivita' dei
servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e dei servizi
di assistenza degli Enti locali
Per il settore adulti:
C.2 a) la Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale
adulti,
C.2 b) i Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti,
che sostituiscono, ove fossero stati costituiti, i Comitati
Carcere-Citta'.
Caratteristiche delle Commissioni di cui ai punti C.1 a), C.1 b), C.2
a) e C.2 b):
Tali strumenti si intendono articolati su tre livelli: uno
istituzionale, uno tecnico-progettuale e uno politico-consultivo:
- il livello istituzionale ha i compiti previsti dalla normativa
nazionale e per l'attuazione del presente Protocollo;
- il livello progettuale viene attivato attraverso la costituzione,
per iniziativa del livello istituzionale, di sottocommissioni
tematiche con funzioni di analisi, elaborazione di proposte e
progetti, in particolare in merito ai temi enunciati nel documento
sopracitato "Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento delle
commissioni regionali per i problemi della devianza e della
criminalita'" nei capitoli 7 ("Compiti della sottocommissione per
minori") e 9 ("Compiti delle sottocommissioni per adulti"). Tali
sottocommissioni tematiche sono costituite anche con la
partecipazione diretta di rappresentanti delle parti sociali e di
rappresentanti dell'associazionismo e del volontariato;
- il livello consultivo ha il compito di associare all'attivita'
delle Commissioni regionali o dei Comitati locali, nonche' alla
verifica circa l'attuazione del presente Protocollo, i rappresentanti
delle parti sociali e i rappresentanti dell'associazionismo e del
volontariato.
Tali strumenti sono istituiti con delibera degli Enti competenti,
previa indicazione dell'Amministrazione di appartenenza, per quanto
riguarda i componenti, con le modalita' riportate nel punto C.2 b);
- le Commissioni regionali partecipano alla Commissione nazionale
consultiva per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali presso il
Ministero di Grazia e Giustizia;
- qualora si renda opportuno, le due Commissioni regionali di cui ai
punti C.1 a) e C.2 a) possono venire convocate in maniera congiunta;
- le Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a) e i
Comitati locali di cui al punto C.2 b), come primo atto dopo
l'istituzione, definiscono il proprio regolamento, mentre la
Commissione di cui al punto C.1 b) mantiene l'attuale
regolamentazione;
- i membri effettivi delle Commissioni regionali e dei Comitati
locali, in caso di delega, dovranno comunque garantire la continuita'
rappresentativa;
- le Commissioni regionali sono costituite con atto formale della
Giunta regionale, previa indicazione dei componenti da parte delle
rispettive Amministrazioni;
- la Commissione di cui al punto C.1 b) viene istituita con decreto
del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio centrale per la
Giustizia minorile, d'intesa con la Regione.
Compiti delle Commissioni regionali
Sono compiti delle Commissioni regionali determinare gli
orientamenti, programmare le attivita' e coordinare le iniziative per
l'integrazione degli interventi di rispettiva competenza delle
Amministrazioni interessate, anche in base a criteri di
partecipazione allargata ai rappresentanti delle parti sociali e ai
rappresentanti dell'associazionismo e volontariato.
La Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti
indichera' i criteri di massima per i regolamenti dei Comitati
locali.
(omissis)
C.1 a) La Commissione regionale per i minori imputati di reato
La Commissione regionale, con riferimento anche al citato documento
di indirizzi della Commissione nazionale, e' composta da:
- Presidente: l'Assessore regionale competente,
- componenti: il Direttore del Centro di giustizia minorile,
l'Assessore competente del Comune di Bologna quale rappresentante del
territorio in cui sono ubicati i servizi del Centro giustizia
minorile per l'Emilia-Romagna, due rappresentanti
dell'Amministrazione della Giustizia, individuati dal Ministero di
Grazia e Giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile, due
dirigenti di nomina regionale, un membro della Commissione tecnica di
cui al punto C.1 b).
Sono inoltre invitati permanenti:
- un rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni,
- un rappresentante del Tribunale per i minorenni,
- un rappresentante del Prefetto di Bologna, componente del Comitato
provinciale della pubblica Amministrazione di cui alla Legge 216/91 e
all'art. 3 della Legge 465/95.
C.1 b) La Commissione tecnica di coordinamento delle attivita' dei
servizi
Quale organo tecnico-operativo, viene individuata la "Commissione per
il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza
degli Enti locali" di cui all'art. 13 del DLgs 272/89, composta
secondo quanto previsto dal decreto legislativo citato e con i
compiti previsti dal presente Protocollo e dalla normativa vigente.
Oltre ai compiti indicati in premessa, e' compito della Commissione
il monitoraggio dell'attuazione del DPR 448/88.
(omissis)
D) Applicazione e verifica del Protocollo
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
provvederanno a formalizzare l'adesione al Protocollo rispettivamente
con un decreto del Consiglio dei Ministri e con un atto del Consiglio
regionale.
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
individueranno nominativamente due dirigenti delle rispettive
Amministrazioni quali referenti per l'attuazione del presente
Protocollo. E' loro compito risolvere o segnalare tempestivamente i
problemi applicativi che si possono porre; annualmente invieranno
congiuntamente un breve rapporto sullo stato di attuazione del
Protocollo alle due Amministrazioni.
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano a dare la piu' ampia diffusione al presente Protocollo
nonche' alle direttive generali per la sua realizzazione.
(omissis)
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
la Regione Emilia-Romagna, nella persona del Presidente della Giunta
regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sottoscrivono il presente Protocollo con il quale si impegnano
all'esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa
dichiarato.
MINISTERO DI REGIONE
GRAZIA E GIUSTIZIA EMILIA-ROMAGNA