REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 778

Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della liberta' (proposta della Giunta regionale in data 14 ottobre 1997, n. 1842)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 1842, del 14 ottobre 1997, con            
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'approvazione              
del Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la             
Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti            
ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali            
restrittive della liberta';                                                     
preso atto:                                                                     
- delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta             
dalla Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede                       
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
480/II.6 in data 2 dicembre 1997;                                               
- e, inoltre, delle modifiche ed integrazioni introdotte da                     
emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di                
Consiglio;                                                                      
visto l'art. 27 della Costituzione, secondo cui "le pene non possono            
consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono                
tendere alla rieducazione del condannato";                                      
visto l'art. 81 delle "Regole Minime dell'ONU" del 1955 che afferma             
come rieducare il condannato significhi aiutarlo a reinserirsi                  
positivamente nella societa';vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354              
"Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure            
privative e limitative della liberta'", aggiornato con la Legge 10              
ottobre 1986, n. 663;                                                           
vista la Legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento           
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della                     
maternita' e dell'infanzia" che trasferisce alle Regioni le funzioni            
amministrative ed i poteri di vigilanza e controllo su tutte le                 
istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza                
della maternita' e dell'infanzia, nonche' la disciplina                         
dell'esercizio delle funzioni trasferite;                                       
visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui             
all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382", ed in particolare gli           
artt. 23 e 25;                                                                  
visti gli indirizzi internazionali contenuti nelle "Regole minime per           
l'amministrazione della giustizia minorile" (ONU, 1985) e in "Le                
relazioni sociali alla delinquenza minorile" (Consiglio d'Europa,               
87/II), che sollecitano misure volte a favorire la chiusura                     
anticipata dei processi nei casi piu' lievi, attraverso interventi              
precoci di sostegno e di messa alla prova, garantendo la                        
specializzazione degli organi e degli operatori dei servizi che                 
operano con e per i minori;                                                     
vista la raccomandazione n. R (87) del Comitato dei Ministri del                
Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 43, 65, 70, 88           
e 89);                                                                          
visti il DPR 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle                      
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", ed            
il relativo provvedimento d'attuazione DLgs 272/89 che traducono in             
norme specifiche il processo penale minorile, prevedendo la                     
residualita' del ricorso alla detenzione e affermano la valenza                 
educativa che anche un evento penale deve garantire, ribadendo la               
necessaria complementarieta' tra enti e servizi ed il coordinamento             
delle reciproche attivita';                                                     
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie               
locali" che conferma la centralita' di Comuni e Province                        
nell'elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei                  
servizi socio-assistenziali, responsabilizzando fortemente enti e               
servizi ad assumere un ruolo nuovo di sviluppo e di promozione delle            
risorse presenti a livello territoriale;                                        
vista la Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione delle             
convenzioni sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20                   
novembre 1989" che individua i diritti fondamentali ed irrinunciabili           
del cittadino in eta' minore ed impegna lo Stato ad attivarsi nelle             
forme e nei modi necessari per dare concretezza a tali diritti;                 
visto il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal DLgs 7 dicembre           
1993, n. 517 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" che               
valorizza la capacita' dei vari soggetti pubblici di individuare                
forme di coordinamento e di integrazione nella gestione degli                   
interventi;                                                                     
viste le leggi regionali e gli atti di indirizzo in materia adottati            
dalla Regione Emilia-Romagna:                                                   
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1980 del 28 giugno 1977            
"Direttiva per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza           
e controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e            
la protezione della maternita', dell'infanzia e dei minori";                    
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3819 del 7 dicembre 1977           
"Orientamenti organizzativi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni            
di cui all'art. 23 del DPR 616/77";                                             
- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle                
funzioni di assistenza sociale";                                                
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio             
sanitario regionale a norma del DL 30 dicembre 1992, n. 502                     
modificato dal DL 7 dicembre 1993, n. 517";                                     
considerato che:                                                                
- con decreto del Ministro Guardasigilli del 1978, e i successivi               
rinnovi, e' stata istituita la Commissione nazionale consultiva e di            
coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali con               
compiti di coordinamento delle politiche e degli interventi previsti            
dalle leggi di settore;                                                         
- con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 20 febbraio 1987 tra               
Regione e Ministero di Grazia e Giustizia sono state concordemente              
individuate le politiche e definiti i reciproci rapporti nelle                  
attivita' correlate all'esecuzione penale;                                      
- l'esperienza compiuta a seguito di detto accordo, le evoluzioni               
avvenute a livello istituzionale e nella legislazione penale e                  
penitenziaria, i cambiamenti registrati per quanto concerne le                  
caratteristiche ed i bisogni della popolazione detenuta e in misura             
alternativa, gli sviluppi avvenuti nell'attivita' di prevenzione,               
trattamento e reinserimento sociale, i programmi di sicurezza delle             
citta', hanno portato all'esigenza di un aggiornamento;                         
- le pene devono avere carattere rieducativo e che quindi il recupero           
e la reintegrazione sociale del cittadino sottoposto a misura penale            
assumono carattere prioritario;                                                 
rilevato altresi' che:                                                          
- la collaborazione gia' proficuamente avviata tra il Ministero di              
Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna puo' essere potenziata           
e sviluppata con la stipula di un nuovo accordo generale, cosi' come            
previsto dalla "Dichiarazione d'intenti" sottoscritta il 2 dicembre             
1996 dallo stesso Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente               
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- a questo scopo una Commissione congiuntamente nominata dalle due              
Amministrazioni ha lavorato alla elaborazione di un Protocollo                  
d'intesa - allegato alla presente deliberazione e facente parte                 
integrante e sostanziale di essa - articolato in due parti distinte,            
con riferimento rispettivamente ai minori e agli adulti, nel quale,             
nel rispetto delle diverse competenze e responsabilita', sono stati             
individuati comuni strumenti operativi e partecipativi;                         
- i componenti della parte regionale della Commissione per la parte             
riguardante gli interventi rivolti agli adulti sottoposti a misure              
penali restrittive della liberta', sono stati nominati col decreto              
del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 17 dicembre 1996               
"Costituzione della Commissione congiunta Ministero di Grazia e                 
Giustizia e Regione Emilia-Romagna";                                            
visto l'art. 10, punto 6) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;                     
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
per i motivi indicati in premessa, di approvare e fare proprio                  
l'allegato "Protocollo d'intesa fra il Ministero di Grazia e                    
Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli                
interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti                    
sottoposti a misure penali restrittive della liberta'", che fa parte            
sostanziale ed integrante della presente deliberazione;                         
di dare mandato alla Giunta regionale a integrare o emendare il testo           
del presente Protocollo qualora all'atto della firma si riscontrasse            
la necessita' di apportare integrazioni o emendamenti a condizione              
che questi ultimi siano non sostanziali.                                        
Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la                 
Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti            
ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali            
restrittive della liberta'                                                      
Premesso che la protezione e la tutela dell'infanzia e                          
dell'adolescenza:                                                               
- sono un interesse-dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni;           
che il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi               
diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali              
efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo               
della persona;                                                                  
- individuano nella persona umana, nella sua unitarieta' e                      
globalita', il fulcro dell'intervento e che gli sforzi delle                    
istituzioni e dei servizi devono tendere a ricomporre sull'individuo            
l'inevitabile frammentazione delle funzioni delle competenze e delle            
responsabilita';                                                                
e che pertanto:                                                                 
- per garantire concretamente e per rendere esigibili i diritti                 
sociali dei minori occorre favorire una politica coordinata che                 
affronti con una strategia globale la promozione degli stessi;                  
- e' una conquista culturale importante ed un preciso imperativo                
legislativo il principio di un intervento specifico e differenziato             
per i minori imputati di reato perche' anche la vicenda penale sia              
occasione di recupero sociale del minore prima ancora che di pretesa            
punitiva dello Stato;                                                           
considerato che gli interventi rivolti agli adulti sottoposti a                 
misure penali restrittive della liberta':                                       
(omissis)                                                                       
rilevato che la collaborazione gia' in essere:                                  
- puo' estendersi consentendo idonee interazioni su tutte le materie            
sulle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilita'           
da parte delle due Amministrazioni integrandosi su un piano di pari             
dignita', nel rispetto delle specifiche finalita' istituzionali, e              
con particolare riferimento agli strumenti operativi (Sistema                   
informativo) e partecipativi (Commissioni regionali e Comitati locali           
sulla esecuzione penale) che rendano possibile l'attuazione e                   
verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica, dei vari                  
aspetti contenuti nel presente Protocollo;                                      
- puo' essere efficacemente perseguita e potenziata con la stipula di           
un nuovo accordo generale, articolato in due parti distinte riferite            
rispettivamente ai minori e agli adulti, come previsto dalla                    
"Dichiarazione d'intenti" sottoscritta il 2 dicembre 1996 dal                   
Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente della Regione                   
Emilia-Romagna;                                                                 
tutto cio' premesso si conviene quanto segue:                                   
PARTE PRIMA: INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI IMPUTATI DI REATO                     
Dato atto che il DPR 448/88 e il DLgs 272/89 sul processo penale                
minorile e relative norme di attuazione, la Legge 176/91 di                     
recepimento della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, le            
sentenze della Corte Costituzionale in materia penale minorile,                 
nonche' le norme relative al decentramento amministrativo ed alla               
riforma delle Autonomie locali (Legge 698/75, DPR 616/77 e Legge                
142/90) sanciscono:                                                             
- il diritto, per ogni fanciullo soggetto a procedura penale, ad un             
trattamento rispettoso della sua dignita', della sua eta' e della               
necessita' di facilitare il suo reinserimento e l'assunzione di un              
ruolo positivo nella societa';                                                  
- la territorializzazione degli interventi perche' assicura una piu'            
completa e penetrante realizzazione delle funzioni di tutela dei                
minori;                                                                         
- la valenza educativa che anche un evento penale deve garantire,               
favorendo la continuita' dei percorsi di crescita, di maturazione               
individuale e di socializzazione della persona in eta' minore;                  
- la residualita' del ricorso alla detenzione, l'applicazione di                
misure cautelari non detentive, la chiusura anticipata del processo             
nei casi piu' lievi per permettere una "uscita dal penale" attraverso           
interventi precoci di sostegno e di messa alla prova;                           
- la necessaria complementarieta' tra Enti e i servizi interessati ed           
il coordinamento delle reciproche attivita';                                    
- la qualificazione e la specializzazione degli organi e degli                  
operatori di tutti i servizi che operano con e per i minori;                    
- la partecipazione e la valorizzazione delle energie e delle                   
competenze presenti nella comunita' locale attraverso la messa in               
rete delle risorse pubbliche e private del territorio.                          
Visto che:                                                                      
- la Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i                  
rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni, costituita              
dal 1978, ha approvato indirizzi in materia di esecuzione penale, di            
Commissioni regionali per i problemi della devianza e della                     
criminalita', di volontariato, di formazione congiunta;                         
- la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato l'esercizio delle                  
funzioni ex art. 23 del DPR 616/77, l'autorizzazione al funzionamento           
delle comunita' e della funzione di vigilanza sugli interventi per              
minori, nonche' il riordino delle funzioni di assistenza sociale con            
la L.R. 2/85;                                                                   
- dal 1996 il Ministero di Grazia e Giustizia ha costituito il Centro           
per la giustizia minorile per la Regione Emilia-Romagna, composto               
dall'Istituto penale minorile, dal Centro Prima Accoglienza e                   
Comunita', dal Servizio sociale minorile, dal Servizio tecnico                  
distrettuale, con sede nel Comune di Bologna;                                   
considerato che:                                                                
- essere servizi diversi di uno stesso territorio implica l'obiettivo           
comune di mettersi in rete per costruire percorsi di crescita che               
sappiano supportare i ragazzi durante le vicende che attraversano la            
loro vita, siano esse di carattere familiare, scolastico, lavorativo,           
giudiziario o quant'altro, per favorire la costruzione di una                   
speranza e di un disegno di vita anche laddove il rapporto sociale              
risulta interrotto;                                                             
- che le dimensioni del fenomeno, lette attraverso le osservazioni              
incrociate dei servizi dell'Amministrazione della giustizia e dei               
servizi degli Enti locali indicano:                                             
- una percezione diffusa dell'aumento e della diversificazione delle            
situazioni di disagio giovanile;                                                
- la modifica nel tempo delle caratteristiche e della tipologia                 
dell'utenza che transita nei servizi della giustizia minorile                   
presenti nel territorio regionale che vede attualmente un                       
considerevole aumento della fascia dei minori stranieri a fronte di             
una flessione evidente di quella italiana;                                      
- lo sviluppo nella regione di una consistente rete di servizi                  
educativi, di aggregazione ed ospitalita', istituiti dagli Enti                 
locali e dalle Aziende Unita' sanitarie locali, che consentono di               
dare risposte integrate sulla persona, nel territorio di                        
appartenenza, ai bisogni espressi dall'utenza che transita nei                  
servizi del Centro per la giustizia minorile;                                   
- la necessita' di assumere iniziative che qualifichino il ruolo del            
Comune di Bologna quale sede dell'Istituto penale minorile, del                 
Tribunale e della Pretura minorile;                                             
- che risulta di primaria importanza pervenire ad un sistema di                 
accesso e scambio di informazioni utili e necessarie ai fini di una             
corretta programmazione degli interventi comuni fra le diverse                  
istituzioni;                                                                    
- che fondamentale appare alla luce delle diverse esperienze,                   
concordare percorsi, modi e strumenti di sperimentazione e attuazione           
di progetti di intervento che vedano convergere risorse umane ed                
economiche e competenze professionali e funzionali su tutti gli                 
adolescenti, con un'attenzione particolare e mirata alle situazioni             
di difficolta', disagio e devianza;                                             
- che e' dovere delle diverse istituzioni garantire che gli operatori           
che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e                    
preparazione;                                                                   
- che le risorse presenti all'interno della societa' civile assumono            
una particolare rilevanza se opportunamente valorizzate e                       
partecipate, non solo per affrontare e superare particolari problemi            
ma anche come strumento di crescita dell'individuo e della societa'             
stessa;                                                                         
- che gli Enti locali valuteranno, nella loro autonomia e per                   
valorizzare le loro specifiche competenze, l'opportunita' di                    
sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero di Grazia e                 
Giustizia anche per specificare ulteriormente gli impegni assunti col           
presente Protocollo;                                                            
convengono di assumere gli elementi indicati di seguito quali                   
riferimenti fondamentali per la realizzazione di azioni e interventi            
relativi ai minori imputati di reato.                                           
A) Territorializzazione degli interventi                                        
Poiche' la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore                
sottoposto a procedimento penale una scelta residuale rispetto alle             
misure penali esistenti, il principio generale di                               
territorializzazione dell'intervento si deve realizzare attraverso              
l'attivazione di risorse territoriali che forniscano al minore e al             
suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo               
della sua personalita' e alla presa di coscienza del reato.                     
Questo comporta un impegno a:                                                   
- favorire, ogni qualvolta cio' non contrasti con l'interesse del/la            
ragazzo/a, il rientro nel territorio di appartenenza dei minori                 
collocati in istituti o servizi di altre regioni;                               
- programmare percorsi e predisporre progetti di reinserimento con la           
partecipazione e collaborazione delle diverse agenzie del territorio;           
- limitare il ricorso a misure penali restrittive della liberta'                
sviluppando, nei reciproci servizi, la sensibilita' e le competenze             
necessarie per predisporre i progetti ed i percorsi indispensabili              
per rendere effettivo tale principio, cosi' come enunciato nel DPR              
448/88.                                                                         
Per quanto riguarda i minori stranieri, la cui presenza nelle                   
strutture penali non e' piu' da considerarsi un fatto marginale ed              
occasionale ma strutturale, occorre affrontare le problematiche                 
legate alla loro condizione antropologico-culturale con preparazione            
tecnica e strumenti d'intervento adeguati.                                      
Gli elementi di problematicita' dell'immigrato rispetto alla                    
giustizia del Paese ospite sono caratterizzati quasi sempre dalla               
scarsa conoscenza della lingua, delle norme e delle consuetudini del            
Paese ospite. Cio' di conseguenza non consente l'esatta conoscenza              
del senso del reato commesso nonche' delle reali conseguenze che lo             
stesso puo' determinare.                                                        
La condizione di clandestino, l'assenza di una famiglia, l'essere               
senza fissa dimora, il vivere in un Paese che non conosce la cultura            
di appartenenza comportano un utilizzo sempre piu' frequente e                  
supplente della pena detentiva.                                                 
Appare pertanto necessario concorrere a realizzare canali di                    
comunicazione capaci di stabilire relazioni adeguate e di progettare            
interventi che tengano conto della cultura di origine oltre che delle           
esigenze di accoglienza e di inserimento.                                       
B) Utilizzo delle strutture e degli spazi                                       
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna,                 
d'intesa con gli Enti locali, concorderanno un programma di                     
adeguamento degli spazi e dei requisiti strutturali delle comunita'             
che ospitano i minori e la possibilita' di adeguare ed utilizzare gli           
spazi attuali per la creazione di servizi a disposizione del                    
territorio e fortemente integrati in esso, nel rispetto della                   
normativa nazionale e regionale vigente in materia di vigilanza, di             
requisiti e di finalita' d'uso delle strutture per i minori (Legge              
698/75, DLgs 272/89, Legge 216/91).                                             
La Regione Emilia-Romagna si impegna in un'azione di ulteriore                  
qualificazione della rete delle offerte residenziali e                          
semi-residenziali per i minori.                                                 
C) Assistenza sanitaria                                                         
Acquisito che il diritto alla salute va garantito ad ogni minore che            
transita nei servizi di tipo penale, si concorda sulla necessita' di            
assicurare una adeguata copertura medico-sanitaria e la continuita'             
delle prestazioni, anche in regime penitenziario.                               
A questo scopo ci si impegna ad attuare un programma di prevenzione e           
cura integrata tra il Servizio sanitario penitenziario e il Servizio            
sanitario nazionale.                                                            
In particolare:                                                                 
- la medicina di base e' affidata al Sistema sanitario penitenziario;           
- per la medicina specialistica il Ministero di Grazia e Giustizia si           
impegna ad aggiornare il proprio nomenclatore tariffario con                    
riferimento a quello del Servizio sanitario nazionale;                          
- la Regione si impegna a garantire, attraverso le Aziende Unita'               
sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, l'assistenza specialistica           
inframuraria per tutte le specialita', secondo i criteri di                     
continuita' e tempestivita' previsti dalla normativa vigente.                   
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a favore di minori                 
immigrati irregolari il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a            
negoziare con il Ministero degli Interni ed il Ministero della                  
Sanita' l'integrazione relativa alle quote capitarie corrispondenti,            
laddove esse non siano recuperabili facendo riferimento alla                    
residenza anagrafica.                                                           
Sino alla definizione di detto accordo, sono da ritenersi confermate            
le indicazioni contenute nella parte seconda, punto 7, del DPR                  
24/12/1992 "Definizione dei livelli uniformi di assistenza                      
sanitaria", secondo cui le prestazioni che non possono essere                   
assicurate dal Servizio sanitario penitenziario sono a carico del               
Servizio sanitario nazionale, come indicato al punto B.6.16 della               
Circolare n. 9 del 22 aprile 1997 dell'Assessorato alla Sanita' della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
D) Scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale                     
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano a favorire al massimo grado, sia per i minori soggetti a              
misure cautelari che detentive, l'accesso ai percorsi di                        
scolarizzazione ed alfabetizzazione presenti nel territorio con la              
prospettiva della continuita', anche oltre il periodo del                       
procedimento penale.                                                            
Poiche' la fruibilita' dei corsi e' caratterizzata dalla tipologia              
dell'utenza dei servizi minorili della giustizia, il corso elementare           
e' frequentato unicamente da ragazzi stranieri e solo raramente da              
nomadi italiani.                                                                
La scuola media e' frequentata, di regola, da quei minori che non               
hanno conseguito la licenza dell'obbligo e da ragazzi che necessitano           
di un recupero scolastico; anche qui la gran parte dell'utenza e'               
straniera.                                                                      
Considerando l'evidente diversita' dell'utenza i corsi scolastici               
vanno modulati attraverso unita' didattiche che devono tener conto di           
tempi e necessita' fortemente articolati, nonche' delle diverse                 
lingue e culture di appartenenza dei ragazzi.                                   
Le barriere di lingua, di cultura, di solitudine, costituiscono una             
forte limitazione al processo di intervento e di recupero del ragazzo           
straniero, soprattutto se perseguito penalmente.                                
Per favorire comunicazione ed apprendimento e' stata di recente                 
sperimentata, pur con una disponibilita' limitata di tempo, la figura           
del mediatore culturale, durante le ore di lezione.                             
L'attivita' dei mediatori culturali si e' rivelata molto utile allo             
scopo, ed anzi ha favorito i rapporti interni, l'acquisizione di                
notizie importanti sui minori, la decodifica di modelli culturali di            
atteggiamento e comportamento nonche' di espressioni linguistiche,              
facilitando la predisposizione di programmi di intervento piu'                  
adeguati al singolo, sia in vista di un possibile rientro nel Paese             
di origine che di inserimento.                                                  
Ci si impegna, pertanto, in accordo con gli Enti locali ed il                   
Provveditorato agli Studi, ad approfondire e consolidare                        
l'esperienza.                                                                   
E) Formazione professionale e avviamento al lavoro                              
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano a sostenere l'attivita' di pormazione professionale interna           
all'Istituto penale minorile tenendo conto:                                     
- del carattere modulare di questi corsi, con un primo e secondo                
livello consequenziali, finalizzati a dare continuita' all'attivita'            
didattica;                                                                      
- di una forte flessibilita' per numero e durata di partecipazione              
dei ragazzi;                                                                    
- delle effettive esigenze del mercato del lavoro e del livello di              
adesione degli utenti.                                                          
Per dare continuita' alla formazione interna attraverso percorsi di             
inserimento lavorativo esterno ci si impegna a potenziare e                     
qualificare l'utilizzo dello strumento "borsa-lavoro", in stretto               
raccordo con gli Enti interessati anche attraverso gli appositi                 
raccordi con le cooperative sociali.                                            
F) Interventi nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo           
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
promuovono le condizioni che consentono la partecipazione degli Enti            
locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati,                   
dell'associazionismo e del volontariato per iniziative educative,               
culturali, ricreative e sportive nei servizi dell'amministrazione               
della giustizia.                                                                
Inoltre, ovunque le condizioni giuridiche lo consentano, si impegnano           
a favorire la partecipazione dei giovani ristretti alle iniziative              
offerte dal territorio.                                                         
G) Formazione comune degli operatori                                            
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
riconoscono l'esigenza di percorsi di formazione congiunta dei propri           
operatori, ai diversi livelli funzionali ed istituzionali, al fine di           
creare una continuita' sostanziale tra i momenti della prevenzione,             
del trattamento e del recupero dei soggetti per i quali si opera,               
come peraltro previsto dalle norme nazionali e dalle convenzioni                
internazionali recepite dallo Stato italiano.                                   
L'art. 14 del DLgs 272/89, nonche' le deleghe alle Regioni ed agli              
Enti locali di cui al DPR 616/77, comportano la realizzazione di                
programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli                    
operatori minorili dell'amministrazione della giustizia, degli Enti             
locali, delle Aziende Unita' sanitarie locali, ma anche per gli                 
operatori del privato sociale, dell'associazionismo e del                       
volontariato, con gli obiettivi di:                                             
- produrre cultura e cambiamento nei reciproci Enti di appartenenza e           
nei singoli operatori;                                                          
- promuovere il diritto-dovere di formazione ed auto-formazione;                
- sviluppare la capacita' di lavorare insieme e programmare                     
interventi integrati;                                                           
- definire e valutare reciproci spazi di operativita', opportunita',            
livelli di autonomia, ambiti e limiti di azione e acquisire la                  
capacita' di interpretare i differenti linguaggi attraverso la                  
condivisione di corrette chiavi di lettura;                                     
- sviluppare la capacita' di gestire interventi coordinati e che                
rispettino una corretta progressione tra i seguenti momenti:                    
1) analisi dei bisogni e dei problemi;                                          
2) individuazione e valutazione delle risorse;                                  
3) progettazione dell'intervento;                                               
4) realizzazione dell'intervento;                                               
5) monitoraggio;                                                                
6) verifica dei risultati.                                                      
H) Promozione culturale e comunicazione                                         
Affinche' la conoscenza dei principi, dei valori, dei criteri, delle            
metodologie di lavoro e degli obiettivi che determinano le scelte               
politiche ed operative, che vengono quotidianamente adottate in                 
materia, diventi patrimonio comune e non solo degli addetti ai                  
lavori, e' piu' che mai attuale, per i suoi evidenti risvolti                   
sociali, il tema delle capacita' e degli stili di comunicazione tra             
Enti, tra operatori, con gli utenti dei servizi, con i cittadini.               
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano, pertanto, ad avviare percorsi di valutazione,                        
approfondimento e formazione sui temi della comunicazione verbale e             
scritta, in particolare per quanto riguarda:                                    
- il rapporto con gli utenti, per sostenere la capacita' degli                  
operatori che lavorano a contatto con questi minori e decodificare e            
gestire situazioni umane difficili e complesse;                                 
- il rapporto tra istituzioni e tra operatori di istituzioni diverse,           
in particolare per quanto riguarda gli stili di comunicazione tra               
Magistratura e servizi;                                                         
- il rapporto con i mezzi di comunicazione, perche' sia possibile               
trasmettere, rendere consapevole e partecipe la cittadinanza dei                
principi che improntano l'operato dei servizi pubblici.                         
I) Attivita' di sperimentazione                                                 
Le due Amministrazioni si impegnano ad attuare congiuntamente                   
sperimentazioni su terreni di particolare rilevanza - quali, ad                 
esempio, quelli della mediazione penale minore tra vittima ed autore            
del reato, della ricomposizione del conflitto, del servizio di                  
tutoring a favore dei minori dell'area penale - e con modalita' di              
intervento innovative e condivise, ovvero:                                      
- in base ad una preventiva analisi del bisogno;                                
- d'intesa tra le due istituzioni;                                              
- con la partecipazione degli altri soggetti pubblici interessati;              
- concordando obiettivi, contenuti e strumenti di intervento e di               
verifica;                                                                       
- attraverso una valutazione delle reciproche risorse e di un loro              
produttivo utilizzo;                                                            
- con percorsi formativi comuni.                                                
PARTE SECONDA: INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADULTI SOTTOPOSTI A MISURE               
PENALI RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'                                               
(omissis)                                                                       
I) Assistenza alle donne detenute e ai loro figli                               
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
convengono sulla necessita' di dare risposte maggiormente finalizzate           
alle esigenze delle donne detenute e a quelle dei loro figli minori             
da 0 a 3 anni che ai sensi dell'art. 11 della Legge 354/75 possono              
essere accolti negli istituti penitenziari.                                     
- Tutela sanitaria delle donne: il Ministero di Grazia e Giustizia si           
impegna a garantire adeguata tutela sanitaria a tutte le donne                  
detenute.                                                                       
- Tutela sanitaria e socio-educativa dei minori: la Regione si                  
impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento              
affinche' sia garantito a tutti i minori l'accesso ai servizi                   
sanitari e socio-educativi previsti per l'universalita' della                   
popolazione.                                                                    
- Pari opportunita': la mancanza di un sistema di supporto esterno o            
di una residenza accessibile implica spesso, per le donne ancor piu'            
che per gli uomini, l'impossibilita' di beneficiare di misure                   
alternative alla detenzione, anche laddove le caratteristiche della             
pena lo renderebbe possibile. Per questo motivo la Commissione Pari             
Opportunita' della Regione Emilia-Romagna sollecita iniziative per              
l'avviamento lavorativo e l'accoglienza esterna per donne detenute              
anche con figli. L'Amministrazione penitenziaria e la Regione                   
Emilia-Romagna si impegnano ad elaborare su questa base un progetto             
di fattibilita' attraverso la costituzione di un apposito gruppo di             
lavoro.                                                                         
PARTE TERZA: STRUMENTI DI COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA              
A) Sistema informativo                                                          
Si concorda di realizzare un Sistema informativo quale strumento di             
supporto agli obiettivi di territorializzazione e di integrazione               
degli interventi.                                                               
Le parti si impegnano pertanto ad attivare un confronto permanente              
sulle reciproche esigenze e modalita' di raccolta, elaborazione ed              
analisi dei dati, nonche' a curare la necessaria interconnessione con           
le altre possibili fonti istituzionali, associative o di                        
volontariato, allo scopo di costruire una rete informativa comune,              
rispettosa della riservatezza dei dati e della relativa normativa di            
tutela, valida sia per l'interpretazione dei fenomeni sociali, sia              
come base per la programmazione di iniziative integrate tra i diversi           
soggetti sociali.                                                               
Tale sistema informativo si avvarra', per l'area minori, degli                  
strumenti predisposti dal progetto di Sistema informativo                       
socio-assistenziale minori elaborato dalla Regione Emilia-Romagna con           
l'obiettivo di mantenere una lettura globale ed integrata del                   
fenomeno del disagio in area minorile in tutti i suoi aspetti, ivi              
compreso quello relativo alla devianza ed alle procedure penali.                
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano, altresi', a curare la necessaria connessione con gli altri           
enti che, per compito istituzionale, operano con i minori (Procura e            
Tribunale per i minorenni, Provveditorato agli Studi, Uffici del                
lavoro, etc...) per agevolare la conoscenza della realta'                       
territoriale ed una piu' efficace programmazione degli interventi e             
delle attivita' di prevenzione.                                                 
Il progressivo diversificarsi degli interventi penali, di trattamento           
e di custodia, nonche' dei soggetti ad essi interessati determina               
l'improrogabile necessita' di una conoscenza attendibile e                      
continuamente aggiornata dei dati riguardanti gli adulti sottoposti a           
misure restrittive della liberta'.                                              
Il Sistema informativo riguardante gli adulti comprendera' almeno i             
seguenti ambiti:                                                                
- i dati individuali suscettibili di essere elaborati per fornire un            
profilo articolato e continuamente aggiornato delle caratteristiche             
dei diversi gruppi;                                                             
- una banca dati periodicamente aggiornata delle "risorse" rese                 
disponibili per i diversi interventi da parte dell'Amministrazione              
penitenziaria, del sistema degli Enti locali, del volontariato e                
dell'associazionismo;                                                           
- i flussi comunicativi fra i singoli, la comunita' e i servizi                 
esterni di riferimento.                                                         
Il documento allegato (Allegato n. 9) in tema di Sistema informativo            
"adulti" si intende approvato.                                                  
B) Ruolo del volontariato e dell'associazionismo                                
Le Amministrazioni firmatarie riconoscono l'importanza del ruolo che            
il volontariato e l'associazionismo possono esercitare nelle                    
attivita' di prevenzione generale, nonche' nel corso del trattamento            
e del reinserimento sociale degli adulti e dei minori sottoposti a              
provvedimenti penali.                                                           
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali, sia                 
attraverso la programmazione di attivita' e l'integrazione delle                
risorse in forma associata fra volontariato, associazionismo,                   
Amministrazione penitenziaria, Centro per la giustizia minorile, Enti           
locali.                                                                         
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano a stabilire forme organiche di collaborazione con le                  
associazioni di volontariato presenti nel territorio in favore, in              
particolare, dei:                                                               
- ragazzi ospiti delle strutture dell'Amministrazione della                     
giustizia;                                                                      
- ragazzi che devono reinserirsi nel loro territorio di origine.                
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
ritengono percio' importante stabilire forme di collaborazione                  
stabili e organiche con le associazioni di volontariato e con                   
l'associazionismo, sia con quelle attive specificatamente nel                   
penitenziario (ex artt. 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario), sia            
con quelle operanti sul territorio.                                             
obiettivo di tale collaborazione promuovere una cultura                         
dell'intervento del volontariato e dell'associazionismo non piu'                
sporadica ed occasionale, ma come riconoscimento di spazi operativi e           
per la realizzazione di progetti e azioni in stretta integrazione e             
collaborazione con gli interventi degli operatori delle Istituzioni             
pubbliche.                                                                      
obiettivo comune alle due Amministrazioni realizzare moduli                     
informativi, di formazione congiunta e di aggiornamento, propedeutici           
alla progettazione ed esecuzione di interventi comuni o distinti, ma            
coordinati. Tali moduli vanno progettati congiuntamente ai soggetti             
destinatari dell'intervento.                                                    
Si recepiscono integralmente le "Linee di indirizzo in materia di               
volontariato" approntate nel marzo 1994 dalla Commissione nazionale             
del Ministero di Grazia e Giustizia per i rapporti con le Regioni e             
gli Enti locali, e si intende lavorare alla loro diffusione e                   
puntuale applicazione.                                                          
C) Organismi permanenti di coordinamento                                        
Le parti convengono, anche in riferimento al documento "Indirizzi per           
la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali per i           
problemi della devianza e della criminalita'" approvato dalla                   
Commissione nazionale il giorno 8 luglio 1993, di istituire o                   
consolidare e articolare strumenti permanenti di collaborazione e               
coordinamento con scopi di programmazione e verifica.                           
Le due Amministrazioni si impegnano inoltre a promuovere                        
l'istituzione dei Comitati locali in materia di esecuzione penale               
area adulti in ciascuno dei territori sede di istituti penitenziari.            
Tali strumenti sono identificati:                                               
Per il settore minori:                                                          
C.1 a) la Commissione regionale per i minori imputati di reato,                 
C.1 b) la Commissione tecnica di coordinamento delle attivita' dei              
servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e dei servizi             
di assistenza degli Enti locali                                                 
Per il settore adulti:                                                          
C.2 a) la Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale               
adulti,                                                                         
C.2 b) i Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti,              
che sostituiscono, ove fossero stati costituiti, i Comitati                     
Carcere-Citta'.                                                                 
Caratteristiche delle Commissioni di cui ai punti C.1 a), C.1 b), C.2           
a) e C.2 b):                                                                    
Tali strumenti si intendono articolati su tre livelli: uno                      
istituzionale, uno tecnico-progettuale e uno politico-consultivo:               
- il livello istituzionale ha i compiti previsti dalla normativa                
nazionale e per l'attuazione del presente Protocollo;                           
- il livello progettuale viene attivato attraverso la costituzione,             
per iniziativa del livello istituzionale, di sottocommissioni                   
tematiche con funzioni di analisi, elaborazione di proposte e                   
progetti, in particolare in merito ai temi enunciati nel documento              
sopracitato "Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento delle            
commissioni regionali per i problemi della devianza e della                     
criminalita'" nei capitoli 7 ("Compiti della sottocommissione per               
minori") e 9 ("Compiti delle sottocommissioni per adulti"). Tali                
sottocommissioni tematiche sono costituite anche con la                         
partecipazione diretta di rappresentanti delle parti sociali e di               
rappresentanti dell'associazionismo e del volontariato;                         
- il livello consultivo ha il compito di associare all'attivita'                
delle Commissioni regionali o dei Comitati locali, nonche' alla                 
verifica circa l'attuazione del presente Protocollo, i rappresentanti           
delle parti sociali e i rappresentanti dell'associazionismo e del               
volontariato.                                                                   
Tali strumenti sono istituiti con delibera degli Enti competenti,               
previa indicazione dell'Amministrazione di appartenenza, per quanto             
riguarda i componenti, con le modalita' riportate nel punto C.2 b);             
- le Commissioni regionali partecipano alla Commissione nazionale               
consultiva per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali presso il            
Ministero di Grazia e Giustizia;                                                
- qualora si renda opportuno, le due Commissioni regionali di cui ai            
punti C.1 a) e C.2 a) possono venire convocate in maniera congiunta;            
- le Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a) e i                  
Comitati locali di cui al punto C.2 b), come primo atto dopo                    
l'istituzione, definiscono il proprio regolamento, mentre la                    
Commissione di cui al punto C.1 b) mantiene l'attuale                           
regolamentazione;                                                               
- i membri effettivi delle Commissioni regionali e dei Comitati                 
locali, in caso di delega, dovranno comunque garantire la continuita'           
rappresentativa;                                                                
- le Commissioni regionali sono costituite con atto formale della               
Giunta regionale, previa indicazione dei componenti da parte delle              
rispettive Amministrazioni;                                                     
- la Commissione di cui al punto C.1 b) viene istituita con decreto             
del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio centrale per la                    
Giustizia minorile, d'intesa con la Regione.                                    
Compiti delle Commissioni regionali                                             
Sono compiti delle Commissioni regionali determinare gli                        
orientamenti, programmare le attivita' e coordinare le iniziative per           
l'integrazione degli interventi di rispettiva competenza delle                  
Amministrazioni interessate, anche in base a criteri di                         
partecipazione allargata ai rappresentanti delle parti sociali e ai             
rappresentanti dell'associazionismo e volontariato.                             
La Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti               
indichera' i criteri di massima per i regolamenti dei Comitati                  
locali.                                                                         
(omissis)                                                                       
C.1 a) La Commissione regionale per i minori imputati di reato                  
La Commissione regionale, con riferimento anche al citato documento             
di indirizzi della Commissione nazionale, e' composta da:                       
- Presidente: l'Assessore regionale competente,                                 
- componenti: il Direttore del Centro di giustizia minorile,                    
l'Assessore competente del Comune di Bologna quale rappresentante del           
territorio in cui sono ubicati i servizi del Centro giustizia                   
minorile per l'Emilia-Romagna, due rappresentanti                               
dell'Amministrazione della Giustizia, individuati dal Ministero di              
Grazia e Giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile, due            
dirigenti di nomina regionale, un membro della Commissione tecnica di           
cui al punto C.1 b).                                                            
Sono inoltre invitati permanenti:                                               
- un rappresentante della Procura della Repubblica presso il                    
Tribunale per i minorenni,                                                      
- un rappresentante del Tribunale per i minorenni,                              
- un rappresentante del Prefetto di Bologna, componente del Comitato            
provinciale della pubblica Amministrazione di cui alla Legge 216/91 e           
all'art. 3 della Legge 465/95.                                                  
C.1 b) La Commissione tecnica di coordinamento delle attivita' dei              
servizi                                                                         
Quale organo tecnico-operativo, viene individuata la "Commissione per           
il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili                           
dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza                
degli Enti locali" di cui all'art. 13 del DLgs 272/89, composta                 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo citato e con i                  
compiti previsti dal presente Protocollo e dalla normativa vigente.             
Oltre ai compiti indicati in premessa, e' compito della Commissione             
il monitoraggio dell'attuazione del DPR 448/88.                                 
(omissis)                                                                       
D) Applicazione e verifica del Protocollo                                       
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                
provvederanno a formalizzare l'adesione al Protocollo rispettivamente           
con un decreto del Consiglio dei Ministri e con un atto del Consiglio           
regionale.                                                                      
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                
individueranno nominativamente due dirigenti delle rispettive                   
Amministrazioni quali referenti per l'attuazione del presente                   
Protocollo. E' loro compito risolvere o segnalare tempestivamente i             
problemi applicativi che si possono porre; annualmente invieranno               
congiuntamente un breve rapporto sullo stato di attuazione del                  
Protocollo alle due Amministrazioni.                                            
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si             
impegnano a dare la piu' ampia diffusione al presente Protocollo                
nonche' alle direttive generali per la sua realizzazione.                       
(omissis)                                                                       
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . .                                                   
la Regione Emilia-Romagna, nella persona del Presidente della Giunta            
regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     
sottoscrivono il presente Protocollo con il quale si impegnano                  
all'esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa            
dichiarato.                                                                     
MINISTERO DI  REGIONE                                                           
GRAZIA E GIUSTIZIA  EMILIA-ROMAGNA                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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