SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 18 febbraio 1998, n. 17
Giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma primo, della L.R. 18/84 in materia di edilizia residenziale pubblica (nel testo modificato dall'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della L.R. 16 marzo 1995, n. 13)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: dott. Renato Granata, Presidente - prof.
Giuliano Vassalli - prof. Francesco Guizzi - prof. Cesare Mirabelli -
prof. Fernando Santosuosso - avv. Massimo Vari - dott. Cesare Ruperto
- dott. Riccardo Chieppa - prof. Gustavo Zagrebelsky - prof. Valerio
Onida - prof. Carlo Mezzanotte - avv. Fernanda Contri - prof. Guido
Neppi Modona - prof. Piero Alberto Capotosti - prof. Annibale Marini,
Giudici
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12
(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2, secondo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione
del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della L.R. 2
dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte
dall'art. 10 della L.R. 16 marzo 1995, n. 13), promosso con ordinanza
emessa il 26 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Angelo Geraci contro il
Comune di Bologna ed altra, iscritta al n. 45 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella Camera di Consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 marzo 1992, Angelo Geraci impugnava
avanti il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna la
decisione con la quale era stato respinto il ricorso gerarchico
improprio, da lui presentato avverso il provvedimento del Comune di
Bologna che - ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica - lo aveva escluso dalla graduatoria speciale
riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione.
Il ricorrente era stato dapprima inserito, oltre che in quella
generale, nella suddetta graduatoria speciale (come previsto dalla
legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.12, recante
"Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2, secondo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione
del 19 novembre 1981"), ma successivamente, in sede di verifica dei
requisiti ai fini dell'assegnazione, ne era stato escluso, in quanto
il suo nucleo familiare, a causa della nascita di una figlia, era
risultato composto da tre persone e non piu' da due, come era
richiesto - secondo l'Amministrazione - dalla norma impugnata.
Con ordinanza emessa il 17 febbraio e depositata il 5 maggio 1994, il
TAR dell'Emilia-Romagna ha sollevato - in riferimento agli artt. 2,
3, 29 e 31 della Costituzione - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 11, primo comma, della citata L.R. n. 12 del
1984, come modificato dall'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50.
Il giudice rimettente osserva innanzitutto che la legge regionale in
questione prevede due diversi sistemi di assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica: in quello d'ordine generale la
condizione soggettiva di "giovane coppia" da' soltanto diritto ad un
punteggio ai fini della formazione della graduatoria e nessuna
influenza spiega il suo successivo mutamento; invece, nel sistema
speciale - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - la
stessa condizione assurge al rango di requisito soggettivo vero e
proprio, che non puo' venire meno.
Inoltre, secondo il TAR, alla disposizione legislativa - la' dove
precisa che la graduatoria speciale e' finalizzata all'individuazione
dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima (non
superiore a 45 metri quadrati) "che saranno assegnati a nuclei
familiari di una o due persone" - non puo' attribuirsi "altra ratio
se non quella fatta palese dal senso delle parole attraverso le quali
si e' espresso il legislatore regionale": quest'ultimo ha inteso
favorire la coppia di nuova formazione in senso stretto e cioe'
quella composta soltanto dai coniugi, riservando alle famiglie con
figli il semplice inserimento nella graduatoria generale, con un
punteggio aggiuntivo.
In tal modo, tuttavia, la norma impugnata finisce per penalizzare
irrazionalmente proprio la categoria che vorrebbe proteggere, dato
che la "giovane coppia" e' la famiglia piu' facilmente in grado di
accrescersi numericamente per la nascita di figli.
Pertanto, il giudice a quo ritiene che detta norma si ponga in
contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione: violerebbe,
infatti, il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una
famiglia, come fondamentale societa' naturale dove si svolge la sua
personalita'; lederebbe il principio di uguaglianza, dato che la
presenza di un figlio non sarebbe elemento idoneo a giustificare una
disparita' di trattamento tra famiglie tutte ugualmente di recente
formazione; ostacorelebbe la nascita delle nuove famiglie e
penalizzerebbe la maternita'.
Infine, il TAR rileva come la denunciata incostituzionalita' appaia
ancora piu' grave ove si consideri che, ai sensi dell'art. 23 della
legge regionale considerata, il venir meno dei requisiti richiesti
per l'assegnazione comporta la decadenza da quest'ultima, per cui la
successiva nascita di un figlio produrrebbe, come conseguenza, la
perdita dell'abitazione familiare.
2. Nel giudizio avanti la Corte costituzionale non ha spiegato
intervento il Presidente della Giunta regionale, mente si e'
costituito - ma fuori termine - il ricorrente Angelo Geraci, il quale
ha concluso chiedendo una pronuncia interpretativa ovvero, qualora
cio' non sia possibile, l'accoglimento della questione.
3. Nelle more del giudizio della Corte la Regione Emilia-Romagna ha
approvato la Legge 16 marzo 1995, n. 13, il cui articolo 10 ha
sostituito la norma impugnata, stabilendo che gli alloggi di
superficie minima di cui possono beneficiare le famiglie di nuova
formazione - al pari di altri gruppi sociali, inseriti in analoghe
graduatorie speciali - "saranno assegnati secondo i criteri di
ripartizione definiti dal Comune" e non saranno piu' necessariamente
riservati ai nuclei familiari di una o due persone.
Alla luce di cio', la Corte costituzionale, con ordinanza n. 506
dell'11 dicembre 1995, ha restituito gli atti al TAR perche'
valutasse l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio a
quo, segnatamente sotto il profilo della persistente rilevanza della
questione.
Il TAR, con ordinanza del 26 marzo 1996, depositata in Segreteria il
15 luglio successivo, ha ritenuto che la nuova legge regionale non
incidesse sulla normativa alla luce della quale deve essere valutata
la legittimita' dei provvedimenti amministrativi impugnati nel
giudizio a quo. Pertanto, confermata la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione, ne ha disposto nuovamente la rimessione
alla Corte costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna dubita
della legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della
legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, che
disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2
dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modificazioni
introdotte dalla legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), in
riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.
2. Occorre preliminarmente osservare che non appare possibile
risolvere la questione in via interpretativa: infatti, dove la
disposizione impugnata precisa che l'inserimento nella graduatoria
speciale riservata alle famiglie di nuova o di prossima formazione e'
finalizzato all'immediata individuazione dei beneficiari degli
alloggi "che saranno assegnati a nuclei familiari di una o due
persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune", viene
fatto riferimento a tutti i membri del nucleo familiare, siano essi
genitori o figli. Non e' percio' possibile operare una
interpretazione adeguatrice che ritenga, invece, riferito solo agli
adulti il numero dei componenti ivi indicato.
Ugualmente non sembra possibile qualificare la situazione di "giovane
coppia" senza figli come una semplice condizione soggettiva ai fini
dell'inserimento nella graduatoria speciale, con la conseguenza che
un mutamento, eventualmente sopravvenuto, in tale situazione non
influirebbe sulla collocazione in graduatoria, ai sensi dell'art. 14,
secondo comma, della legge regionale n. 12 del 1984. Come ha
osservato il giudice rimettente, cio' risulta vero nel sistema
generale, mentre in quello speciale la suddetta situazione (e cioe'
il limitato numero dei componenti il nucleo familiare) rappresenta,
accanto ad altri, un requisito soggettivo vero e proprio, il cui
venir meno comporta l'esclusione dalla graduatoria, in base a quanto
disposto dal terzo comma del medesimo articolo 14.
Risulta evidente che il legislatore regionale ha inteso consentire
l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale,
riservata alle famiglie di nuova formazione, soltanto alle coppie
senza figli che siano sposate da non piu' di due anni ed i cui
componenti non superino i trent'anni di eta'.
In tal modo, il sopraggiungere di un figlio comporterebbe
l'esclusione dalla suddetta graduatoria privilegiata anche delle
coppie che vi siano gia' legittimamente inserite, le quali
permarrebbero iscritte soltanto nella graduatoria generale, sia pure
con un punteggio aggiuntivo.
3. Cosi' intesa, pero', la norma impugnata risulta contrastante con i
parametri costituzionali indicati dal giudice a quo: da un lato, essa
opera una irragionevole discriminazione nei confronti della famiglie
con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio non puo' essere
elemento idoneo a far venire meno il gia' acquisito diritto
all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una
disparita' di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti
ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene
concesso detto beneficio. Dall'altro lato, la norma penalizza le
coppie con figli anziche' agevolarle, considerato che la limitata
disponibilita' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende
assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono
inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono
ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma,
della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme
per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei
criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre
1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2
dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte
dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), nella parte
in cui non consente - ai fini dell'assegnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica - la permanenza nella graduatoria
speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione
dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti
richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di
componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di figli.
Cosi' deciso a Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1998.
PRESIDENTE REDATTORE
Renato Granata Fernando Santosuosso
CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 1998.
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Di Paola