REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 18 febbraio 1998, n. 17

Giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma primo, della L.R. 18/84 in materia di edilizia residenziale pubblica (nel testo modificato dall'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della L.R. 16 marzo 1995, n. 13)

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
composta dai signori: dott. Renato Granata, Presidente - prof.                  
Giuliano Vassalli - prof. Francesco Guizzi - prof. Cesare Mirabelli -           
prof. Fernando Santosuosso - avv. Massimo Vari - dott. Cesare Ruperto           
- dott. Riccardo Chieppa - prof. Gustavo Zagrebelsky - prof. Valerio            
Onida - prof. Carlo Mezzanotte - avv. Fernanda Contri - prof. Guido             
Neppi Modona - prof. Piero Alberto Capotosti - prof. Annibale Marini,           
Giudici                                                                         
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo                 
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12            
(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei           
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi                 
dell'art. 2, secondo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in               
attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione              
del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della L.R. 2           
dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte           
dall'art. 10 della L.R. 16 marzo 1995, n. 13), promosso con ordinanza           
emessa il 26 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale                  
dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Angelo Geraci contro il             
Comune di Bologna ed altra, iscritta al n. 45 del registro ordinanze            
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,               
prima serie speciale, dell'anno 1997.                                           
Udito nella Camera di Consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice                 
relatore Fernando Santosuosso.                                                  
RITENUTO IN FATTO                                                               
1. Con ricorso notificato il 20 marzo 1992, Angelo Geraci impugnava             
avanti il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna la             
decisione con la quale era stato respinto il ricorso gerarchico                 
improprio, da lui presentato avverso il provvedimento del Comune di             
Bologna che - ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia                  
residenziale pubblica - lo aveva escluso dalla graduatoria speciale             
riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione.                    
Il ricorrente era stato dapprima inserito, oltre che in quella                  
generale, nella suddetta graduatoria speciale (come previsto dalla              
legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984,  n.12, recante                
"Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei           
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi                 
dell'art. 2, secondo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in               
attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione              
del 19 novembre 1981"), ma successivamente, in sede di verifica dei             
requisiti ai fini dell'assegnazione, ne era stato escluso, in quanto            
il suo nucleo familiare, a causa della nascita di una figlia, era               
risultato composto da tre persone e non piu' da due, come era                   
richiesto - secondo l'Amministrazione - dalla norma impugnata.                  
Con ordinanza emessa il 17 febbraio e depositata il 5 maggio 1994, il           
TAR dell'Emilia-Romagna ha sollevato - in riferimento agli artt. 2,             
3, 29 e 31 della Costituzione - questione di legittimita'                       
costituzionale dell'art. 11, primo comma, della citata L.R. n. 12 del           
1984, come modificato dall'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50.           
Il giudice rimettente osserva innanzitutto che la legge regionale in            
questione prevede due diversi sistemi di assegnazione degli alloggi             
di edilizia residenziale pubblica: in quello d'ordine generale la               
condizione soggettiva di "giovane coppia" da' soltanto diritto ad un            
punteggio ai fini della formazione della graduatoria e nessuna                  
influenza spiega il suo successivo mutamento; invece, nel sistema               
speciale - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - la                 
stessa condizione assurge al rango di requisito soggettivo vero e               
proprio, che non puo' venire meno.                                              
Inoltre, secondo il TAR, alla disposizione legislativa - la' dove               
precisa che la graduatoria speciale e' finalizzata all'individuazione           
dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima (non                
superiore a 45 metri quadrati) "che saranno assegnati a nuclei                  
familiari di una o due persone" - non puo' attribuirsi "altra ratio             
se non quella fatta palese dal senso delle parole attraverso le quali           
si e' espresso il legislatore regionale": quest'ultimo ha inteso                
favorire la coppia di nuova formazione in senso stretto e cioe'                 
quella composta soltanto dai coniugi, riservando alle famiglie con              
figli il semplice inserimento nella graduatoria generale, con un                
punteggio aggiuntivo.                                                           
In tal modo, tuttavia, la norma impugnata finisce per penalizzare               
irrazionalmente proprio la categoria che vorrebbe proteggere, dato              
che la "giovane coppia" e' la famiglia piu' facilmente in grado di              
accrescersi numericamente per la nascita di figli.                              
Pertanto, il giudice a quo ritiene che detta norma si ponga in                  
contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione: violerebbe,           
infatti, il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una            
famiglia, come fondamentale societa' naturale dove si svolge la sua             
personalita'; lederebbe il principio di uguaglianza, dato che la                
presenza di un figlio non sarebbe elemento idoneo a giustificare una            
disparita' di trattamento tra famiglie tutte ugualmente di recente              
formazione; ostacorelebbe la nascita delle nuove famiglie e                     
penalizzerebbe la maternita'.                                                   
Infine, il TAR rileva come la denunciata incostituzionalita' appaia             
ancora piu' grave ove si consideri che, ai sensi dell'art. 23 della             
legge regionale considerata, il venir meno dei requisiti richiesti              
per l'assegnazione comporta la decadenza da quest'ultima, per cui la            
successiva nascita di un figlio produrrebbe, come conseguenza, la               
perdita dell'abitazione familiare.                                              
2. Nel giudizio avanti la Corte costituzionale non ha spiegato                  
intervento il Presidente della Giunta regionale, mente si e'                    
costituito - ma fuori termine - il ricorrente Angelo Geraci, il quale           
ha concluso chiedendo una pronuncia interpretativa ovvero, qualora              
cio' non sia possibile, l'accoglimento della questione.                         
3. Nelle more del giudizio della Corte la Regione Emilia-Romagna ha             
approvato la Legge 16 marzo 1995, n. 13, il cui articolo 10 ha                  
sostituito la norma impugnata, stabilendo che gli alloggi di                    
superficie minima di cui possono beneficiare le famiglie di nuova               
formazione - al pari di altri gruppi sociali, inseriti in analoghe              
graduatorie speciali - "saranno assegnati secondo i criteri di                  
ripartizione definiti dal Comune" e non saranno piu' necessariamente            
riservati ai nuclei familiari di una o due persone.                             
Alla luce di cio', la Corte costituzionale, con ordinanza n. 506                
dell'11 dicembre 1995, ha restituito gli atti al TAR perche'                    
valutasse l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio a           
quo, segnatamente sotto il profilo della persistente rilevanza della            
questione.                                                                      
Il TAR, con ordinanza del 26 marzo 1996, depositata in Segreteria il            
15 luglio successivo, ha ritenuto che la nuova legge regionale non              
incidesse sulla normativa alla luce della quale deve essere valutata            
la legittimita' dei provvedimenti amministrativi impugnati nel                  
giudizio a quo. Pertanto, confermata la rilevanza e la non manifesta            
infondatezza della questione, ne ha disposto nuovamente la rimessione           
alla Corte costituzionale.                                                      
CONSIDERATO IN DIRITTO                                                          
1. Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna dubita             
della legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della              
legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, che                    
disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale                   
pubblica (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2             
dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modificazioni                  
introdotte dalla legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), in                      
riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.                        
2. Occorre preliminarmente osservare che non appare possibile                   
risolvere la questione in via interpretativa: infatti, dove la                  
disposizione impugnata precisa che l'inserimento nella graduatoria              
speciale riservata alle famiglie di nuova o di prossima formazione e'           
finalizzato all'immediata individuazione dei beneficiari degli                  
alloggi "che saranno assegnati a nuclei familiari di una o due                  
persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune", viene           
fatto riferimento a tutti i membri del nucleo familiare, siano essi             
genitori o figli. Non e' percio' possibile operare una                          
interpretazione adeguatrice che ritenga, invece, riferito solo agli             
adulti il numero dei componenti ivi indicato.                                   
Ugualmente non sembra possibile qualificare la situazione di "giovane           
coppia" senza figli come una semplice condizione soggettiva ai fini             
dell'inserimento nella graduatoria speciale, con la conseguenza che             
un mutamento, eventualmente sopravvenuto, in tale situazione non                
influirebbe sulla collocazione in graduatoria, ai sensi dell'art. 14,           
secondo comma, della legge regionale n. 12 del 1984. Come ha                    
osservato il giudice rimettente, cio' risulta vero nel sistema                  
generale, mentre in quello speciale la suddetta situazione (e cioe'             
il limitato numero dei componenti il nucleo familiare) rappresenta,             
accanto ad altri, un requisito soggettivo vero e proprio, il cui                
venir meno comporta l'esclusione dalla graduatoria, in base a quanto            
disposto dal terzo comma del medesimo articolo 14.                              
Risulta evidente che il legislatore regionale ha inteso consentire              
l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale,            
riservata alle famiglie di nuova formazione, soltanto alle coppie               
senza figli che siano sposate da non piu' di due anni ed i cui                  
componenti non superino i trent'anni di eta'.                                   
In tal modo, il sopraggiungere di un figlio comporterebbe                       
l'esclusione dalla suddetta graduatoria privilegiata anche delle                
coppie che vi siano gia' legittimamente inserite, le quali                      
permarrebbero iscritte soltanto nella graduatoria generale, sia pure            
con un punteggio aggiuntivo.                                                    
3. Cosi' intesa, pero', la norma impugnata risulta contrastante con i           
parametri costituzionali indicati dal giudice a quo: da un lato, essa           
opera una irragionevole discriminazione nei confronti della famiglie            
con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio non puo' essere            
elemento idoneo a far venire meno il gia' acquisito diritto                     
all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una                     
disparita' di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti                    
ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene                
concesso detto beneficio. Dall'altro lato, la norma penalizza le                
coppie con figli anziche' agevolarle, considerato che la limitata               
disponibilita' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende            
assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono                  
inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono           
ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali.            
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma,             
della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme            
per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni           
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,           
secondo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei             
criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre             
1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2                
dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte           
dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), nella parte           
in cui non consente - ai fini dell'assegnazione di un alloggio di               
edilizia residenziale pubblica - la permanenza nella graduatoria                
speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione            
dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti                    
richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di               
componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di figli.               
Cosi' deciso a Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo             
della Consulta, il 12 febbraio 1998.                                            
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Renato Granata  Fernando Santosuosso                                            
CANCELLIERE                                                                     
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 1998.                                  
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA                                                  
Di Paola                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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