REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 ottobre 1998, n. 1008

Ratifica della deliberazione di Giunta n. 1671 del 28 settembre 1998 "Programma 1998 relativo alla concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate"

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione progr. n. 1671 in data 28 settembre 1998, di             
cui all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del                
Consiglio a termini dell'articolo 19, comma 2, lett. i) dello                   
Statuto;                                                                        
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente           
"Territorio e Ambiente" di questo Consiglio, giusta nota prot. n.               
13021 in data 19 ottobre 1998;                                                  
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
ratifica:                                                                       
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1671 del 28                  
settembre 1998, citata in premessa.                                             
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Premesso:                                                                       
- che l'art. 1 della L.R. 2 novembre 1989, n. 38 - pubblicata nel               
Bollettino Ufficiale della Regione n. 74 del 6 novembre 1989 -                  
dispone che "Al fine di promuovere la formazione di piani di                    
circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle                
categorie svantaggiate, onde consentire loro una migliore fruizione             
della citta' e facilitarne la vita di relazione, la Regione concede             
ai Comuni contributi in conto capitale, nella misura massima del 50%            
della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di programmi annuali               
approvati dal Consiglio regionale.";                                            
- che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale citata, detti piani           
di circolazione urbana "individuano prioritariamente i percorsi                 
urbani protetti, provvedono ad eliminare o ridurre le barriere                  
architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici                 
dotando gli stessi di apposite aree di parcheggio, predispongono il             
necessario adeguamento dell'arredo urbano organizzando anche aree di            
sosta ed assicurano accurate misure di segnaletica.";                           
- che, in forza dell'art. 4 della medesima L.R. 2 novembre 1989, n.             
38 "Fermo restando l'obbligo per tutti i Comuni della regione di                
eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle                  
strutture e negli spazi pubblici, sono obbligati alla formazione dei            
piani di circolazione urbana i Comuni aventi una popolazione                    
superiore a 5.000 abitanti.";                                                   
- che, ai sensi dell'art. 3, commi primo e secondo, della ripetuta              
L.R. 38/89, per la definizione dei programmi annuali di cui al                  
richiamato art. 1 successivi a quello relativo alla prima                       
applicazione degli adempimenti di cui all'art. 2, le Amministrazioni            
comunali devono, entro il 31 ottobre di ogni anno, avanzare al                  
Presidente della Giunta regionale le proprie richieste di contributo,           
corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli           
incarichi di progettazione dei piani di circolazione urbana che                 
intendono predisporre a liberi professionisti o ad uffici pubblici,             
da un preventivo di spesa comprensivo degli oneri occorrenti per le             
consulenze e le indagini preliminari nonche' da copia del prospetto             
riassuntivo del bilancio preventivo riferentesi all'ultimo esercizio            
finanziario;                                                                    
- che, in forza dell'art. 3, comma terzo, della stessa L.R. 38/89               
"Sulla base delle richieste pervenute, il Consiglio regionale, su               
proposta della Giunta, approva il programma annuale, tenendo conto              
della situazione di bilancio dei Comuni richiedenti e dell'importanza           
ed urgenza dei piani di circolazione urbana proposti in relazione               
alle caratteristiche socio-strutturali dell'area considerata ed alla            
densita' delle strutture pubbliche, per le quali va garantita                   
l'accessibilita', presenti nella medesima.";                                    
considerato:                                                                    
- che dal 1990 al 1996 il Consiglio regionale, su proposta della                
Giunta, ha annualmente approvato il programma relativo alla                     
concessione dei contributi in conto capitale ai Comuni per la                   
formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori             
di handicap e delle categorie svantaggiate;                                     
- che la Giunta regionale, assunti i poteri del Consigllo, ha                   
approvato il medesimo Programma per l'anno 1997;                                
- che occorre ora provvedere all'approvazione del programma 1998 di             
concessione dei contributi in oggetto, sulla base delle richieste               
avanzate dalle Amministrazioni comunali entro il 31 ottobre 1997;               
preso atto che nel sopra indicato termine del 31 ottobre 1997 e'                
stata presentata alla Regione la seguente domanda di contributo, che            
viene conservata agli atti presso il Servizio "Pianificazione                   
urbanistica" dell'Assessorato al Territorio, Programmazione e                   
Ambiente:                                                                       
Provincia di Parma                                                              
- Comune di Langhirano (richiesta del Coordinatore dell'Ufficio                 
Tecnico) n. 17056 del 7 ottobre 1997, assunta al protocollo della               
Presidenza della Giunta regionale al n. 20483 del 13 ottobre 1997;              
ritenuto urgente disporre l'approvazione del presente programma al              
fine di consentire al Comune di Langhirano (PR) l'immediato avvio               
della relativa progettazione, ritenendo assentibile in toto la                  
richiesta di contributo presentata dal medesimo, che viene                      
corrispondentemente soddisfatta nella misura del 50% della spesa                
ritenuta ammissibile secondo quanto appresso indicato:                          
Comuni  Importo spesa  Importo contributo     ammissibile                       
concesso             Lire       Lire                                            
Langhirano (PR)  39.873.330  19.936.665                                         
assunti i poteri del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 19,                
secondo comma, lett. i) dello Statuto regionale, salvo ratifica;                
ritenuto inoltre:                                                               
- che risulti opportuno stimolare l'iniziativa del Comune ammesso a             
contributo, stabilendo un termine per la presentazione a questo Ente            
della delibera di approvazione del piano di circolazione urbana di              
che trattasi, ai fini della susseguente erogazione del contributo               
sopra indicato;                                                                 
- che il termine di cui sopra possa essere stabilito in mesi 9 dalla            
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della              
delibera di approvazione del programma 1998;                                    
viste le Leggi regionali 23 aprile 1998, nn. 13 e 14;                           
ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all'art. 57 della L.R.               
31/77 e successive modificazioni e che, pertanto, l'impegno di spesa            
relativo al programma di contributi in argomento possa essere assunto           
con la presente deliberazione;                                                  
dato atto del parere favorevole di legittimita' e di regolarita'                
tecnica del presente provvedimento, rispettivamente espressi - ai               
sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e dei            
disposti della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4           
luglio 1995 - dal Direttore generale alla "Programmazione e                     
Pianificazione urbanistica" dott. Roberto Raffaelli e dal                       
Responsabile del Servizio "Pianificazione urbanistica" arch. Giovanni           
De Marchi;                                                                      
dato altresi' atto del parere di regolarita' contabile, espresso ai             
sensi del medesimo art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e della citata             
deliberazione della Giunta regionale 2541/95 dal Responsabile del               
Servizio "Ragioneria e Credito" dott. Gianni Mantovani;                         
quanto sopra premesso e considerato;                                            
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;            
a voti unanimi e palesi delibera:                                               
1) di approvare il programma 1998 specificamente illustrato in parte            
narrativa, relativo alla concessione di contributi in conto capitale            
al Comune di Langhirano (PR) per la formazione del piano di                     
circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle                
categorie svantaggiate al cui costo quale spesa ammissibile di Lire             
39.873.330 corrisponde un contributo a carico della Regione                     
Emilia-Romagna di Lire 19.936.665;                                              
2) di disporre il termine di mesi 9 dalla data di pubblicazione nel             
Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di approvazione del           
programma 1998 in discorso per la presentazione a questa Ente della             
delibera comunale di approvazione del piano di circolazione urbana la           
cui formazione e' stata ammessa a contributo;                                   
3) di imputare la somma di Lire 19.936.665 discendente                          
dall'attuazione del programma regionale in argomento, registrata al             
n. 4625 di impegno sul Capitolo 30555 "Contributi in conto capitale             
ai Comuni per i piani di circolazione urbana al servizio dei                    
portatori di handicap e delle categorie svantaggiate (L.R. 2 novembre           
1989, n. 38)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998, che                
presenta la necessaria disponibilita';                                          
4) di dare atto che ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77               
cosi' come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e della              
deliberazione della Giunta regionale 2541/95, il Responsabile del               
Servizio regionale competente provvedera' alla liquidazione ed alla             
richiesta di emissione del titolo di pagamento del contributo di che            
trattasi a favore del Comune di Langhirano (PR) incluso nel presente            
programma a condizione che abbia prodotto entro il termine sopra                
indicato la delibera consiliare di approvazione del piano di                    
circolazione urbana come meglio specificato al precedente punto 2);             
5) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio                   
regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i), dello Statuto e secondo le           
motivazioni espresse in premessa;                                               
6) di pubblicare la delibera di approvazione della presente proposta            
nel Bollettino Ufficiale della Regione.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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