REGIONE EMILIA-ROMAGNA - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEDE DI BOLOGNA

COMUNICATO

Ordinanza n. 787 Reg. ord. 1998 2/3-21/12/1995-6/5/1998 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 7 ottobre 1998) dal TAR per l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Accarisi Serena ed altri contro Regione Emilia-Romagna

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna -             
Sezione II, composto dai signori magistrati: dott. Vincenzo Laurita -           
Presidente; dott. Giancarlo Mozzarelli - consigliere; dott. Domenico            
Lundini - Cons. rel. est.                                                       
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
- sul ricorso 856/86 proposto da Accarisi Serena, Bonora Giampaolo,             
Ginocchini Bruno, Rondelli Adriano, Ligabue Guido, Pontillo                     
Pierluigi, Grandi Giovanni, Zanini Maurizia, Venturelli Massimo,                
Giunchedi Gioietta, Corticelli Stefano, Roversi Maria Grazia,                   
Innocenti Mauro, Schiff Laura, Sani Stefania, Corradini Giulio e                
Resta Claudia;                                                                  
- sul ricorso 1073/86, proposto da Mattiussi Paolo;                             
- sul ricorso 1074/86, proposto da Caruso Pietro;                               
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Brentazzoli ed                  
elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, in Bologna,            
Strada Maggiore n. 24;                                                          
contro                                                                          
la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore                
della Giunta regionale, non costituita in giudizio;                             
per l'annullamento                                                              
della deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 21 gennaio 1986,           
recante criteri per l'applicazione dell'art. 32 della L.R.  n.26 del            
20/7/1973;                                                                      
e per l'accertamento                                                            
del diritto dei ricorrenti di ottenere, a far tempo dalla data di               
inquadramento nel ruolo unico regionale o, in subordine, dal 31                 
dicembre 1985, il riconoscimento di un'anzianita' pari al 100% di               
quella relativa al servizio dagli stessi svolto, anche non di ruolo e           
per periodi anche non continuativi, presso altre pubbliche                      
Amministrazioni pure se diverse da quella di provenienza, e cosi' di            
conseguire i benefici economici tutti connessi a detto                          
riconoscimento, da computarsi con riferimento ai criteri del                    
riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica e del             
salario di anzianita', indicati dagli artt. 12 e 13 della L.R. 11/84,           
con la maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria secondo            
gli indici ISTAT, dalle singole scadenze al saldo;                              
e per la condanna                                                               
dell'Amministrazione intimata al pagamento a favore dei ricorrenti              
delle somme tutte di cui risulti debitrice per il titolo di cui                 
sopra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria secondo gli                 
indici ISTAT, dalle singole scadenze sino al saldo.                             
Visti i ricorsi con i relativi allegati;                                        
viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti a sostegno delle               
proprie pretese;                                                                
visti gli atti tutti delle cause;                                               
designato relatore, per la pubblica udienza del 2/3/1995, il cons.              
dott. Domenico Lundini;                                                         
udito all'udienza stessa l'avv. Bagala', in sostituzione dell'avv.              
Brentazzoli, per i ricorrenti;                                                  
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:                         
FATTO                                                                           
1. Con gli odierni menzionati atti di gravame i ricorrenti hanno                
impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone                 
l'annullamento per violazione di legge, nella specie della violazione           
e falsa applicazione di disposizioni normative e di principi                    
generali, nonche' per eccesso di potere sotto il profilo della                  
contraddittorieta' di comportamento della pubblica Amministrazione,             
ed affidando, in via ipotetica e subordinata, l'accoglimento                    
dell'azionata pretesa ad una duplice questione di incostituzionalita'           
di norme regionali applicate nella circostanza, dedotta con                     
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.                           
In sintesi, gli istanti lamentano, con due distinti motivi di                   
doglianza, che illegittimamente l'Amministrazione regionale avrebbe             
ritenuto applicabile, nei loro confronti, l'art. 32 della L.R. n. 26            
del 20/7/1973, con il conseguente riconoscimento, agli effetti                  
economici, di un'anzianita' pari al 50% del periodo di servizio                 
pre-ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni, con mansioni               
corrispondenti o propedeutiche alla qualifica di inquadramento nei              
ruoli regionali acquisita per pubblico concorso.                                
2. Sostengono invece i ricorrenti che l'art. 12, L.R. 11/84 ha                  
imposto la valutazione, per intero, a favore dei dipendenti                     
regionali, anche se assunti dopo il 31/12/1982, di tutti gli anni di            
servizio prestati nell'ambito di rapporti di pubblico impiego,                  
compresi quelli resi presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e              
Regioni.                                                                        
La valutazione totale dell'anzianita' di servizio gia' era del resto,           
assumono, principio immanente nell'ordinamento regionale ex art. 112,           
L.R. 25/73 ed art. 7, L.R. 30/82.                                               
Il principio invocato trova anche fondamento nell'art. 199, TU 3/57 e           
nella L.R. 27/85 il cui art. 29 ha chiarito che, in caso di accesso             
al ruolo regionale per pubblico concorso da parte di personale che              
abbia prestato servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, e'              
conservato il trattamento economico di anzianita' eventualmente                 
maturato presso l'Amministrazione di provenienza.                               
La deliberazione impugnata si pone poi anche in contrasto col divieto           
della reformatio in pejus del trattamento economico dei pubblici                
dipendenti (art. 227, TU 383/34).                                               
La ratio di tale principio, avente portata generale, e' quella di               
evitare che mutamenti di status determinino diminuzione del livello             
economico raggiunto dal pubblico dipendente.                                    
Quantomeno, infine, i benefici rivendicati dai ricorrenti avrebbero             
dovuto essere loro riconosciuti dal 31/12/1985, data di entrata in              
vigore della L.R. 27/85 il cui art. 29, come gia' detto, ha stabilito           
il principio del totale riconoscimento dell'anzianita' maturata                 
presso l'Amministrazione di provenienza.                                        
L'efficacia di tale legge invero non puo' essere limitata ai                    
dipendenti assunti dal 31/12/1985.                                              
Ove poi si ritenesse che gli artt. 10, 12, 13 della L.R. 11/84 sono             
applicabili solo al personale assunto prima del 31/12/1982 e non                
anche a quello immesso in ruolo tra tale data e quella d'entrata in             
vigore della L.R. n. 27 del 1985, ne conseguirebbe l'illegittimita'             
costituzionale della normativa richiamata, per contrasto con il                 
principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e con quelli della               
giusta retribuzione e dell'imparzialita' e buon funzionamento della             
pubblica Amministrazione (artt. 36 e 97 Costituzione).                          
Per le stesse ragioni dovrebbe altresi' sollevarsi questione di                 
legittimita' costituzionale dell'art. 29, L.R. 27/85, ove tale norma            
dovesse essere intesa come dettata al fine di regolare il trattamento           
economico dei soli dipendenti regionali entrati in ruolo a far tempo            
dal 31/12/1985.                                                                 
3. Alcuni dei ricorrenti poi (particolarmente quelli proponenti i               
ricorsi n. 1073 e n. 1074 del 1986) provengono da rapporti a tempo              
determinato presso la stessa Regione Emilia-Romagna, ex art. 61                 
Statuto regionale.                                                              
Costoro lamentano tra l'altro (a parte quanto gia' sopra rilevato),             
che a far tempo dall'inquadramento in ruolo, sono stati privati di              
ogni emolumento connesso all'anzianita' maturata in veste di                    
personale incaricato; percepiscono il solo stipendio iniziale del               
livello di inquadramento; non hanno neppure percepito la somma                  
maturata a titolo di "salario di anzianita'" con riferimento al                 
biennio 1983/1984.                                                              
Richiamano dunque, nel senso ed ai fini del totale riconoscimento               
dell'anzianita' gia' maturata, l'art. 2, L.R. 41/78, l'art. 56, comma           
5, della L.R. 2/79, gli artt. 9 e 21 della L.R. 9/81, l'art. 47,                
comma 7, della L.R. 12/79.                                                      
Prospettano anche la contraddittorieta' della posizione                         
dell'Amministrazione regionale che ha ritenuto non irrilevante, in              
relazione al prescritto periodo di prova, il periodo di attivita'               
prestato dagli interessati medesimi nella veste di incaricati a tempo           
determinato.                                                                    
L'esistenza di un nesso di continuita' tra servizio di ruolo e quello           
svolto come incaricati presso la Regione sarebbe anche dimostrato               
dalle disposizioni di legge (art. 6, L.R. 2/83) che hanno ammesso               
detto personale a partecipare ai concorsi, dei quali sono poi                   
risultati vincitori, anche in presenza del superamento del prescritto           
limite d'eta'.                                                                  
Inoltre, per le ipotesi in cui l'ingresso in ruolo di tali ricorrenti           
ha coinciso con il passaggio degli stessi ad altra qualifica                    
funzionale, il riconoscimento intero dell'anzianita' maturata                   
conseguirebbe all'applicazione dell'art. 27, L.R. 11/84 il quale                
stabilisce che in detti casi il beneficio economico da attribuire               
consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di                     
provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.                            
4. Con sentenze dell'8 luglio 1994 sono stati disposti incombenti               
istruttori, cui ha ottemperato la pubblica Amministrazione.                     
Hanno fatto seguito ulteriori memorie difensive dei ricorrenti.                 
Alla pubblica udienza del 2 marzo 1995 le cause sono state poste in             
decisione.                                                                      
DIRITTO                                                                         
I. Il Collegio, come da separata sentenza, ha proceduto alla riunione           
dei tre ricorsi indicati in epigrafe, in quanto parzialmente connessi           
dal punto di vista soggettivo e comunque tutti coinvolgenti identiche           
questioni di fondo.                                                             
II. I ricorrenti sono dipendenti regionali immessi giuridicamente in            
ruolo, per pubblico concorso, in momenti diversi, ma tutti in un arco           
di tempo compreso tra il 31/12/1982 e il 31/12/1985.                            
Con la delibera oggetto d'impugnativa l'Amministrazione regionale ha            
stabilito d'applicare, nei confronti del proprio personale vincitore,           
come appunto i ricorrenti, di pubblico concorso e proveniente da                
altre pubbliche Amministrazioni o da rapporti non di ruolo instaurati           
con la stessa Regione ex art. 61 dello Statuto regionale all'epoca              
vigente - ove assunto in ruolo nel periodo dall'1/1/1983 al                     
31/12/1985 - l'art. 98 della L.R. Emilia-Romagna 25/73 come                     
sostituito dall'art. 32 della L.R. n. 26 del 20/7/1973, con                     
conseguente riconoscimento, agli interessati, ai fini della                     
determinazione del trattamento retributivo, di un'anzianita' pari al            
50% di quella risultante dal servizio effettivo prestato presso                 
l'Amministrazione di provenienza, con mansioni corrispondenti o                 
propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale             
nella quale sono immessi.                                                       
Sostanzialmente l'Amministrazione ritiene che il personale in                   
questione debba essere escluso dal beneficio della valutazione, ai              
fini di cui sopra, dell'intera anzianita' di servizio pregressa                 
comunque maturata presso pubbliche Amministrazioni (beneficio che               
spetterebbe infatti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 11                     
dell'8/3/1984, al solo personale regionale in servizio al 31/12/1982)           
nonche' dall'ambito di applicabilita' dell'art. 29 della L.R.                   
12/12/1985, n. 27, norma la quale, nello stabilire la conservazione             
del trattamento economico di anzianita' maturato presso                         
l'Amministrazione di provenienza, si riferirebbe soltanto al                    
personale regionale assunto (per pubblico concorso) dopo l'entrata in           
vigore della detta legge.                                                       
I ricorrenti rivendicano invece il riconoscimento totale, ai fini               
economici, dei servizi precedenti, postulando l'applicabilita' degli            
artt. 12 e 13 della L.R. 11/84 anche al personale entrato in ruolo              
dopo il 31/12/1982 e sostengono comunque che i benefici economici da            
essi maturati durante i precedenti servizi presso altre pubbliche               
Amministrazioni o in rapporti pre ruolo alle dipendenze della Regione           
medesima dovrebbero essere loro riconosciuti quantomeno a far tempo             
dall'entrata in vigore della L.R. 27/85, e cioe' dal 31/12/1985.                
III. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il riferito quadro                 
normativo sia stato interpretato, dall'intimata Amministrazione                 
regionale, in maniera esatta ed appropriata.                                    
Invero, per cio' che concerne anzitutto l'art. 12 della menzionata              
L.R. n. 11 del 1984, il quale ai fini della determinazione del                  
trattamento economico prevede il riconoscimento, per intero, dei                
servizi pregressi resi alle dipendenze dello Stato, Enti pubblici,              
Enti locali e Regioni, trattasi effettivamente di norma non a                   
carattere permanente ma da applicarsi solamente a quanti si trovavano           
in servizio alle dipendenze della Regione alla data dell'1 gennaio              
1983 (vedi, per una fattispecie analoga, CdS, VI, n. 724 del                    
25/10/1991).                                                                    
A tale conclusione conducono diverse considerazioni. Anzitutto, dal             
punto di vista testuale, non puo' pretermettersi che si tratta della            
determinazione di nuovi livelli retributivi (cfr. ultimo comma della            
norma in questione): il che presuppone l'esistenza di un "vecchio"              
livello e quindi di un rapporto gia' in atto con relativo trattamento           
stipendiale a carico della medesima Amministrazione. Diversamente non           
avrebbe senso la distinzione tra "vecchio" e "nuovo" livello                    
stipendiale.                                                                    
In secondo luogo deve rilevarsi che lo stesso art. 12, nella lettera            
a), si occupa della valutazione di servizi maturati nella qualifica             
nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento nella                   
operazione di riequilibrio, e tale riequilibrio va effettuato con               
riferimento al 31/12/1982; sicche' deve ritenersi che ci si voglia              
riferire al personale in servizio a tale data.                                  
In terzo luogo va osservato che soltanto il successivo art. 13 della            
L.R. 11/84 si occupa anche del personale assunto dopo l'1 gennaio               
1983, ma cio' al fine di riconoscere ad esso il solo salario di                 
anzianita' stabilito a decorrere da tale data ed in proporzione ai              
mesi trascorsi in servizio all'1 gennaio 1985.                                  
Non si parla in tale norma (come invece si fa nel precedente art. 12)           
di servizi svolti presso altre pubbliche Amministrazioni; sicche',              
riguardando, entrambe le dette norme, il cosiddetto "salario di                 
anzianita'", se la ratio di esse fosse stata quella di estendere tale           
beneficio - in caso di personale assunto dopo l'1/1/1983 - ai servizi           
prestati precedentemente a quello relativo alla nomina in ruolo alle            
dipendenze della Regione, non si vede, da un lato, perche' l'art. 13            
non lo avrebbe stabilito espressamente e, dall'altro, perche' l'art.            
12 non si sarebbe anch'esso occupato, esplicitamente e chiaramente,             
di tale stesso personale.                                                       
Piu' in generale ed al di la' dei rilievi di ordine testuale, va                
osservato che l'art. 12 appare funzionalizzato all'inquadramento alla           
data dell'1/1/1983, cosi' presupponendo un rapporto in atto alla                
stessa data con la medesima Amministrazione.                                    
Ne' a tali conclusioni e' d'ostacolo l'art. 10 della legge in                   
questione che, nello stabilire il trattamento economico all'1/1/1983            
del personale regionale (indicato senza distinzioni), parla anche del           
salario di anzianita' di cui agli artt. 12 e 13 della legge stessa,             
dal momento che tale disposizione indica genericamente tutte le varie           
voci retributive (stipendio, salario d'anzianita', ind. int.                    
speciale, indennita' e compensi vari) previste dall'accordo di                  
lavoro, ma la spettanza di ciascuna di esse, nei singoli e diversi              
casi, va stabilita tenendo conto delle specificazioni enucleabili dai           
vari articoli che espressamente riguardano e disciplinano ciascuna              
delle dette componenti patrimoniali.                                            
IV. Quanto all'art. 29, secondo comma, della L.R. 12/12/1985, n. 27,            
tale disposizione, nello stabilire che "in caso di accesso al ruolo             
regionale per pubblico concorso, da parte di personale di pubbliche             
Amministrazioni, e' conservato al medesimo il trattamento economico             
di anzianita' eventualmente maturato presso l'Amministrazione di                
provenienza", si riferisce, ad avviso di questo Collegio, al solo               
personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Cio'             
in assenza di elementi testuali e logici da cui se ne possa inferire            
un'efficacia retroattiva.                                                       
La legge di cui trattasi disciplina invero, ex novo, requisiti e                
procedimenti di accesso ai ruoli regionali attraverso concorsi,                 
nonche' il conferimento di incarichi a norma dell'art. 61 dello                 
Statuto regionale. In correlazione con tale disciplina stabilisce               
poi, all'art. 29, ipotesi di mantenimento del trattamento economico             
di anzianita' per coloro che siano stati assunti o incaricati in                
esito alle relative procedure da essa legge regolate o modificate.              
V. Deve quindi ritenersi che effettivamente al personale assunto in             
ruolo per pubblico concorso dalla Regione dopo il 31/12/1982 e fino             
al 31/12/1985, proveniente da altre pubbliche Amministrazioni o da              
rapporti d'incarico ex art. 61 dello Statuto regionale debba essere             
applicato (nel secondo caso in virtu' del richiamo operato dall'art.            
47 della L.R. n. 12 del 23/4/1979) l'art. 32 della L.R. n. 26 del               
1973 con riconoscimento solo parziale, ai fini economici,                       
dell'anzianita' pregressa.Il che porterebbe inevitabilmente, nella              
fattispecie all'esame, al rigetto dei ricorsi proposti dagli                    
interessati (non potendosi in senso contrario nemmeno valorizzare la            
diversa normativa invocata dai ricorrenti: artt. 112 e 114 della L.R.           
25/73, art. 7, L.R. 30/82, art. 2, L.R. 41/78, art. 56, L.R. 12/79,             
trattandosi di disciplina specifica per ipotesi e fattispecie                   
peculiari e diverse da quelle relative agli istanti).                           
VI. Senonche' il Collegio, in parte secondo quanto prospettato in via           
subordinata dai ricorrenti ed in parte d'ufficio, ritiene non                   
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale            
delle ridette norme (artt. 12 e 13, L.R. Emilia-Romagna  n.11 dell'8            
marzo 1984; art. 29, L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 12/12/1985; art.             
47, L.R. 23 aprile 1979, n. 12 e art. 98, L.R. 25/73 come sostituito            
dall'art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26), per il           
seguente ordine di considerazioni.                                              
Gli artt. 12 e 13 della L.R. 11/84 e l'art. 29 della L.R. 27/85 si              
pongono anzitutto in contrasto col principio costituzionale di                  
uguaglianza (art. 3 Costituzione) nella parte in cui limitano al solo           
personale assunto nei ruoli regionali, rispettivamente, fino al                 
31/12/1982 e dal 31/12/1985, la valutazione ai fini economici                   
dell'intera anzianita' di servizio pregressa posseduta dai detti                
dipendenti e la conservazione agli stessi del trattamento economico             
gia' acquisito, escludendo dal loro ambito di applicazione il                   
personale assunto per pubblico concorso tra il 31/12/1982 ed il                 
31/12/1985.                                                                     
Ne' appare giustificata al Collegio la detta disparita' di                      
trattamento in ragione della diversa data di assunzione dei                     
dipendenti regionali esclusi dai benefici, atteso che si tratta pur             
sempre (o quantomeno non e' escluso che cio' possa avvenire) di                 
servizi pregressi prestati in ogni caso nei medesimi periodi                    
temporali, sicche' appaiono illogiche previsioni normative atte a               
differenziare posizioni da questo punto di vista completamente                  
omogenee.                                                                       
D'altro canto la disposizione di cui all'art. 12 menzionato neppure             
appare giustificata, per i dipendenti gia' in ruolo al 31/12/1982, da           
un particolare collegamento delle loro anzianita' precedenti col                
servizio in atto presso la Regione, considerata l'ampia latitudine di           
considerazione della vasta gamma di servizi pregressi che devono                
intendersi valorizzati dalla citata norma (presso lo Stato, Enti                
pubblici, Enti locali, Regioni, di ruolo e non di ruolo ed anche se             
resi al di fuori di ogni collegamento propedeutico e/o di                       
derivazione-trasformazione rispetto all'impiego regionale).                     
Ne' la diversificazione e la penalizzazione dei dipendenti assunti              
dopo il 31/12/1982 e fino al 31/12/1985 puo' trovare razionale                  
giustificazione nell'accesso di essi in ruolo per pubblico concorso,            
atteso che tale stessa circostanza e' possibile e non esclusa anche             
nel caso dei beneficiari dell'art. 12, L.R. 11/84, mentre e'                    
espressamente prevista nelle ipotesi di cui all'art. 29, L.R. 27/85.            
Le denunciate disposizioni appaiono poi anche in contrasto con artt.            
36 e 97 della Costituzione atteso che la valutazione, per il solo               
personale assunto per pubblico concorso tra il 31/12/1982 e il                  
31/12/1985, del 50% dell'anzianita' precedente maturata in mansioni             
corrispondenti o propedeutiche a quelle regionali, contrasta col                
principio della giusta retribuzione e dell'imparzialita' e buon                 
andamento dell'Amministrazione, garantiti dalle dette norme                     
costituzionali.                                                                 
Cio' anche in considerazione del fatto che al personale di cui                  
trattasi, col limitato suddetto riconoscimento, non appare nemmeno              
garantita la conservazione del trattamento economico acquisito presso           
l'Amministrazione di provenienza (maturato economico).                          
altresi' sospetto d'incostituzionalita', ad avviso del Collegio,                
l'art. 32 della L.R. n. 26 del 1973, dal momento che tale norma -               
applicata nella specie ai ricorrenti - riconoscendo, ai fini del                
trattamento economico del personale proveniente da altre pubbliche              
Amministrazioni, un'anzianita' pari soltanto al 50% di quella                   
risultante dal servizio prestato presso l'Amministrazione di                    
provenienza (per di piu' col limite della valorizzazione dei soli               
servizi resi con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a             
quelle della qualifica regionale d'immissione), non assicura e                  
garantisce nemmeno la conservazione del cosiddetto "maturato                    
economico", ponendosi quindi in contrasto col divieto della                     
reformatio in pejus del trattamento economico acquisito dai pubblici            
dipendenti, divieto sancito dall'art. 227 del TU 3/3/1934, n. 383 e             
da altre analoghe norme statali, da ritenersi quindi principio                  
fondamentale delle leggi dello Stato, con conseguente violazione da             
parte della detta norma regionale dell'art. 117 della Costituzione              
che impone, appunto, il limite, in sede di legislazione regionale,              
dei principi fondamentali delle leggi statali.                                  
Nella specie appare poi particolarmente evidente                                
l'incostituzionalita', ad avviso di questo Tribunale, secondo la                
prospettazione gia' esposta, del citato art. 32 in relazione                    
all'ipotesi specifica di coloro tra i ricorrenti che provengono da              
precedente incarico, ex art. 61 Statuto regionale, alle dipendenze              
della Regione Emilia-Romagna, trattandosi in questo caso di personale           
nemmeno proveniente da altra pubblica Amministrazione, bensi' da un             
rapporto gia' intrattenuto con la medesima Regione Emilia-Romagna, in           
posizione parificata (cfr. artt. 9 e 21, ultimo comma, della L.R.               
3/3/1981, n. 9, nonche' art. 18, L.R. 12/12/1985, n. 27), quanto a              
trattamento giuridico-economico, a quella del personale regionale di            
ruolo.                                                                          
Per questa categoria di dipendenti e' coinvolto, per le ragioni                 
anzidette, nel sospetto d'incostituzionalita', anche l'art. 47 della            
L.R. 12/79 che estende l'applicabilita' dell'art. 32 della L.R. 26/73           
agli incaricati nominati in ruolo.                                              
VII. Per le considerazioni, nei termini e limiti suesposti, appare              
dunque rilevante e non manifestatamente infondata, con riferimento              
agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, la questione di                  
legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della L.R. Emilia               
Romagna 11/84, 29 della L.R. 27/85, 32 della L.R. 26/73 e 47 della              
L.R. 12/79.                                                                     
Il Collegio ritiene quindi che le citate norme vadano sottoposte                
all'esame della Corte Costituzionale, con conseguente sospensione dei           
giudizi in corso.                                                               
P.Q.M.                                                                          
Il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di             
Bologna, Sezione II, previa riunione come da separata sentenza dei              
ricorsi in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23                
della Legge 11/3/1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente           
infondata, nei limiti e secondo i termini specificati in motivazione,           
la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della           
L.R. Emilia-Romagna 11/84, 29 della L.R. Emilia-Romagna 27/85, 32               
della L.R. 26/73 e 47 della L.R. 12/79, per contrasto con gli artt.             
3, 36, 97 e 117 della Costituzione.                                             
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte                          
Costituzionale, a cura della Segreteria di questo Tribunale.                    
Ordina altresi' che, a cura della suddetta Segreteria, la presente              
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della             
Giunta regionale dell'Emilia-Romagna e comunicata al Presidente del             
Consiglio regionale della medesima Regione.                                     
Sospende i giudizi introdotti coi ricorsi riuniti in epigrafe.                  
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita'                    
amministrativa.                                                                 
Cosi' deciso, in Bologna, nelle Camere di Consiglio del 2 marzo e del           
21 dicembre 1995. L'ordinanza e' sottoscritta ai sensi dell'art. 132            
del c.p.c., a causa della morte del Presidente V. Laurita in data               
15/4/1998.                                                                      
CONSIGLIERE  CONS. REL. EST.                                                    
Giancarlo Mozzarelli  Domenico Lundini                                          
depositato in Segreteria in data 6 maggio 1998                                  
Bologna, 6 maggio 1998  IL SEGRETARIO                                           
(firma illeggibile)                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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