REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 15 gennaio 1998, n. 94

DPR 915/82 - Ditte autorizzate ad esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi - Decadenza autorizzazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Premesso:                                                                       
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo                     
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6, lett. d) attribuisce alla                  
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad Enti o              
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali              
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni             
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni               
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di              
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai             
sensi dell'art. 6, lett. c);                                                    
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello                    
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed             
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il            
trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio            
definitivo in discarica controllata;                                            
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato                          
interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915           
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253             
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni               
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema             
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e             
5.3.4 reca disposizioni riguardanti il trasporto di rifiuti tossici e           
nocivi;                                                                         
viste:                                                                          
- la deliberazione n. 4646 del 28 settembre 1993 e successiva                   
modifica e proroga con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la           
ditta Societa' Cooperativa CUTI a rl con sede in Imola (BO) - Via               
Donati n. 86 ad esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di               
rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi fino al 31 dicembre 2000;            
- la deliberazione n. 4347 del 14 settembre 1993 e successive                   
modifiche e proroghe con la quale la Giunta regionale ha autorizzato            
la Societa' Cooperativa CONSAR a rl con sede in Ravenna - Via Vicoli            
n. 93 - ad esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti            
tossici e nocivi prodotti da terzi fino al 31 dicembre 2000;                    
- la deliberazione n. 483 del 25 febbraio 1992 e successiva proroga             
con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Furia Srl              
con sede in Noceto (PR) - Via Gatta n. 8 - ad esercitare l'attivita'            
di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi           
fino al 31 dicembre 2000;                                                       
- la deliberazione n. 1005 del 23 marzo 1993 e successiva modifica              
con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Laghi G. e             
Bonavita A. Snc con sede in Forli' - localita' San Lorenzo in Noceto            
- Via dell'Appennino n. 775/A - ad esercitare l'attivita' di raccolta           
e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi fino al 31            
dicembre 1997;                                                                  
- la deliberazione n. 568 del 4 marzo 1993 e successive modifiche e             
proroga con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta G.R.           
Romagnoli di Natali Daniela con sede in San Giorgio di Piano (BO) -             
Via Beretta n. 3 - ad esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto            
di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi fino al 31 dicembre               
2000;                                                                           
- la deliberazione n. 1403 del 20 aprile 1993 e successiva modifica e           
proroga con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la Societa'             
cooperativa Facchini CISL a rl con sede in Ferrara - Via Leonello               
d'Este n. 12 - ad esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di             
rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi fino all'1 luglio 1999;              
rilevato che con decreto 21 giugno 1991, n. 324 del Ministro                    
dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del                    
Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Sanita',                     
dell'Interno, sono state regolamentate le modalita' organizzative e             
di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi            
di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con              
decreto 26 luglio 1993, n. 392;                                                 
considerato che per le imprese esercenti l'attivita' di raccolta e              
trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo stesso e' sostitutiva                
dell'autorizzazione;                                                            
dato atto:                                                                      
- che la Societa' Cooperativa CUTI a rl titolare dell'autorizzazione            
n. 4646 del 28 settembre 1993 e successiva modifica e proroga ha                
comunicato con lettera prot. n. 24111/AMB del 30 ottobre 1997 di aver           
conseguito l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo degli                    
smaltitori;                                                                     
- che la Societa' Cooperativa CONSAR a rl titolare delle                        
autorizzazioni n. 4347 del 14 settembre 1993 e successive modifiche e           
proroghe ha comunicato con lettera prot.  n.25401/AMB del 17 novembre           
1997 di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo             
degli smaltitori;                                                               
- che la ditta Furia Srl titolare dell'autorizzazione n. 483 del 25             
febbraio 1992 e successiva proroga ha comunicato con lettera prot. n.           
25620/AMB del 18 novembre 1997 di aver conseguito l'iscrizione (di              
cui allega copia) all'Albo degli smaltitori;                                    
- che la ditta Laghi G. e Bonavita A. Snc titolare                              
dell'autorizzazione n. 1005 del 23 marzo 1993 e successiva modifica             
ha comunicato con lettera prot. n. 26157/AMB del 24 novembre 1997 di            
aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo degli               
smaltitori;                                                                     
- che la ditta G.R. Romagnoli di Natali Daniela titolare                        
dell'autorizzazione n. 568 del 4 marzo 1992 e successive modifiche e            
proroga ha comunicato con lettera prot.  n.27435/AMB dell'11 dicembre           
1997 di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo             
degli smaltitori;                                                               
- che la Societa' Cooperativa Facchini CISL a rl titolare                       
dell'autorizzazione n. 1403 del 20 aprile 1993 e successiva modifica            
e proroga ha comunicato con lettera prot.  n.27641/AMB del 15                   
dicembre 1997 di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copoia)            
all'Albo degli smaltitori;                                                      
dato atto altresi' che le citate ditte hanno richiesto lo svincolo              
delle garanzie finanziarie prestate a questa Amministrazione di cui             
ai rispettivi documenti:                                                        
- Societa' Cooperativa CUTI: polizza n. 96/18866004 del 20 dicembre             
1993 rilasciata dall'UNIPOL e successiva appendice;                             
- Societa' Cooperativa CONSAR: fidejussione n. 9479 del 22 novembre             
1993 rilasciata dalla Banca Popolare di Ravenna e successive                    
modificazioni;                                                                  
- Furia Srl: fidejussione n. 39045 del 13 maggio 1992 rilasciata                
dalla Cassa di Risparmio di Parma e successive integrazioni;                    
- Laghi G. e Bonavita A. Snc: fidejussioni rilasciate dalla Banca               
Nazionale del Lavoro n. 4086/D del 26 maggio 1987 e successive                  
integrazioni, n. 4319/C del 6 giugno 1988, successive integrazioni e            
n. 5294/C del 5 maggio 1993 e n. 4657 del 23 gennaio 1989 e                     
successive integrazioni rilasciate dal Credito Romagnolo;                       
- G. Romagnoli di Natali Daniela: fidejussione n. 90494 del 19                  
ottobre 1992 rilasciata da Carimonte Banca SpA e successive                     
integrazioni;                                                                   
- Societa' Cooperativa Facchini CISL: polizza  n.083.519032.65 del 9            
novembre 1993 rilasciata da La Fondiaria Assicurazioni SpA e                    
successiva integrazione;                                                        
rilevato:                                                                       
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9                 
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione                      
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio                
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici           
e nocivi (art. 19, L.R. 27 gennaio 1986, n. 6)" all'Allegato A, punti           
7a) e 7b), prevede che la durata della garanzia finanziaria deve                
essere pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale                  
periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni e                   
pertanto lo svincolo, previo accertamento dell'autorita' di controllo           
preposta, potra' avvenire dopo due anni dalla data della scadenza               
delle autorizzazioni regionali precedentemente elencate;                        
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia                
della decadenza delle autorizzazioni;                                           
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta                  
Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997;                   
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;                                         
vista la deliberazione del Comitato interministeriale pubblicata                
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253 del 13                  
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile              
1996, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di              
gestione di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione                
generale Ambiente;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                       
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,              
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica             
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della            
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                                   
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi               
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41;                   
determina:                                                                      
a) di dichiarare decadute con effetto immediato le ditte:                       
- Societa' Cooperativa CUTI a rl con sede in Imola (BO), Via Donati             
n. 86 dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di              
rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di             
Giunta regionale n. 4646 del 28 settembre 1993 e successive modifiche           
e proroghe e che pertanto dalla data del presente atto decorrono i              
due anni di cui in premessa per procedere allo svincolo della                   
garanzia finanziaria;                                                           
- Societa' Cooperativa CONSAR a rl con sede in Ravenna - Via Vicoli             
n. 93 dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di              
rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di             
Giunta regionale n. 4347 del 14 settembre 1993 e successive modifiche           
e proroghe e che pertanto dalla data del presente atto decorrono i              
due anni di cui in premessa per procedere allo svincolo della                   
garanzia finanziaria;                                                           
- ditta Furia Srl con sede in Noceto (PR) - Via Gatta n. 8                      
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti            
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta              
regionale n. 483 del 25 febbraio 1992 e successiva proroga e che                
pertanto dalla data del presente atto decorrono i due anni di cui in            
premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;                
- ditta Laghi G. e Bonavita A. Snc con sede in Forli', localita' San            
Lorenzo - Via dell'Appennino n. 775/A dall'autorizzazione                       
all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi               
prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta regionale n. 1005             
del 23 marzo 1993 e successiva modifica e che pertanto dalla data               
dell'1 gennaio 1998 decorrono i due anni di cui in premessa per                 
procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;                             
- ditta G.R. Romagnoli di Natali Daniela con sede in San Giorgio di             
Piano (BO) - Via Beretta n. 3 dall'autorizzazione all'attivita' di              
raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi              
concessa con delibera di Giunta regionale  n.568 del 4 marzo 1992 e             
successive modifiche e proroga e che pertanto dalla data del presente           
atto decorrono i due anni di cui in premessa per procedere allo                 
svincolo della garanzia finanziaria;                                            
- Societa' Cooperativa Facchini CISL a rl con sede in Ferrara - Via             
Leonello d'Este n. 12 dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e           
trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con            
delibera di Giunta regionale n. 1403 del 20 aprile 1993 e successiva            
modifica e proroga e che pertanto dalla data del presente atto                  
decorrono i due anni di cui in premessa per procedere allo svincolo             
della garanzia finanziaria;                                                     
b) di comunicare tempestivamente alle ditte interessate, le decisioni           
assunte con la presente determinazione;                                         
c) di comunicare tempestivamente alle Amministrazioni provinciali di            
Bologna, Ravenna, Parma e Forli' le decisioni assunte con la presente           
determinazione;                                                                 
d) di dare incarico alle Amministrazioni provinciali, in qualita' di            
autorita' preposte al controllo di segnalare entro la data fissata al           
punto a) eventuali trasgressioni alle prescrizioni contenute                    
nell'autorizzazione ed alle norme vigenti, ostative allo svincolo               
della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a).                   
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Sergio Garagnani                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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