REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 17 novembre 1997, n. 10477

L.R. 15/94. Contributo ad ATM - Ravenna - Scheda n. 4 - Accordi di programma. Concessione, impegno e liquidazione primo acconto

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilita'            
urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse             
pubblico";                                                                      
visti:                                                                          
- gli artt. 3, 4 e 5 della predetta legge regionale che prevedono tra           
l'altro, il finanziamento regionale, nella misura massima del 70%               
della spesa ammissibile, a favore di interventi compresi in accordi             
di programma stipulati tra la Regione Emilia-Romagna, altri Enti                
locali e le Aziende di trasporto pubblico urbano;                               
- la delibera della Giunta regionale n. 474 del 21 febbraio 1995 -              
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Accordo di programma            
per la realizzazione di interventi sulla mobilita' urbana e sul TPL             
nella provincia di Ravenna";                                                    
- il punto 4.1 della citata delibera 474/95 il quale prevede:                   
- l'acquisizione da parte di ATM - Ravenna di n. 8 autobus                      
superibassati alimentati a metano in sostituzione di altrettanti                
veicoli (rif. scheda n. 4);                                                     
- il contributo regionale di Lire 1,75 miliardi, IVA inclusa, per               
l'acquisto in oggetto, a fronte di una spesa preventivata di Lire 3,5           
miliardi, IVA inclusa;                                                          
(omissis)                                                                       
preso atto che con istanza prot. 6685/IV.3 del 7 ottobre 1997 il                
Consorzio ATM - Ravenna ha richiesto la concessione del contributo in           
oggetto e la contestuale erogazione di un primo acconto dello stesso            
ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione                
regionale 5/95, relativamente a n. 7 veicoli;                                   
(omissis)  determina:                                                           
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del            
Consorzio ATM - Ravenna - un contributo di Lire 1.531.250.000, oneri            
fiscali compresi, per l'acquisto di n. 7 autobus a metano ad                    
attuazione parziale di quanto previsto con delibera della Giunta                
regionale 474/95 (rif. scheda 4);                                               
b) di imputare la somma complessiva di Lire 1.531.250.000, registrata           
al n. 4968 di impegno sul Capitolo 43219 "Contributi alle Aziende di            
trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e             
mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di                
contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art. 8, comma 3,            
L.R. 8 aprile 1994,  n.15)" del Bilancio per l'esercizio finanziario            
1997, che e' dotato della necessaria disponibilita';                            
c) di dare atto che il Consorzio ATM - Ravenna e' tenuto, ai sensi              
dell'art. 38 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45, come modificato                 
dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 e dall'art. 39 della               
L.R. 16 giugno 1984, n. 33 - al rispetto delle seguenti prescrizioni:           
1) i veicoli oggetto del contributo devono essere destinati al                  
trasporto pubblico di linea per viaggiatori;                                    
2) sui veicoli acquistati con il contributo regionale dovra' essere             
applicato il simbolo-marchio identificativo dei trasporti della                 
Regione Emilia-Romagna approvato con delibera della Giunta regionale            
n. 3084 del 29 giugno 1982. Detto simbolo-marchio dovra' essere                 
sempre chiaramente leggibile;                                                   
3) divieto di conteggiare la quota sovvenzionata in caso di                     
trasferimento della concessione;                                                
4) ripetibilita' della quota sovvenzionata relativamente al valore              
residuo nel caso di cessazione dell'attivita' aziendale o di                    
alienazione dei veicoli che, in ogni caso, e' subordinata al                    
preventivo assenso della Regione;                                               
d) di dare atto che essendo la somma di Lire 612.500.000 pari al 40%            
del contributo gia' liquidabile in relazione alla documentazione                
richiamata in premessa, si provvedera' sulla base del presente atto             
ed a norma dell'art. 62 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito                 
dall'art. 15 della L.R. 40/94 e della delibera della Giunta 2541/95,            
alla emissione della richiesta del titolo di pagamento dell'acconto;            
e) di dare atto altresi':                                                       
- che alle successive liquidazioni ed alle relative richieste di                
emissione dei titoli di pagamento provvedera' con successivi atti               
formali il Responsabile del Servizio competente ai sensi della L.R.             
31/77 come modificata dalla L.R. 40/94 a presentazione della                    
documentazione di cui al citato punto 7) della delibera 5/95;                   
- che a norma del punto 4) del dispositivo della delibera 5/95, il              
termine per la ultimazione degli acquisti in oggetto, come risultante           
dall'immissione in esercizio dei veicoli, viene fissato entro e non             
oltre il 31 dicembre 1999, pena la revoca del contributo ed il                  
recupero dell'acconto eventualmente corrisposto;                                
- che ai sensi del punto 4) del dispositivo della citata delibera di            
Giunta regionale 969/96 eventuali economie di spesa possano, con                
motivata e documentata istanza del soggetto attuatore, essere                   
riutilizzate dallo stesso a favore di altri punti dell'accordo di               
programma, qualora questi comportino maggiori oneri;                            
f) di dare atto infine che il presente atto verra' pubblicato per               
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                 
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Gorini                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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