DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 17 novembre 1997, n. 10477
L.R. 15/94. Contributo ad ATM - Ravenna - Scheda n. 4 - Accordi di programma. Concessione, impegno e liquidazione primo acconto
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilita'
urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse
pubblico";
visti:
- gli artt. 3, 4 e 5 della predetta legge regionale che prevedono tra
l'altro, il finanziamento regionale, nella misura massima del 70%
della spesa ammissibile, a favore di interventi compresi in accordi
di programma stipulati tra la Regione Emilia-Romagna, altri Enti
locali e le Aziende di trasporto pubblico urbano;
- la delibera della Giunta regionale n. 474 del 21 febbraio 1995 -
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Accordo di programma
per la realizzazione di interventi sulla mobilita' urbana e sul TPL
nella provincia di Ravenna";
- il punto 4.1 della citata delibera 474/95 il quale prevede:
- l'acquisizione da parte di ATM - Ravenna di n. 8 autobus
superibassati alimentati a metano in sostituzione di altrettanti
veicoli (rif. scheda n. 4);
- il contributo regionale di Lire 1,75 miliardi, IVA inclusa, per
l'acquisto in oggetto, a fronte di una spesa preventivata di Lire 3,5
miliardi, IVA inclusa;
(omissis)
preso atto che con istanza prot. 6685/IV.3 del 7 ottobre 1997 il
Consorzio ATM - Ravenna ha richiesto la concessione del contributo in
oggetto e la contestuale erogazione di un primo acconto dello stesso
ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione
regionale 5/95, relativamente a n. 7 veicoli;
(omissis) determina:
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del
Consorzio ATM - Ravenna - un contributo di Lire 1.531.250.000, oneri
fiscali compresi, per l'acquisto di n. 7 autobus a metano ad
attuazione parziale di quanto previsto con delibera della Giunta
regionale 474/95 (rif. scheda 4);
b) di imputare la somma complessiva di Lire 1.531.250.000, registrata
al n. 4968 di impegno sul Capitolo 43219 "Contributi alle Aziende di
trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e
mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di
contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art. 8, comma 3,
L.R. 8 aprile 1994, n.15)" del Bilancio per l'esercizio finanziario
1997, che e' dotato della necessaria disponibilita';
c) di dare atto che il Consorzio ATM - Ravenna e' tenuto, ai sensi
dell'art. 38 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45, come modificato
dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 e dall'art. 39 della
L.R. 16 giugno 1984, n. 33 - al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) i veicoli oggetto del contributo devono essere destinati al
trasporto pubblico di linea per viaggiatori;
2) sui veicoli acquistati con il contributo regionale dovra' essere
applicato il simbolo-marchio identificativo dei trasporti della
Regione Emilia-Romagna approvato con delibera della Giunta regionale
n. 3084 del 29 giugno 1982. Detto simbolo-marchio dovra' essere
sempre chiaramente leggibile;
3) divieto di conteggiare la quota sovvenzionata in caso di
trasferimento della concessione;
4) ripetibilita' della quota sovvenzionata relativamente al valore
residuo nel caso di cessazione dell'attivita' aziendale o di
alienazione dei veicoli che, in ogni caso, e' subordinata al
preventivo assenso della Regione;
d) di dare atto che essendo la somma di Lire 612.500.000 pari al 40%
del contributo gia' liquidabile in relazione alla documentazione
richiamata in premessa, si provvedera' sulla base del presente atto
ed a norma dell'art. 62 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito
dall'art. 15 della L.R. 40/94 e della delibera della Giunta 2541/95,
alla emissione della richiesta del titolo di pagamento dell'acconto;
e) di dare atto altresi':
- che alle successive liquidazioni ed alle relative richieste di
emissione dei titoli di pagamento provvedera' con successivi atti
formali il Responsabile del Servizio competente ai sensi della L.R.
31/77 come modificata dalla L.R. 40/94 a presentazione della
documentazione di cui al citato punto 7) della delibera 5/95;
- che a norma del punto 4) del dispositivo della delibera 5/95, il
termine per la ultimazione degli acquisti in oggetto, come risultante
dall'immissione in esercizio dei veicoli, viene fissato entro e non
oltre il 31 dicembre 1999, pena la revoca del contributo ed il
recupero dell'acconto eventualmente corrisposto;
- che ai sensi del punto 4) del dispositivo della citata delibera di
Giunta regionale 969/96 eventuali economie di spesa possano, con
motivata e documentata istanza del soggetto attuatore, essere
riutilizzate dallo stesso a favore di altri punti dell'accordo di
programma, qualora questi comportino maggiori oneri;
f) di dare atto infine che il presente atto verra' pubblicato per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Renzo Gorini