REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 50                                                               
Contributi per ripiano dei disavanzi                                            
1. I contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio                       
eventualmente previsti da leggi dello Stato, sono ripartiti dalla               
Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle leggi statali e             
regionali eventualmente adottate.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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