REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

CAPO II                                                                         
Norme finali                                                                    
          Art. 48                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui                 
all'art. 18, all'art. 20 e al comma 2 dell'art. 31 si fa fronte con             
l'istituzione di appositi capitoli o con l'opportuna modifica di                
capitoli esistenti nel bilancio regionale che verranno dotati della             
necessaria disponibilita': in sede di approvazione del bilancio                 
annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma            
1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, per              
gli interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite              
specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di                      
approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto                
disposto dall'art. 13 bis della L.R. 31/77 e successive                         
modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento             
in conto capitale. All'istituzione, alla modifica ed al finanziamento           
dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri           
del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente                 
derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.                      
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al              
comma 3 dell'art. 31 si provvede con l'istituzione di appositi                  
capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della                       
disponibilita' finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con           
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli                 
articoli 12 e 20 del DLgs 422/97 ai sensi degli articoli 4, comma 4,            
lett. a) e 7, comma 1, della Legge 59/97.                                       
NOTE ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31            
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citato            
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di varazioni generali al bilancio di              
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle               
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria dalla presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  
Comma 2                                                                         
3) Il testo degli articoli 12 e 20 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422,           
citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 31.             
4) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 4 della Legge 15             
marzo 1997, n. 59, citata alla nota all'art. 2, e' il seguente:                 
"Art. 4                                                                         
omissis                                                                         
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo                   
provvede anche a:                                                               
a) delegare alle Regioni i compiti di programmazione in materia di              
servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;                  
attribuire alle Regioni il compito di definire, d'intesa con gli Enti           
locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e                        
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita'              
dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci                    
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a              
quelli minimi siano a carico degli Enti locali che ne programmino               
l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e                         
l'attribuzione delle relative risorse alle Regioni siano precedute da           
appositi accordi di programma tra il Ministro dei Trasporti e della             
Navigazione e le Regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi                
siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;                                     
omissis".                                                                       
5) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59,           
citata alla nota all'art. 2, e' il seguente:                                    
"Art. 7                                                                         
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli                 
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli                 
stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle                  
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da                      
trasferire, alla loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed              
Enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto             
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri                   
interessati e il Ministero del Tesoro. Il trasferimento dei beni e              
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze             
trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o            
il ridimensionamento dell'Amministrazione statale periferica, in                
rapporto ad eventuali compiti residui.                                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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