REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 47                                                               
Conferenza di concertazione                                                     
1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 10, l'intesa tra Regione ed             
Enti locali sui servizi minimi e' raggiunta nell'ambito di una                  
apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza e' convocata dal            
Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato in                  
materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle Province,            
dei Comuni capoluogo di provincia, dei Comuni non capoluogo con                 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli            
altri Comuni, di cui 4 montani, e di una Comunita' Montana.                     
2. La Regione stabilisce le modalita' di funzionamento della                    
Conferenza di cui al comma 1.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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