LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 45
Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. Gli Enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18
del DLgs 422/97 entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli Enti
locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso
l'affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri
consorzi.
2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, e' confermata al 31
dicembre 2000 la validita' degli accordi di programma e di servizio
stipulati dalla Regione con gli Enti locali e i loro Consorzi per i
servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio
di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono
definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto
organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione
della gestione dei servizi.
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del DLgs
422/97, possono essere affidati direttamente dagli Enti locali
proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo massimo di anni
3 dalla data della loro trasformazione.
5. Gli accordi di programma di cui al comma 3 prevedono incentivi,
anche di carattere economico, diretti a favorire:
a) la rapida e anticipata trasformazione delle aziende speciali e dei
consorzi in societa' di capitale ovvero in cooperative anche tra
dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da
esigenze funzionali e di gestione;
b) l'esternalizzazione di quote di servizio.
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le societa'
derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi
autofilotranviari sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla
Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di
societa' miste tra soggetti pubblici e privati.
7. Il subaffidamento da parte delle societa' derivanti dalla
trasformazione e' subordinato all'assenso dell'ente competente, il
quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo
di produzione del servizio senza danno per la qualita' dello stesso.
NOTE ALL'ART. 45
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, citato
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 18 - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e'
regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di
durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a
principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi anche
attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I
servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti
Enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti
monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella
gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per
l'affidamento dei servizi le Regioni e gli Enti locali si attengono
ai principi dell'articolo 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore
del servizio o dei soci privati delle societa' che gestiscono i
servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui
all'articolo 19 e in conformita' alla normativa comunitaria e
nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione
delle societa' miste;
b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto
dei servizi da parte degli Enti locali a propri consorzi o aziende
speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli
gia' gestiti nelle predette forme;
c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di
affidamento da parte degli Enti locali tramite procedure concorsuali
di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei
contratti di servizio in essere;
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla
scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al
gestore che cessa dal servizio;
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in caso di
cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa
subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del
servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto
dall'articolo 26 del RD 8 gennaio 1931, n. 148;
f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del
Regolamento 1893/91/CEE alle societa' di gestione dei servizi di
trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi,
svolgono anche altre attivita';
g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove
possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 14 novembre
1995, n. 481.
3. Le Regioni e gli Enti locali, nelle rispettive competenze,
incentivano il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione
delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui
all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della Legge 15 maggio 1997, n.
127, in societa' per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i
dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da
esigenze funzionali o di gestione. Per le societa' derivanti dalla
trasformazione le Regioni possono prevedere un regime transitorio,
non superiore a cinque anni, nel quale e' consentito l'affidamento
diretto dei servizi. Trascorso il periodo transitorio, i servizi
relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali.".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 18 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, citato
alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.