REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 45                                                               
Norme transitorie in materia   di trasporto autofilotranviario                  
1. Gli Enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18           
del DLgs 422/97 entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli Enti            
locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento             
dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso                       
l'affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri                   
consorzi.                                                                       
2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, e' confermata al 31                   
dicembre 2000 la validita' degli accordi di programma e di servizio             
stipulati dalla Regione con gli Enti locali e i loro Consorzi per i             
servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data             
di entrata in vigore della presente legge.                                      
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio            
di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono               
definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto                
organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione                
della gestione dei servizi.                                                     
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali           
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del DLgs           
422/97, possono essere affidati direttamente dagli Enti locali                  
proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo massimo di anni           
3 dalla data della loro trasformazione.                                         
5. Gli accordi di programma di cui al comma 3 prevedono incentivi,              
anche di carattere economico, diretti a favorire:                               
a) la rapida e anticipata trasformazione delle aziende speciali e dei           
consorzi in societa' di capitale ovvero in cooperative anche tra                
dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da                 
esigenze funzionali e di gestione;                                              
b) l'esternalizzazione di quote di servizio.                                    
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le societa'                 
derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi                      
autofilotranviari sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla             
Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e                   
nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di              
societa' miste tra soggetti pubblici e privati.                                 
7. Il subaffidamento da parte delle societa' derivanti dalla                    
trasformazione e' subordinato all'assenso dell'ente competente, il              
quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo            
di produzione del servizio senza danno per la qualita' dello stesso.            
NOTE ALL'ART. 45                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, citato              
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 18 - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale           
e locale                                                                        
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,            
con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e'            
regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di           
durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a                 
principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi anche                    
attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I           
servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti            
Enti locali.                                                                    
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti                       
monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella                 
gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per                       
l'affidamento dei servizi le Regioni e gli Enti locali si attengono             
ai principi dell'articolo 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481,               
garantendo in particolare:                                                      
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore              
del servizio o dei soci privati delle societa' che gestiscono i                 
servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui             
all'articolo 19 e in conformita' alla normativa comunitaria e                   
nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione                
delle societa' miste;                                                           
b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto           
dei servizi da parte degli Enti locali a propri consorzi o aziende              
speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli             
gia' gestiti nelle predette forme;                                              
c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di              
affidamento da parte degli Enti locali tramite procedure concorsuali            
di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei                
contratti di servizio in essere;                                                
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla                  
scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al                
gestore che cessa dal servizio;                                                 
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in caso di                   
cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa                   
subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del               
servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto           
dall'articolo 26 del RD 8 gennaio 1931, n. 148;                                 
f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del              
Regolamento 1893/91/CEE alle societa' di gestione dei servizi di                
trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi,                   
svolgono anche altre attivita';                                                 
g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove                
possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 14 novembre            
1995, n. 481.                                                                   
3. Le Regioni e gli Enti locali, nelle rispettive competenze,                   
incentivano il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione              
delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui            
all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della Legge 15 maggio 1997, n.            
127, in societa' per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i                 
dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da                 
esigenze funzionali o di gestione. Per le societa' derivanti dalla              
trasformazione le Regioni possono prevedere un regime transitorio,              
non superiore a cinque anni, nel quale e' consentito l'affidamento              
diretto dei servizi. Trascorso il periodo transitorio, i servizi                
relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali.".                      
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 18 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, citato              
alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente                  
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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