LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 44
Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione puo'
affidare direttamente la gestione della rete ferroviaria di cui
all'art. 22 a una societa' costituita per iniziativa di Enti locali
ed Enti pubblici economici.
2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 e' consentito per la
durata massima di nove anni e puo' riguardare, per la medesima durata
massima, anche la gestione dei servizi passeggeri e merci, purche'
svolti in via non esclusiva e nel rispetto delle norme nazionali,
nonche' consentire subaffidamenti della rete e dei servizi.
3. Entro un anno dall'affidamento la societa' di cui al comma 1,
avvia l'attuazione di un piano per la progressiva e coordinata
cessione di quote a soggetti privati, individuati mediante procedure
concorsuali.