REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

TITOLO VIII                                                                     
NORME TRANSITORIE E FINALI                                                      
CAPO I                                                                          
Norme transitorie                                                               
          Art. 44                                                               
Norme transitorie per il trasporto ferroviario                                  
1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione puo'           
affidare direttamente la gestione della rete ferroviaria di cui                 
all'art. 22 a una societa' costituita per iniziativa di Enti locali             
ed Enti pubblici economici.                                                     
2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 e' consentito per la                 
durata massima di nove anni e puo' riguardare, per la medesima durata           
massima, anche la gestione dei servizi passeggeri e merci, purche'              
svolti in via non esclusiva e nel rispetto delle norme nazionali,               
nonche' consentire subaffidamenti della rete e dei servizi.                     
3. Entro un anno dall'affidamento la societa' di cui al comma 1,                
avvia l'attuazione di un piano per la progressiva e coordinata                  
cessione di quote a soggetti privati, individuati mediante procedure            
concorsuali.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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