REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 42 Servizi marittimi, lacuali e fluviali 1. I servizi marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale delegati dal DLgs 422/97 riguardano i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della regione. NOTA ALL'ART. 42 Comma 1 Il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e' citato alla nota 1) all'art. 1.