REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 42                                                               
Servizi marittimi, lacuali e fluviali                                           
1. I servizi marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e             
locale delegati dal DLgs 422/97 riguardano i servizi di cabotaggio e            
gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente                  
nell'ambito della regione.                                                      
NOTA ALL'ART. 42                                                                
Comma 1                                                                         
Il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e' citato alla nota 1) all'art. 1.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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