REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 38                                                               
Interruzione di pubblico servizio                                               
1. In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per                
cause comunque ascrivibili al gestore, l'ente affidante, fatte salve            
altre sanzioni previste dalle norme in vigore, adotta i provvedimenti           
indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico             
servizio anche in danno e avvalendosi degli impianti e del materiale            
del gestore, definendo i conseguenti corrispettivi per l'uso dei                
beni.                                                                           
2. Il provvedimento di requisizione in uso e' notificato nella forma            
degli atti giudiziari.                                                          
3. Il soggetto titolare del bene requisito entro dieci giorni dalla             
notificazione ha facolta' di rifiutare, con atto scritto, l'entita'             
del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso e'                      
determinato secondo il procedimento previsto dalle leggi per il                 
trasferimento delle imprese.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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