REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

TITOLO VI                                                                       
NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE                                                
CAPO I                                                                          
Norme organizzative                                                             
          Art. 37                                                               
Regolarita' di esercizio                                                        
1. La vigilanza sulla regolarita' del trasporto pubblico regionale e            
locale e' svolta dalla Regione e dagli Enti locali secondo le                   
competenze e deleghe di cui agli artt. 21, 27 e 28. Per regolarita'             
si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e              
tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di            
affidamento.                                                                    
2. Il gestore del trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi            
di un responsabile di esercizio che risponda della regolarita' e                
sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente                 
preposto alla vigilanza dei medesimi.                                           
3. Gli orari dei servizi debbono essere preventivamente sottoposti al           
visto dell'ente affidante. Eventuali osservazioni e rilievi sono                
comunicati al gestore entro e non oltre trenta giorni dalla data di             
ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine, gli orari si              
intendono vistati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di             
orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso             
congrue forme di pubblicita'.                                                   
4. La localizzazione delle fermate e' stabilita in sede di                      
affidamento del servizio, avuto riguardo agli interessi generali                
degli utenti e nel rispetto delle norme sulla circolazione. Le                  
tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei                  
servizi per le varie destinazioni.                                              
5. I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere           
distratti dallo stesso, in via temporanea o definitiva, se non previa           
autorizzazione dell'ente affidante, il quale, per i veicoli                     
acquistati con contributi pubblici, determina, nel rispetto delle               
modalita' stabilite dalla Giunta regionale, condizioni e vincoli allo           
scopo di garantire pari condizioni di concorrenza.                              
6. L'uso degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di                    
trasporto non puo' essere inibito o comunque limitato nei riguardi              
del gestore, senza il preventivo assenso dell'ente concedente, salvo            
i provvedimenti disposti dalla Magistratura.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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