REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 36                                                               
Spese dirette della Regione                                                     
1. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma,              
sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla            
base di accordi con gli altri soggetti interessati.                             
2. Gli interventi della Regione riguardano:                                     
a) realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici;             
b) acquisto diretto di beni;                                                    
c) acquisto diretto di servizi;                                                 
d) esecuzione di studi, ricerche e progetti.                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina