LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 34
Contributi sugli investimenti
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli
importi ritenuti finanziabili, attraverso:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto ammortamento mutui;
c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di
leasing.
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31
sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative
ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla
intermodalita', alla qualita' ambientale e alla logistica dei
trasporti.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili ne' tra loro
ne' con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali
oltre il limite del 70%.
4. Il limite del 70% previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli
investimenti inerenti la rete ferroviaria regionale.
5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la
progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni
professionali.
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
a) gli Enti locali;
b) le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e
locale;
c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi
di programma di cui agli artt. 11 e 12.
7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli
investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi
nonche' le modalita' di revoca.
8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale puo' altresi'
disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo
non superiore al 50% del contributo concesso.