REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 34                                                               
Contributi sugli investimenti                                                   
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti            
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli            
importi ritenuti finanziabili, attraverso:                                      
a) contributi in conto capitale;                                                
b) contributi in conto ammortamento mutui;                                      
c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di            
leasing.                                                                        
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31              
sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative             
ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla                  
intermodalita', alla qualita' ambientale e alla logistica dei                   
trasporti.                                                                      
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili ne' tra loro              
ne' con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali               
oltre il limite del 70%.                                                        
4. Il limite del 70% previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli                
investimenti inerenti la rete ferroviaria regionale.                            
5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la                   
progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni                
professionali.                                                                  
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:                                  
a) gli Enti locali;                                                             
b) le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e             
locale;                                                                         
c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi           
di programma di cui agli artt. 11 e 12.                                         
7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli             
investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi                 
nonche' le modalita' di revoca.                                                 
8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale puo' altresi'                 
disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo             
non superiore al 50% del contributo concesso.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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