LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
INTERVENTI FINANZIARI
Art. 31
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge
attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo
Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi;
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso
livello di emissione;
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario,
inerenti alle funzioni di cui al Titolo II, a seguito dell'emanazione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al
trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto
dagli artt. 12 e 20 del DLgs 422/97.
NOTA ALL'ART. 31
Comma 3
Il testo degli artt. 12 e 20 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 12 - Attuazione dei conferimenti
1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative
risorse alle Regioni si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge
n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e
della Navigazione e la Regione interessata, ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, lettera a), della Legge n. 59.
2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, puo' disporre, previa
intesa tra Regione ed Enti locali, la contestuale attribuzione e
ripartizione fra gli Enti locali delle risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative.".
"Art. 20 - Norme finanziarie
1. Ogni Regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi
dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso
programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato
ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle
trasferite ai sensi del presente decreto.
2. Sono trasferite alle Regioni le risorse relative all'espletamento
delle funzioni ad esse delegate, nei modi e nei tempi indicati nei
successivi commi, fatte salve quelle relative all'espletamento delle
competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di
risorse dovra', in particolare, garantire l'attuale livello di
servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.
3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative
di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono
trasferite alle Regioni a partire dall'1 gennaio 1998 e, per le
ferrovie gia' in gestione commissariale governativa, al momento del
conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, lettera a).
4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative
in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato
SpA sono trasferite alle Regioni a decorrere dall'1 giugno 1999.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione e con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, previa
intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica e' autorizzato ad apportare
le conseguenti variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati
dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono
rideterminati, con decreto del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 9 della Legge n. 59.".