REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 30                                                               
Azioni                                                                          
1. Gli obiettivi dell'art. 29 sono perseguiti attraverso lo sviluppo            
prioritario delle seguenti azioni nel campo delle infrastrutture, dei           
sistemi tecnologici e dei mezzi di trasporto:                                   
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti, di               
zone a traffico limitato e velocita' controllata;                               
b) l'incremento della capacita' delle reti di trasporto pubblico                
regionale e locale e della quantita' dei servizi resi, con                      
particolare riferimento ai trasporti in sede propria;                           
c) la disciplina della domanda di mobilita' e, in particolare, il               
controllo e la regolamentazione degli accessi;                                  
d) una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa                       
dell'offerta mediante interventi tesi a ottimizzare l'uso delle                 
infrastrutture esistenti e l'intermodalita';                                    
e) la realizzazione e gestione di aree informatiche integrate per la            
pianificazione e la produzione dei servizi, l'informazione e                    
l'assistenza dell'utenza;                                                       
f) il controllo degli effetti esterni del trasporto, quali                      
inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, impatto sul                    
patrimonio edilizio e paesaggistico;                                            
g) l'eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche e lo               
sviluppo di iniziative di trasporto per i portatori di handicap;                
h) la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi funzionali al                
riassetto e al miglioramento dell'accessibilita' alle aree urbane;              
i) la predisposizione di sistemi telematici per la erogazione di                
servizi capaci di ridurre la quantita' di spostamenti;                          
l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione              
inquinante;                                                                     
m) l'innovazione tecnologica nel governo della mobilita';                       
n) il controllo dei limiti di velocita' e del rispetto delle norme              
della circolazione, nonche' il miglioramento dei sistemi di                     
prevenzione, segnalazione e soccorso ai fini della sicurezza                    
stradale.                                                                       
2. Il coordinamento delle azioni avviene, in via prioritaria,                   
attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 12 e, inoltre,              
attraverso specifici programmi regionali di intervento.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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